Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 2
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresente una semplice 'correzionè di quella precedente, ma la sostituisce in 'totò.
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poiché tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, soprattutto, della possibile prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 17178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17178 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. D'ISA CL - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 611
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - N. 2139/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI NG N. IL 13/10/1957;
avverso la sentenza n. 48293/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 10/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Corasaniti Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Pesce Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP presso il tribunale di Brescia, con sentenza in data 30 novembre 2012, dichiarava GI NG responsabile di due reati commessi in violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, cocaina e hashish commessi, rispettivamente, in Desenzano del Garda il 10 settembre 2011 e in Vobarno il 10 settembre 2011. Il GUP, ritenuta la continuazione tra i due delitti contestati e quello giudicato con sentenza del GUP del tribunale di Padova il 4 ottobre 2012, condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6000,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta dal GUP del tribunale di Padova ed irrogava, poi, la pena di anni quattro, mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed Euro 1334,00 di multa per gli altri reati contestati riguardanti la detenzione di armi e munizioni.
2. La corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 15 luglio 2013, confermava la sentenza del GUP del tribunale di Brescia del 30 novembre 2012 impugnata da GI NG.
3. La corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dal GI, con sentenza n. 31847 pronunciata in data 10 aprile 2014 e depositata in data 18 luglio 2014, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
4. In data 19 gennaio 2015 GI NG, a mezzo dei suoi difensori, proponeva ricorso straordinario per errore materiale ex art. 625 bis c.p.p. deducendo che, a seguito della sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 della Corte Costituzionale - che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter del, per l'effetto reintroducendo la cornice edittale previgente per i reati concernenti gli stupefacenti contestati al GI, - egli aveva proposto, con memoria depositata il 13 marzo 2014, motivi nuovi concernenti la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale. La corte di cassazione, con la sentenza n. 31847 pronunciata il 10 aprile 2014 e depositata il 18 luglio 2014, aveva esaminato solamente i tre motivi di ricorso principale ed aveva omesso di esaminare i motivi aggiunti concernenti la questione della rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva la corte che il proposto ricorso straordinario è ammissibile in quanto presentato nel termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza oggetto del ricorso stesso, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, fissato dall'art. 625 bis c.p.p., comma 2 per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della corte di cassazione.
Ciò posto, va considerato che l'omesso esame, da parte della corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, da luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poiché tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, sopratutto, della possibile prescrizione del reato (cfr. Sez. 6, n. 4195 del 08/10/2014 - dep. 28/01/2015, Canzonieri, Rv. 262048).
Nel caso che occupa, l'omesso esame dei motivi aggiunti (oltre che tempestivi, anche del tutto pertinenti perché ancorati ad una declaratoria di incostituzionalità - concernente reati in materia di stupefacenti per i quali vi era stata condanna del ricorrente - intervenuta dopo la proposizione del ricorso) impone, dunque, la revoca della sentenza n. 31847 pronunciata dalla corte di cassazione in data 10 aprile 2014.
2. Dalla revoca della sentenza discende l'obbligo di procedere al giudizio rescissorio. Sul punto è stato affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625 bis c.p.p., comma 4, dispone che la corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto". (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221282; Sez. U., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata). È stato, in altre occasioni, sostenuto, invece, che il giudizio debba scindersi, nel senso che la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (Sez. 5, n. 685 del 21/10/2014 - dep. 12/01/2015, Valente, Rv. 261550; Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002 - dep. 05/05/2003, Laurendi, Rv. 225247). Ritiene questa corte di aderire al primo degli orientamenti richiamati, ovvero a quello che consente l'immediata pronuncia, tenuto conto che dalla celebrazione di una nuova udienza per la trattazione del giudizio rescissorio deriverebbe una inutile dilazione che non gioverebbe alle parti del processo, posto che sulle questioni svolte con il ricorso straordinario, in esse compresa quella oggetto dei motivi aggiunti non esaminati dalla corte di cassazione con la sentenza revocata, ha avuto luogo la discussione secondo il rito camerale partecipato, con conseguente rispetto del contraddittorio e pieno e concreto esercizio delle garanzie difensive.
3. Ciò posto, e venendo al merito del giudizio rescissorio, si osserva che con sentenza emessa in data 30 novembre 2012 il GUP presso il Tribunale di Brescia dichiarava GI NG colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 ed 1 bis (perché deteneva per lo spaccio e cedeva a ER CL e BA LE, imputati in procedimento connesso, kg. 50 di marijuana aventi un titolo di purezza del 2,4% pari a gr.
1.200.00 di principio attivo in Desenzano del Garda in data 10 settembre 2011), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis (perché deteneva per lo spaccio, presso la propria abitazione, kg. 44.875 di marijuana, aventi un titolo di purezza del 2,4% pari a gr.
1.077.00 di principio attivo, nonché gr.
0.855 di cocaina, aventi un titolo di purezza del 23,5% pari a gr. 0,208 di principio attivo, e gr.
4.560 di hashish, aventi un titolo di purezza del 4,1% pari a gr. 0,187 di principio attivo in Vorbano in data 10 settembre 2011), 10 1. 497/74 (perché illegalmente deteneva presso la propria abitazione una pistola mitragliatrice Sten MK2, 25 cartucce calibro 9 parabellum marca Fiocchi, 33 cartucce calibro 9 parabellum marca MFT e 25 cartucce calibro 9 parabellum marca Sellier & Bello in Vorbano in data 10 settembre 2011), L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 e L. n. 10 del 1975, art. 23 (perché illegalmente deteneva presso la propria abitazione una pistola marca Beretta mod. 98 F. con matricola obliterata, un revolver mod. 357 Magnum con matricola obliterata ed una pistola a tamburo), art. 697 c.p. (perché deteneva presso la propria abitazione 94 cartucce calibro 38 special, 120 cartucce calibro 357 magnum, 25 cartucce calibro 9x21 senza averle denunciate all'Autorità competente in Vorbano in data 10 settembre 2011) ed art. 648 c.p. (perché, al fine di procurarsi un profitto acquistava o comunque riceveva il revolver suddetto privo di marca e matricola proveniente dal delitto di illecita produzione e commercializzazione di arma comune da sparo in Vorbano in data 10 settembre 2011) (rispettivamente capi a, b, c, d, e, g dell'imputazione). Il giudicante - riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b) e quelli oggetto della sentenza del GUP presso il Tribunale di Padova del 4 ottobre 2012, ed altresì tra i reati di cui ai capi c), d), e), g), ritenuta la contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito - condannava il GI alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per i reati di cui ai capi a) e b) a titolo di aumento per la continuazione sulla pena irrogata dalla sentenza del GUP di Padova ed alla pena di anni quattro e mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 1.334.00 di multa con riguardo ai reati di cui ai capi c), d), e), g). Poneva a carico dell'imputato le spese processuali dichiarandolo, inoltre, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e sospeso dalla potestà genitoriale. Ordinava la confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato nonché la confisca delle somme di Euro 112.690,00 ed Euro 650.00 in sequestro. In particolare il giudice di prime cure riteneva sussistente la responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti a lui ascritti sulla base del verbale di arresto e delle risultanze dell'istruttoria dalle quali era emerso che il nucleo operativo dei Carabinieri di Cittadella in data 10 settembre 2011, mentre procedeva ad attività di monitoraggio, aveva sorpreso il GI ed altri due soggetti intenti a scaricare, con frenesia, da un'Ape Piaggio ed a caricare su un Furgone Fiat alcuni grossi tubi di plastica all'interno dei quali, gli stessi Carabinieri avevano rinvenuto circa 5 Kg di sostanza stupefacente per ciascun tubo. A bordo dell'Ape erano stati poi trovati altri tre tubi anch'essi contenenti 5 Kg. cadauno di marijuana suddivisi in sacchi (per un totale di 50 Kg). Successivamente, estesa la perquisizione alla presunta abitazione del GI, i Carabinieri avevano rinvenuto 20 sacchi contenenti 46 Kg di marijuana, 5 sacchi contenenti ciascuno 1 Kg di marijuana, un sacco di carta da pacchi aperto contenente 2 Kg di marijuana, 4,8 gr. di hashish ed 1,1 gr. di cocaina oltre a numerose armi (così come sopra indicato). La successiva consulenza tecnica disposta dal PM aveva consentito di accertare che la sostanza rinvenuta nei tubi aveva un peso di 50 kg. complessivi e conteneva principio drogante di tetraiderocannabinoidi pari a 2,4 per complessivi 1.200,00 gr. di marijuana pura.8
4. Proposto appello, la Corte di Appello di Brescia confermava in toto l'impugnata sentenza e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali.
5. Avverso la sentenza della corte di appello il GI ha proposto tre motivi di ricorso principale ed un motivo aggiunto.
5.1. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 ed 1 bis ed inosservanza dell'art. 649 c.p.p.. In sostanza la difesa ha sostenuto, quanto al reato di cui al capo b), che la sostanza stupefacente di cui ai capi a) e b) fosse quella in relazione alla quale il GI era già stato giudicato dal GUP di Padova per una vicenda di importazione dalla Spagna di un carico di marijuana. Ha sostenuto, poi, il ricorrente, l'inutilizzabilità delle SIT in quanto inserite nel fascicolo del giudizio abbreviato dopo l'ammissione dell'imputato al rito stesso.
Il motivo è infondato.
Invero non sussiste violazione dell'art. 649 c.p.p. per violazione del ne bis in idem, tenuto conto che la corte di merito, con giudizio esente da vizi logici, ha ritenuto che il fatto che la droga, che emanava un forte odore, fosse stata rinvenuta all'interno di un condominio abitato da altri condomini evidenziava che essa, ritrovata ivi il 10 settembre 2011, non potesse verosimilmente essere stata colà riposta al momento dell'importazione avvenuta il 28.7.2011 poiché in tal caso i condomini se ne sarebbero accorti. In ogni caso correttamente la corte di appello ha ritenuto che si tratterebbe di nuovi atti di volontà autonomi rispetto ai precedenti, intervenuti dopo una cesura logica e con i quali non possono essere confusi. Peraltro ciò appare del tutto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente" (Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999 - dep. 11/01/2000, D'Antoni e altri, Rv. 215175).
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle SIT, in quanto l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato già dal 31.07.2012 mentre le Sit del 06.07.2012 risultavano inserite nel fascicolo del giudizio solo in data 16 novembre 2012, si osserva che il motivo è infondato. Invero l'art. 438 c.p.p. si limita ad affermare che il giudice dell'abbreviato decide, di norma, allo stato degli atti presenti nel fascicolo al momento in cui si svolge il giudizio ma non indica una tempistica precisa circa l'inserimento degli stessi. Di talché l'eventuale ritardato inserimento non viola alcun divieto probatorio mancando un'espressa previsione di legge in tal senso.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo g) della rubrica, sostenendo che la pistola revolver replica della pistola LT NT era stata acquistata prima del 1989 in quanto, essendo risultata non funzionante, proprio per tale ragione il GI si era indotto ad acquistare le pistole di cui al capo f) rubate al CH e per le quali era stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
Il motivo è infondato in quanto il ricorrente propone una alternativa ricostruzione dei fatti che non presuppone l'illogicità di quella fornita dalla corte d'appello, la quale ha ritenuto che non fosse verosimile che l'acquisto dell'arma di cui al capo g) fosse avvenuto prima di quelle di cui al capo f), tenuto conto del fatto che proprio il GI aveva dichiarato di essersi fatto costruire l'arma per commettere reati contro il patrimonio e, dunque, ben poteva averla utilizzata a scopo distrattivo per confondere i riconoscimenti usando una LT, mentre non vi erano elementi per ritenere che l'arma fosse stata acquistata prima delle altre.
5.3. Con il terzo motivo ha dedotto il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile. Invero la graduazione della pena, come pure l'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso che occupa, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142).
6. Il motivo aggiunto è fondato.
Invero le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 febbraio 2015 (ricorrente SE El OS) non ancora depositata e di cui si dispone della sola informazione provvisoria, ha deciso in senso affermativo sulla questione controversa se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alle "droghe leggere", quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. Ne consegue che, in accoglimento del motivo aggiunto, la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia a carico di GI NG il 30.11.2012 va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per i soli reati concernenti gli stupefacenti, con specifico riferimento alle "droghe leggere" oggetto di addebito, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della medesima corte territoriale, che dovrà valutare l'entità e la congruità degli aumenti a titolo di continuazione alla luce della cornice edittale prevista per le "droghe leggere" in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.
7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte nell'esaminare i tre principali motivi di censura, il ricorso deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 31847/14 emessa in data 10.4.2014 nei confronti di GI NG. Annulla la sentenza della Corte d'Appello di Brescia emessa a carico di GI NG il 30.11.2012 limitatamente al trattamento sanzionatorio relativamente ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, concernenti stupefacenti, e rinvia per nuovo esame al riguardo ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015