Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7145
CASS
Sentenza 9 maggio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune spetta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo non per vizi della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'applicare l'art. 86, comma sesto, del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il quale prevede il maggior termine, rispetto a quello di cinque giorni stabilito dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, di dieci giorni per la presentazione della richiesta di audizione, aveva ritenuto che il termine "presentare" equivalesse a far pervenire e non già a spedire, non potendosi fare carico al datore di lavoro di attendere indefinitamente una comunicazione spedita ma non pervenuta nel termine e gravando invece sul lavoratore il rischio volontariamente assunto del ritardo nella presentazione a mezzo spedizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7145
    Data del deposito : 9 maggio 2003

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