Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poichè tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, sopratutto, della possibile prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/10/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1533
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 14793/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LL N. IL 09/05/1975;
avverso la sentenza n. 51266/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. MORCELLA e CALABRESE per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ER ON, tramite il fiduciario munito di procura speciale, propone ricorso straordinario per Cassazione avverso la sentenza di questa Corte, distinta dal nr 40067/13, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ER nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria resa a conferma della condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria ai danni del ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 629 c.p., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7. 2. Si adduce a sostegno del ricorso errore di fatto inerente l'omessa considerazione dei motivi addotti per primo, secondo e quarto nel ricorso presentato nell'interesse del ER dall'avvocato Morcella, ritenuti decisivi nell'ottica volta a destrutturare il portato complessivo della decisione impugnata.
Dopo una premessa in fatto sulla presenza di due ricorsi presentati dai difensori del ER, il ricorrente segnala che nella sentenza impugnata, già nella esposizione dei motivi era stata accordata esclusiva rilevanza ai motivi di gravame diversi da quelli esposti nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Morcella;
che in motivazione, salvo che con riferimento al motivo due, sostanzialmente coincidente con le doglianze esposte nel separato ricorso a firma di altro difensore, le argomentazioni spese dalla Corte, peraltro assolutamente aprioristiche, si attagliavano esclusivamente ai motivi del ricorso da ultimo indicato. In particolare, sarebbero state integralmente pretermesse le doglianze sollevate in punto alla manifesta illogicità del motivare della Corte di Appello nonché in ordine alla configurabilità della riscontrata estorsione in ragione;
della diversa considerazione accordata ai lavori (ben più consistenti e integralmente retribuiti) commissionati all'impresa del DI (caratterizzati dalla medesima matrice mafiosa pur se con appartenenza ad un clan diverso, il Clan ON, rispetto a quello assertivamente vicino al ricorrente, il clan AN), rimasto, quest'ultimo, incomprensibilmente estraneo al processo pur in presenza di un evidente analogia, nel conferimento del relativo incarico contrattuale, rispetto alla posizione involgente il ricorrente;
- della esclusione della riferibilità, all'estorsione in processo, dell'attentato incendiario patito dalle persone offese, originariamente ricollegato al fatto dal Tribunale, avendone la Corte giustificato il portato estorsivo di matrice prettamente mafiosa legato alla condotta del ricorrente alla sola esigenza, perseguita dalle persone offese a fronte della proposta contrattuale del ER, di mantenere intatti gli equilibri tra le famiglie operative sul territorio, accontentando sia i ON che i AN, così da aggravare in termini ancora più evidenti l'incongruenza logica correlata al mancato coinvolgimento nel processo del DI;
- dalle contestazioni legate alla non configurabilità della estorsione in assenza di un danno per le persone offese (i coniugi MA ottennero una prestazione di tinteggiatura ben eseguita senza poi mai pagarla), situazione di per sè non solo incompatibile con la matrice mafiosa di una estorsione ma con la stessa configurabilità del reato, insussistenti il danno per la vittima e il profitto per l'autore del reato - infine alla non configurabilità dell'aggravante ex art. 7 in presenza di una situazione in fatto che, sul piano logico, piuttosto che legittimare il rafforzamento del clan sul territorio finiva per sminuirne il rilievo considerato il torto sofferto dal sedicente affiliato, il tutto in linea con le dichiarazioni sulla modestia dell'appalto rese dal collaborante OI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso straordinario è fondato e giustifica, previa revoca della decisione impugnata, una nuova valutazione dei motivi di ricorso originariamente articolati nei confronti della sentenza resa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, pretermessi da questa Corte nella disamina dell'originale ricorso a firma dell'avvocato Morcella.
Motivi che, in esito alla odierna valutazione, devono ritenersi infondati, lasciando inalterata la condanna resa ai danni del ricorrente siccome confermata dalla statuizione di appello oggetto di verifica.
2. Giova ribadire in linea di principio che la mancata considerazione di un motivo di ricorso non da causa ad un errore di fatto, ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorquando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima.
In siffatti casi, non è corretto ritenere ci si trovi innanzi ad una omessa pronunzia su un motivo di ricorso ne', ovviamente, di decisione viziata da errore di fatto. Situazione, questa, che va equiparata a quella nella quale la Corte, dopo avere esaminato un motivo di ricorso, abbia ritenuto assorbite le altre censure, per la ragione che, in tale ipotesi, dette censure sono state comunque valutate e se ne è reputata superflua la trattazione per effetto dei risultati della disamina del motivo preso in considerazione, giudicato, a ragione o a torto, dotato di valore assorbente, sul piano logico-giuridico, rispetto a quello il cui esame è stato reputato ultroneo.
2.1. Piuttosto, l'omesso esame di un motivo di ricorso è riconducibile, invece, alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.
2.2. Deve chiarirsi, tuttavia, che la sola possibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non può giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., in mancanza di una situazione in cui non sia verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata dall'omesso esame del motivo di ricorso, nel senso che il risultato della deliberazione della Corte di Cassazione non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio la censura dedotta dal ricorrente.
In particolare, laddove il motivo o i motivi pretermessi si siano rivelati inammissibili (perché, ad esempio, non dedotti con l'appello) o manifestamente infondati, la decisione resa in sede di legittimità va comunque confermata, mancando di decisività l'errore di fatto legato alla omessa disamina della relativa doglianza, destinato a non influire sulla sentenza impugnata, quale che sia stato il tenore della stessa (di rigetto o di inammissibilità dell'originario ricorso in cassazione).
2.3. La situazione muta, invece, se i motivi sfuggiti alla disamina della Corte non sono ne' inammissibili ne' manifestamente infondati a fronte di una declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso di legittimità.
In siffatte ipotesi, infatti, l'eventuale non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non scrutinati in precedenza dalla Corte di Appello mentre è di certo priva di incidenza con riferimento alla decisione di appello (essendo la stessa destinata ad assumere comunque definitività laddove alla precedente declaratoria abbia fatto seguito, in esito al rimedio straordinario, la semplice reiezione dell'originario ricorso di legittimità per la riscontrata infondatezza delle doglianze pretermesse), per contro assume rilievo rispetto alla tenuta della sentenza impugnata con il ricorso straordinario.
Si considerino al fine ed in linea di principio - quali effetti, di immediata percezione logica, derivati e consequenziali alla rescissione della sentenza di legittimità che per il riscontrato errore percettivo, abbia definito in termini di inammissibilità l'originario gravame - non solo e tanto l'aspetto legato al regolamento sulle spese (destinato a mutare con riferimento alla indennità liquidata in favore della Cassa delle Ammende, consequenziale alla sola declaratoria di inammissibilità), quanto, piuttosto, il dato afferente la possibile prescrizione del reato, sempre se maturata all'epoca della prima decisione di legittimità ma non considerata dalla Corte sul presupposto della ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame, limitati tuttavia, nella disamina, solo a quelli non sfuggiti al controllo del Giudice di legittimità.
Ritiene, dunque, in coerenza il Collegio che, anche innanzi a motivi (non manifestamente ma) solo infondati, non esaminati, nei termini sopra descritti, dalla Corte, occorra procedere ad una revoca della sentenza di illegittimità ed al conseguente rigetto dell'originario ricorso (vedi tuttavia in senso contrario, pur senza una specifica disamina della questione nei termini sopra riferiti, da ultimo Sentenza nr 33024/11 della I sezione di questa Corte, pedissequamente richiamata dalla sentenza 48877/13 di questa sezione).
3. Tanto premesso, appare evidente come il confronto tra l'atto del ricorso originario a firma dell'avvocato Morcella e la sentenza di questa Corte renda manifesta la mancata percezione del contenuto dei motivi 1, 2 e 4 del gravame sottoscritto dal predetto difensore. L'intera sentenza impugnata, infatti, prende in considerazione e supera le obiezioni sollevate con l'altro ricorso articolato nell'interesse dell'imputato; contestazioni queste ultime afferenti la inutilizzabilità delle dichiarazioni del MA e della PI (quanto al contenuto delle intercettazioni rese a loro carico); il giudizio di attendibilità caduto sulle propalazioni dei diversi collaboranti laddove si descrive il ricorrente siccome partecipe alla SC AN (tema questo coincidente con il secondo motivo di ricorso a firma dell'avvocato Morcella); il travisamento probatorio inerente le dichiarazioni rese dalla teste PI;
una sostanziale rivisitazione del fatto in processo, articolata tramite una inammissibile reiterazione delle contestazioni mosse in sede di appello.
La sentenza non reca, neppure in narrativa, alcun cenno alle doglianze sopra indicate contenute nel ricorso a firma dell'avvocato Morcella, se non nella parte in cui si contesta l'estorsione per la ritenuta insussistenza di un danno patito dalla persona offesa. Ed anche questo punto, riferito solo in narrativa e del tutto parzialmente rispetto al tenore della relativa doglianza, non trova esplicitazione alcuna nella disamina argomentativa fondante la resa e qui contrastata valutazione di inammissibilità.
Nè può ritenersi, infine, che la valutazione delle relative lagnanze possa ricavarsi dalla considerazione omnicomprensiva contenuta nella parte finale della motivazione, laddove, del tutto apoditticamente si ritengono sussistenti i presupposti costitutivi del reato e della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Siffatto argomentare, se per un verso coincide sul piano nominale con alcuni dei profili messi in discussione dai motivi pretermessi, per altro verso appare essere la logica evoluzione valutativa della disamina afferente le doglianze articolate per terza, quarta, e quinta nel ricorso proposto dal difensore del ER diverso dall'avvocato Morcella. Tanto in ragione delle considerazioni spese in premessa a siffatto motivare, legate, in via di principio, al travisamento probatorio dedotto unicamente con il gravame da ultimo citato. Deve quindi constatarsi che è mancata risposta su specifici motivi di ricorso, i quali, per quanto si dirà da qui a poco, non erano affetti ne' da radicale inammissibilità ne' da manifesta infondatezza così da imporre la revoca della declaratoria di inammissibilità contrastata con il presente rimedio straordinario.
4. Nel merito, le censure pretermesse si sono rilevate infondate;
4.1. Per quanto suggestivo, il tema afferente il mancato coinvolgimento nel processo del DI, non vizia in modo radicale il percorso logico tracciato dai giudici dell'appello. Vero è che in sentenza si da conto di una posizione negoziale di matrice illecita ascritta al DI (legato alla cosca dei ON) sostanzialmente analoga a quella del ricorrente e per interessi economici ben più rilevanti, essendo incontroverso che anche la scelta di siffatto appaltatore ebbe a trovare una causale genetica nella esigenza del committente di rispettare la suddivisione degli appalti privati in linea con la logica spartitoria imposta dalle cosche dominanti sul territorio di riferimento. Tanto, tuttavia, a ben vedere,non mina la logicità della valutazione operata dalla Corte;
semmai rende illogiche le modalità di esercizio dell'azione penale, attivata lasciando estraneo alla stessa il DI, ferma restando la coerenza delle valutazioni operate dalla Corte sulle ragioni per le quali ebbe ad essere inficiata e coartata, dalla logica intimidatoria di matrice mafiosa, la volontà negoziale nella scelta del proprio contraente in capo al soggetto appaltante.
4.2. La linea argomentativa seguita dalla Corte territoriale non trova vuoti logici neppure in ragione della avvenuta espunzione dell'attentato incendiario patito dalle persone offese dal patrimonio indiziario e logico segnalato dal primo giudice a sostegno della matrice estorsiva del rapporto negoziale instauratosi tra il ricorrente e i committenti.
In parte qua, l'insieme dei puntelli logici e fattuali segnalati dal Giudice distrettuale a supporto della decisione assunta regge adeguatamente il peso delle critiche sollevate dalla difesa e finisce per restare insensibile a siffatto decremento valutativo, riposando :
sulla assodata contiguità del ER al clan AN, emersa in esito alle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, il cui giudizio di attendibilità è stato già filtrato dalla precedente decisione di legittimità;
- sulla altrettanto pacifica acquisizione probatoria afferente la spartizione dei lavori edili tra le diverse cosche di riferimento, frutto di un pacifico condizionamento ambientale, del quale le stesse persone offese erano pienamente consapevoli;
- sulla inutilità del parziale subentro del ER nella posizione del DI, mai adeguatamente giustificato sul piano negoziale se non sotto il versante, riferito dalle persone offese, della necessità di garantire gli equilibri con la realtà mafiosa esterna, così da accontentare le diverse cosche dominanti il territorio di riferimento, equilibrio nel caso reso precario proprio dall'integrale originario conferimento dei lavori ad un soggetto vicino alla cosca dei ON;
- sulla conferma fornita a siffatta prospettazione logica proprio dalla veicolazione ai committenti della offerta del ER per il tramite del DI, segno di un pregresso accordo sulla individuazione del soggetto che avrebbe reso i lavori in oggetto prescindendo da un effettivo spazio di libera determinazione in capo all'altro polo contrattuale;
sulla implicita minaccia sottesa alla proposta formulata dal ER, tutta poggiata sulla sua nota vicinanza al clan AN nonché all'interesse di questa cosca a mantenere costante e integro sistematicamente il controllo del territorio rispetto a siffatte iniziative imprenditoriali, dati questi entrambi facenti parte del patrimonio cognitivo delle vittime di turno.
4.3. In questo quadro ricostruttivo, appare, infine, coerente a norma la qualificazione ascritta dal giudice del merito alla condotta in processo.
In linea con quanto già segnalato da questa stessa sezione della Corte (Sentenza n. 9185 del 25/01/2012, Rv. 252283) l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale.
E nel caso, proprio in ragione di quanto sopra, la scelta contrattuale ebbe a riposare sulla forza di intimidazione sottesa al ruolo di contiguità del ricorrente con il clan di riferimento, essendo la relativa proposta - intervenuta in un momento successivo all'originario conferimento dell'appalto e per quanto sopra evidenziato non altrimenti adeguatamente giustificata - primariamente supportata dalle logiche spartitorie correlate agli interessi delle cosche operanti sul territorio.
Nè il portato di siffatta valutazione appare sminuito dalla mancata percezione del compenso pattuito da parte del ER per l'inadempimento dei committenti.
Tanto infatti costituisce una variabile del fatto successiva alla concretizzazione della estorsione, radicata al momento della conclusione dell'accordo negoziale viziato nella sua intima essenza. Ed anche questo dato finisce per rappresentare una suggestione logica che, tuttavia,non muta radicalmente la linearità dell'assunto sotteso alla decisione contrastata.
4.4. Quest'ultimo accenno argomentativo consente di superare anche le doglianze legate alla applicabilità alla specie dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
Le modalità di cristallizzazione dell'accordo contrattuale, per come più volte segnalato nel corso della motivazione resa dal Giudice distrettuale, pur se non trattando specificatamente il tema in questione, denunziano la sussistenza di un accordo radicalmente viziato in ragione della forza di intimidazione garantita dall'azione mafiosa sulla quale in definitiva riposava la proposta contrattuale del ER.
E la valutazione della Corte non merita comunque censure laddove riscontra anche il versante teleologico dell'aggravante in questione, tutt'altro che sminuito dal modesto valore economico dell'affare legato alla vicenda in fatto: attraverso la condotta riscontrata viene infatti in gioco il rimarcato consolidamento della cosca sul territorio, elemento logico prodromico ed imprescindibile dei profili di lucro illecito consequenziali alla pressione estorsiva sistematicamente operata dalla cosca sulle iniziative imprenditoriali rese sulla piazza di riferimento.
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 2^ Penale, nr 40067/13 emessa il 6/6/2013 nei confronti di ER ON. Rigetta il ricorso proposto dal ER avverso la sentenza nr 763/2011 della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 11/01/2012. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015