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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5436/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Associazione_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bibbiena - Via Berni 25 52011 Bibbiena AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 69723999000016638000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullameno cartelle
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Associazione_2 Ricorrente_1 (Associazione_2) con sede in Città del Associazione_2, - rappresentata e difesa – giusta procura apposta in calce– dal Dott. Difensore_1, dottore commercialista iscritto all'albo di Roma, impugna la cartella di pagamento 69723999000016638000 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione che sebbene risulti notificata il giorno
16/12/2021 per un debito iniziale di 943,65 non è mai stata realmente notificata a pervenuta alla ricorrente.
Sostiene la ricorrente di aver appreso per puro caso, durante una consultazione dell'area riservata del sito agenziaentrateriscossione.it l'avvenuta notifica della cartella impugnata, fatto qui contestato e mai avvenuto.
Chiede la Ricorrente l'annullamento della cartella impugnata emessa dal comune di Bibbiena (AR) per il mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2016 e 2017, perché mai notificata.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e il comune di Bibbiena confermando per il rigetto del ricorso con particolare riguardo alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Il Comune conferma poi la regolare notifica delle cartelle con raccomodata con ricevimento A/R.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Dagli atti prodotti si evince che Nominativo_1 in data 01.07.2024 ha ricevuto la notifica del Fermo amministrativo contenente le due cartelle impugnate.
Il ricorrente impugna un atto (Fermo Amministrativo) del 2024 conosciuto in data 05/06/2025 “ a seguito di visura presso il Pubblico Registro Automobilistico ”.
Il Giudice monocratico, in via preliminare ed assorbente ogni altro motivo di impugnativa, affronta la questione dell'ammissibilità dell'azione proposta, ritenendo pertinente quanto stabilito dalla Giurisprudenza in tema di impugnativa degli estratti di ruolo. Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26283 del 2022, richiamando i principi affermati nella pregressa decisione (Cass. Civ. n. 19740/2015) , in base alle quali l'estratto di ruolo è impugnabile, con la citata sentenza la Suprema Corte ha ritenuto superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell'ampliamento delle tutele esperibili, ed ha, di fatto, qualificato l'estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, escludendone l'impugnabilità ad eccezione di precise individuate ipotesi. Segnatamente l'azione può essere esperita in caso di pregiudizio economico apportato al ricorrente, circostanza che, nei procedimenti pendenti, può essere dimostrata anche durante il processo laddove già sussistente al momento della impugnazione.
Orbene, stante la chiarezza della norma predetta e rilevato che nella fattispecie il ricorrente ha impugnato un "mero elaborato informatico" (ispezione ipotecaria) e non ha provato il pregiudizio subito, l'opposizione de qua va dichiarata inammissibile. Per tutto quanto detto il Giudice monocratico, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di impugnativa, che, peraltro. andavano rigettati per la loro inconsistenza, dichiara il ricorso inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti. Roma, 21.01.2026 Giudice Monocratico Nominativo_2
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5436/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Associazione_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bibbiena - Via Berni 25 52011 Bibbiena AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 69723999000016638000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullameno cartelle
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Associazione_2 Ricorrente_1 (Associazione_2) con sede in Città del Associazione_2, - rappresentata e difesa – giusta procura apposta in calce– dal Dott. Difensore_1, dottore commercialista iscritto all'albo di Roma, impugna la cartella di pagamento 69723999000016638000 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione che sebbene risulti notificata il giorno
16/12/2021 per un debito iniziale di 943,65 non è mai stata realmente notificata a pervenuta alla ricorrente.
Sostiene la ricorrente di aver appreso per puro caso, durante una consultazione dell'area riservata del sito agenziaentrateriscossione.it l'avvenuta notifica della cartella impugnata, fatto qui contestato e mai avvenuto.
Chiede la Ricorrente l'annullamento della cartella impugnata emessa dal comune di Bibbiena (AR) per il mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2016 e 2017, perché mai notificata.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e il comune di Bibbiena confermando per il rigetto del ricorso con particolare riguardo alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Il Comune conferma poi la regolare notifica delle cartelle con raccomodata con ricevimento A/R.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Dagli atti prodotti si evince che Nominativo_1 in data 01.07.2024 ha ricevuto la notifica del Fermo amministrativo contenente le due cartelle impugnate.
Il ricorrente impugna un atto (Fermo Amministrativo) del 2024 conosciuto in data 05/06/2025 “ a seguito di visura presso il Pubblico Registro Automobilistico ”.
Il Giudice monocratico, in via preliminare ed assorbente ogni altro motivo di impugnativa, affronta la questione dell'ammissibilità dell'azione proposta, ritenendo pertinente quanto stabilito dalla Giurisprudenza in tema di impugnativa degli estratti di ruolo. Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26283 del 2022, richiamando i principi affermati nella pregressa decisione (Cass. Civ. n. 19740/2015) , in base alle quali l'estratto di ruolo è impugnabile, con la citata sentenza la Suprema Corte ha ritenuto superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell'ampliamento delle tutele esperibili, ed ha, di fatto, qualificato l'estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, escludendone l'impugnabilità ad eccezione di precise individuate ipotesi. Segnatamente l'azione può essere esperita in caso di pregiudizio economico apportato al ricorrente, circostanza che, nei procedimenti pendenti, può essere dimostrata anche durante il processo laddove già sussistente al momento della impugnazione.
Orbene, stante la chiarezza della norma predetta e rilevato che nella fattispecie il ricorrente ha impugnato un "mero elaborato informatico" (ispezione ipotecaria) e non ha provato il pregiudizio subito, l'opposizione de qua va dichiarata inammissibile. Per tutto quanto detto il Giudice monocratico, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di impugnativa, che, peraltro. andavano rigettati per la loro inconsistenza, dichiara il ricorso inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti. Roma, 21.01.2026 Giudice Monocratico Nominativo_2