Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
È legittimo il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società, nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato, anche quando sopravviene a carico dell'ente una procedura concorsuale, poiché tale vicenda giuridica non sottrae al giudice penale il potere di valutare, all'esito del procedimento, se disporre la confisca, e, in caso positivo, con quale estensione e limiti. (Fattispecie in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di società ammessa, dopo l'applicazione della misura, alla procedura di concordato preventivo).
Commentari • 2
- 1. Art. 53 - Sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Ok al sequestro funzionale alla confisca per equivalente per l'Ente ammesso al concordatoAccesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 23 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 41354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41354 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
V 41354/ 15 ! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 1224 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE N. 10263/2015- Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMET S.P.A. avverso l'ordinanza n. 4/2015 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 30/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Guisaffine Fodaioni jes l'inammissibilità del ricors Udit i difensor Avv.; Angelini Marco che ha chiest del ricors L'acco menaccogeim. MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, la IMET Spa in persona le legale rappresentante FACCENDINI Luigi avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame di Cagliari che in data 30.1.2015 ha confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP del locale tribunale finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della IMET S.p.A. fino alla concorrenza dell'importo di euro 437.075, 10 in relazione al reato di cui agli articoli 81, 61 numero 9, 640 secondo co e 356 secondo comma codice penale Deduce il ricorrente:
1. erronea applicazione del decreto legislativo numero 23/2001 con riferimento agli articoli 5 e 6. Violazione dell'articolo 321 codice procedura penale. Sostiene che la sussistenza dei gravi indizi di reato è stata sottovalutata dal Tribunale con conseguente carenza e vizio della motivazione sul punto 2. violazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 231/2001. Sostiene che non è stata seguita la procedura dettata dall'articolo 47. Sostiene che il GIP prima dell'emissione della misura avrebbe dovuto fissare il contraddittorio 3. violazione di legge con riferimento all'articolo 161 sesto comma Regio Decreto numero 260 del 1942. Rileva che la società al momento dell'esecuzione del sequestro era in concordato in continuità e che la normativa fallimentare dispone il divieto di qualunque azione volta creare vincoli patrimoniali sulla società in concordato essendo tutti i beni destinati alla migliore soddisfazione dei creditori. Appare pertanto in contrasto con la normativa speciale la possibilità che possa essere disposto il sequestro preventivo per equivalente sui beni che risultano in realtà solo formalmente intestati alla IM essendo invece già destinati ad altro soggetto. Il ricorso è inammissibile alla stregua delle seguenti argomentazioni. In tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali;
ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell'art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) W dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876). Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente 1 apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2^, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l'elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Deve aggiungersi che la verifica delle condizioni di legittimità della misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità del fatto Non vi può infatti essere alcun dubbio in ordine alla differenza dei presupposti necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali e di quelle reali. In effetti, come è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (vedi ordinanza n. 153 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del riesame alla verifica della sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato), per le misure cautelari reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità, pure di rango costituzionale, dei valori coinvolti. Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l'adozione delle misure cautelari, valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri. Del resto una tale prospettiva interpretativa trova conforto anche nella interpretazione letterale delle norme che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari perché l'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, ne' è possibile ritenere applicabile, come si è già notato, alle misure cautelari reali l'art. 273 c.p.p., dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali (vedi ex multis, oltre a SS.UU. penali 25 marzo 1993, Gifuni, già citata, anche Cass. Sez. 6 penale, 9 luglio 1999 - 5 agosto 1999, n. 2672, CED 214185). I principi enunciati non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta. 2 La Corte costituzionale con la sentenza n. 48/1994 in tema di misure cautelari reali aveva già affermato che "il controllo che il giudice è chiamato a operare è tutt'altro che burocratico, dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura", precisando che "neppure è però a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede". Sulla scia di queste importanti affermazioni, le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio definito il potere del giudice in tema di sequestro probatorio o preventivo, affermando che il giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657; Sez. Un. n. 7/2000). E' stato così affermato che l'unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma che tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato. Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato, lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione. Nel caso di specie il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione del principi espressi dando atto di avere esaminato e valutato gli elementi accusatori e quelli prospettati dalla difesa e all'esito di essere pervenuto alla affermazioni di sussistenza del fumus di cui ha dato conto nel provvedimento in questa sede censurato. Così come correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. N. 20443 del 2007 Rv. 236846, N. 20216 del 2013 Rv. 256256 n. 25201 del 2014 Rv. 260352), condivisa da questo Collegio, che ritiene legittimo il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato anche quando sopravviene a carico dell'ente una procedura concorsuale, poiché tale vicenda giuridica non sottrae al giudice penale il potere di valutare, all'esito del procedimento, se disporre la confisca, e, in caso positivo, con quale estensione e limiti, il Tribunale, sul presupposto in fatto che il decreto impugnato è stato emesso prima dell'ammissione al concordato, ha respinto la censura che il ricorrente reitera in questa sede con il 3° motivo. 3 Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo non essendo mai stato sollevato in fase di merito. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 11.6.2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanna VERGA Antonio ESPOSITO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 OTT. 2015 IL DICASS "CANCELLIERE COF E R Claudia Pianelli T EN S A I S Z O E N R O C : 4