Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 4195
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poichè tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, sopratutto, della possibile prescrizione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 4195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4195
    Data del deposito : 8 ottobre 2014

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