Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune spetta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo non per vizi della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'applicare l'art. 86, comma sesto, del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il quale prevede il maggior termine, rispetto a quello di cinque giorni stabilito dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, di dieci giorni per la presentazione della richiesta di audizione, aveva ritenuto che il termine "presentare" equivalesse a far pervenire e non già a spedire, non potendosi fare carico al datore di lavoro di attendere indefinitamente una comunicazione spedita ma non pervenuta nel termine e gravando invece sul lavoratore il rischio volontariamente assunto del ritardo nella presentazione a mezzo spedizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7145 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Vacirca e Roberto Pegazzano Ferrando, giusta procura a margine, ed elettivamente domiciliato con il primo in Roma alla via Flaminia 195;
- ricorrente -
contro
Rete Ferroviaria S.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Nicola Corbo e con lui el.te dom.ta a via Sesto Rufo, 23
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 14 del 26.4.2001, reg. gen. n. 1852/99.
Lette le conclusioni del Procuratore Generale.
FATTO E DIRITTO
DI AN ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 21.8.2001 nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Pisa;
la Rete Ferroviaria s.p.a, succeduta alle Ferrovie dello Stato, si è costituita con tempestivo controricorso. Con detta sentenza il Tribunale di Pisa ha rigettato l'impugnativa del licenziamento disciplinare del DI, proposta sull'unico motivo della mancata audizione del dipendente con l'assistenza di un rappresentante sindacale, sul rilievo che la relativa richiesta era pervenuta alla società oltre il maggior termine di 10 giorni previsto dall'art. 86, 6^ comma del ccnl che regola il rapporto;
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 375, secondo comma, c.p.c. era fissata la Camera di consiglio odierna ed acquisite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Con l'unico motivo di ricorso il DI contesta l'interpretazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e della motivazione in ordine alla interpretazione del 6^ comma dell'art. 86 del c.c.n.l., affermando che la tempestività della richiesta deve valutarsi sulla data di spedizione e non di quella in cui la richiesta è pervenuta.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione proposta riguarda l'interpretazione del contratto collettivo, che prevede al sesto comma dell'art. 86 il maggior termine, rispetto a quello di 5 giorni dell'art. 7 della legge n. 300/0, di 10 giorni per la presentazione della richiesta di audizione;
secondo il criterio ermeneutico della interpretazione letterale, che costituisce il criterio primario per l'interpretazione dei contratti, il Tribunale ha ritenuto che presentare equivale a mostrare, cioè a far pervenire, e non a spedire. L'interpretazione letterale non è criticata dal ricorrente che prospetta con il ricorso che detta interpretazione addosserebbe al lavoratore il rischio del disservizio postale. Il rilievo è stato superato dalla motivazione della sentenza impugnata sulle considerazioni che la richiesta, come indicato nella lettera di contestazione, poteva essere presentata al superiore diretto e che non può logicamente farsi carico al datore di lavoro di attendere indefinitamente una comunicazione spedita, ma non pervenuta nel termine. Consegue che, essendo stato il rischio volontariamente assunto dal lavoratore, egli era tenuto a sopportarne le conseguenze. Non rilevandosi vizi logici e giuridici nella predetta motivazione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in euro 13, oltre 1500,00 di onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003