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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9845/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. –pensione inabilità/assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno di invalidità civile dalla data della domanda e la condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa
(100%), mentre in base all'art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari dal 75% all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In particolare, il ctu ha così concluso: “CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE: Pregresso melanoma in follow up (9322=11%); Pregressa enucleazione di cisti ovariche bilaterali annessiectomia sx e polipo endometriale (9322=11%); Spondilodiscoartrosi e artrosi scapolo-omerale (7010=31-40%);
Ipertensione arteriosa (6441=21-30%);Sindrome vertiginosa in soggetto con ipoacusia (41106=11- 20); Stato ansioso depressivo grave (2206=31-40); Esiti di nodulectomia mammaria dx ed attuale
K duttale infiltrante in soggetto con formazioni ovalari.
Il quadro clinico generale e la documentazione sanitaria presente in atti all'atto della visita, esaminate e valutate tutte le patologie documentate si puo' ragionevolmente affermare che la ricorrente sia da ritenere Invalida al 75-80% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile dal 01.11.2021 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
In considerazione della decorrenza del diritto, le spese di lite seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
08.09.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da 01.11.2021 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del dovuto CP_1 oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3900,00 (compresa la fase di CP_1
ATP), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 06.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo