Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 17178
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Sentenza 8 aprile 2015

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In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresente una semplice 'correzionè di quella precedente, ma la sostituisce in 'totò.

In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poiché tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, soprattutto, della possibile prescrizione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 17178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17178
    Data del deposito : 8 aprile 2015

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