Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
Non è configurabile il reato di evasione dell'IVA all'importazione (art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 292 d.P.R. n. 43 del 1973) con riguardo a beni di provenienza comunitaria, in quanto il regime previsto dall'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 - sanzionando le infrazioni relative all'importazione più severamente di quelle relative all'IVA interna - è incompatibile con i principi comunitari della libera circolazione delle merci e del divieto della doppia imposizione, ai sensi dell'art. 9 del Trattato istitutivo CEE. Parimenti tale delitto non è configurabile per analoghe ragioni, con riguardo all'introduzione di merci dalla Svizzera in paesi della Comunità, ai sensi dell'accordo stipulato il 19 dicembre 1992 tra quest'ultima e la Confederazione Elvetica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 10677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10677 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/02/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 161
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 42863/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO PA ED, n. il 17/10/1955 a Falk (Francia), res. in Latina, rapp. e dif. Avv.ti prof. Carlo Taormina e Alfredo Gaito del Foro di Roma;
avverso l'ordinanza in data 24.10.2003 del Tribunale di Como. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli;
udito a Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Geraci V., che ha concluso per l'annullamento s.r..
udito il difensore Avv. Carlo Taormina, il quale ha concluso per l'annullamento s.r..
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Corno,nell'ambito delle indagini preliminari avviate,a seguito di comunicazione della locale Circoscrizione Doganale in ordine ad operazioni effettuate dalla società "SYSTEM 3 s.r.l.",con sede in Roma con decreto in data 2/10/2003 dispose, a carico di ON LO AM, legale rappresentante della suddetta s.r.l. ed indagato "del reato di truffa perpetrata in danno dello Stato, mediante omessi versamenti dell'I.V.A a debito da parte della società..", perquisizione, presso la residenza ed i luoghi a disposizione del suddetto, le sedi sociali e "qualsiasi luogo dove è possibile rinvenire documentazione amministrativo - contabile della società..", al fine di procedere al sequestro di documentai contabili, commerciali, bancari e fiscali e "della mercè eventualmente rinvenuta nella disponibilità della società ...per la quale non viene fornita valida documentazione che ne giustifichi la presenza..".
Il provvedimento, eseguito il successivo 9/10, portava all'apprensione di documentazione varia e di merci (costituite da partite di telefonini cellulari) acquistate all'estero ed importate in regime di esenzione dall'I.V.A.,in considerazione dello status di "esportatore abituale" attribuitasi dalla società ai sensi dell'art. 8 co. 2^ lett. c) D.P.R. 633/72 (per aver effettuato nell'anno solare precedente esportazioni in percentuale superiore a quella del 10% rispetto al volume complessivo di affari, con conseguente diritto all'esenzione dell'imposta sulle importazioni, fino a concorrenza del complessivo importo c.d plafond, dei corrispettivi delle precedenti suddette esportazioni).
Il decreto di sequestro probatorio,impugnato per riesame dal difensore di fiducia del ON, veniva confermato dall'adito Tribunale di Corno, che ne riteneva sufficiente la motivazione, peraltro integrandola in ordine al fumus delicti, ravvisato in relazione non solo al contestato delitto di truffa aggravata in danno dello Stato (perpetrala termini dell'ipotesi accusatoria mediante la simulazione dell'unica esportazione, figurante eseguita verso la Spagna, nell'anno 2002, per l'ammontare di euro 872,245, ed il successivo reiterato omesso pagamento dell'I.V.A., per oltre euro 18.000.000 dovuta sulle importazioni dell'anno seguente), ma anche di quello di "contrabbando mediante mancato versamento dell'I.V.A all'importazione (art. 292 D.P.R. 43/73 in rel. art. 70 D.P.R. 633/72)..relativamente alle operazioni di merci da Paesi
extracomunitan". Veniva, altresì, ravvisata dal Tribunale, in riferimento a quest'ultima ipotesi di reato, la qualità di "corpo di reato" delle merci sottoposte al sequestro, con conseguente esigenza probatoria in re ipsa, nel solco del prevalente indirizzo giurisprudenziale non richiedente l'espressa motivazione, circa la "necessità per l'accertamento dei fatti" ex art. 253 co. 1^ c.p.p., della relativa apprensione.
Avverso tale decisione la difesa del ON ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.
Con il primo denunciaci sensi dell'art. 606 co. 1^ lett. c) in rel. 253 e 125 c.p.p., la nullità del decreto di sequestro, per totale omissione di motivazione in ordine sia agli elementi costitutivi del reato,sia al rapporto di pertinenzialità delle cose con l'ipotizzata truffatale carenza, in quanto totale, non sarebbe stata emendabile da parte del Tribunale, che per giustificare l'apprensione della mercè, ne avrebbe prospettato la natura di corpo di reato, in relazione ad un'ipotesi di reato, quella di contrabbando, estranea alla contestazione.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 co. 1) lett. e) c.p.p., omissione, o comunque, illogicità della motivazione "con riferimento ai presupposti del reato ipotizzato". I giudici del riesame avrebbero preso in considerazione circostanze ed elementi congetturali inidonei a dimostrare l'assunta simulazione dell'unica cessione eseguita, nel 2002, in Spagna, non tenendo conto dell'effettiva esistenza della società iberica cessionaria, dalle cui "inerzie, negligenze ed irregolarità" sarebbero state fatte ricadere le conseguenze su quella italiana, e non considerando il dato obiettivo e certo del documentato transito per la dogana italiana della mercè esportata, nonostante le rilevate "incongruenze" formali e cronologiche afferenti l'operazione. Quanto al danno erariale ed al correlato ingiusto profitto, non sarebbe stato considerato che, anche a voler ritenere sussistente l'ipotizzata condottaci mancato pagamento delle ritenute somme, corrispondenti all'I.V.A. sulle importazioni, non sarebbe di per sè sanzionato, lasciando peraltro impregiudicato il corrispondente debito verso il fisco, da saldarsi al momento della presentazione della dichiarazione I.V.A. 2004, relativa all'imposta del 2003, durante il quale sono state eseguite le operazioni.
Con il terzo motivo si deduce ,ai sensi dell'ari 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.,l'omissione o, comunque, l'illogicità della motivazione "con riferimento alla natura delle cose sequestrate e, comunque ...alla funzione probatoria", segnatamente in ordine alle merci importate, non costituenti corpo del reato di truffa,nè .essendo per la maggior parte di provenienza intracomunitaria, di quello di contrabbando doganale;
ed a tal riguardo l'omissione, in ordine al rapporto di pertinenzialità, in funzione dell'accertamento dei fatti, sarebbe stata totale.
Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 253 c.p.p, in relazione al principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 9/1/1997, non essendo state prese in considerazione le prove documentali circa l'appartenenza a terzi in buona fede di parte delle merci.
Le suesposte censure sono state ribadite ed illustrate con ulteriori argomentazioni da un secondo difensore, con memoria di "motivi nuovi" depositata in data 14/1 c.a.,nella quale si prospettala l'altro, l'incompetenza territoriale del P.M. di Corno, per aver ampliato le indagini anche ad operazioni d'importazione, successive a quelle inziali ivi avvenute, svoltesi presso la dogana di Roma - Fiumicino. Quest'ultima eccezione, che per ragioni di priorità logico - giuridica deve essere esaminata per prima, è inammissibile, sotto un duplice profilo: a) perché introduce un motivo di censura del tutto nuovo,rispetto a quelli dedotti nel ricorso, che avrebbero potuto solo,nel corretto esercizio delle facoltà accordate dall'art. 585 co. 4 c.p.p.,essere ulteriormente illustrati e corredati da argomentazioni nuove,ma pur sempre nell'ambito del tema sottoposto al giudice dell'impugnazione con l'atto introduttivo della stessa (v, ex multis. Cass. sez. 1^ n. 1300/94, n. 1708/95, sez. 3^ n. 12260/95, sez. 4A n. 686/96, sez. 6A n. 4510/93, n. 1660/96); b) per manifesta infondatezza, considerato che il primo, della serie di reati connessi in continuazione, a termini dell'accusa risulta commesso nell'ambito del circondario di Corno, con conseguente legittimità della prosecuzione delle indagini anche in ordine ai successivi,altrove consumati (o tentati), di natura omogenea e di non accertata maggiore gravita (v. artt. 12 lett. b) e 16 co. 1^ c.p.p.).
Passando all'esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva l'infondatezza del primo,considerato che il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. contiene, nella specie, sia la manzione della fattispecie di reato ipotizzato ("truffa in danno dello Stato, mediante omessi versamenti dell'I.V.A. a debito da parte della società ..."), sia l'indicazione delle esigenze di acquisizione delle "cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti.."(documentazione e merci, successivamente indicate). Tale motivazione, ancorché "embrionale" e succinta, è tuttavia sufficiente a dar conto delle ragioni di adozione, giuridiche e di fatto, della misura probatoria, atto iniziale del procedimento, finalizzato ad assicurare la prova di una notitia criminis, la cui concreta fondatezza è ancora da verificare, non essendo necessaria anche una completa e dettagliata contestazione dei capi di imputazione, ancora prematura in quella fase delle indagini. Nella specie, peraltro, vi è stata integrazione (in punto di specificazione e qualificazione giuridica delle condotte accertate,ritenute penalmente rilevanti) da parte del Tribunale del riesame, nell' esercizio di una facoltà da ritenersi legittima, non versandosi in cospetto di totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, sola ipotesi nella quale, a termini della costante giurisprudenza di legittimità, l'emenda non vale a sanare il radicale vizio omissivo.
Nè l'introduzione, nel la motivazione della decisione, di una fattispecie penale, quella del "contrabbando" (per evasione dell'I.V.A all'importazione),che si assume non menzionata nel decreto di sequestro, ha comportato alcuna effettiva dilatazione dei limiti della citata notitia criminis, considerato che nel provvedimento del P.M. vi era la menzione dell'omesso pagamento del tributo suddetto, ancorché non indicato quale reato concorrente, bensì quale elemento costitutivo dell'ipotizzata truffa aggravatale evidente come, al riguardo, vi sia stata solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti ascritti, senza violazione della regola di correlazione tra l'imputazione e la decisione, nell'esercizio di quel potere che,espressamente previsto dall'art. 521 c.p.p. con riferimento alla "sentenza", deve ritenersi, in quanto espressione di un principio generale, a fortiori esteso alle ordinanze emesse, previa cognizione meramente delibativa allo stato degli atti, nei giudizi incidentali cautelari ed assimilati.
Non miglior sorte merita il secondo motivo, che è inammissibile nella parte in cui deduce vizi logici e lacune della motivazione, mettendo anche in discussione vantazioni di fatto compiute dai giudici del riesame (con riferimento alla contestata valenza indiziaria degli elementi accusatori, riferiti dalla p.g., anche all'esito di indagini estese all'estero, elementi ulteriormente addotti dal P.M. successivamente all'adozione della misura impugnata).
Al riguardo deve ribadirsi, nel solco di giurisprudenza in tema costante (v., ex plurimis, Cass. sez. 1^ n. 6360/97, sez. 2^ n. 3803/97) che in sede di impugnazione per cassazione dei provvedimenti incidentali in materia cautelare (e, per effetto del collegamento tra gli artt. 355 co. 3^ e 324 c.p.p. anche in materia di sequestro probatorio), non possono essere, tra gli altri, dedotti motivi riferibili all'art. 606 co. lett. e), attesa l'inequivoca limitazione alla "violazione di legge" contenuta nell'art. 325 co. 1^ c.p.p.,che disciplina tale impugnazione di legittimità.
Sotto l'unico profilo ammissibile, quello deducente la mancanza di fumus delicti, per insussistenza dell'evenfus damni del delitto di truffa aggravata in danno dello Stato, non essendosi ancora verificato l'omesso pagamento dell'I.V.A., verificandosi la relativa scadenza al momento della dichiarazione 2004,relativa ai tributi dell'anno precedenti,prenotabili a debito per il caso di superamento del ed plafond,le censure contenute nel secondo motivo colgono solo parzialmente nel segno e risultano inessenziali.
Al riguardo va considerato che, comunque, la condotta ipotizzata nell'accusa (di simulazione dello status di esportatore abituale ed indebita spendita della relativa qualità nelle "dichiarazioni di intento" presentate in dogana adatto dell'introduzione delle merci, ai fini del mancato contestuale pagamento),risulta integrare gli estremi del tentativo del suddetto delitto in danno dell'erario, accertato e stroncato, a termini dell'accusa in itinere, ipotesi accusatola sufficiente a giustificare,unitamente a quella formalmente concorrente del ravvisato "contrabbando doganale" (della cui parziale correttezza si dirà oltre),la misura in questione.
Fondato,nei limiti di seguito precisati,è invece il terzo motivo,che pur nominalmente deducendo carenze ed illogicità della motivazione, in realtà evidenzia una vera e propria violazione della legge processuale penale, l'art. 253 c.p.p. in punto di riscontro delle condizioni legittimanti l'apprensione, in relazione al fumus delicti, delle cose formanti oggetto del sequestro probatorio. Nulla quaestio per quanto attiene alla documentazione, di cui i giudici del riesame hanno correttamente evidenziato la palese "rilevanza probatoria al fine di verificare la sussistenza delle ipotizzate irregolarità e falsità, nonché per le operazioni di quantificazioni delle operazioni commerciali commesse ...in frode agli obblighi di versamento dell'I.V.A., così assolvendo all'obbligo della motivazione, per quanto attiene alla necessità "per l'accertamento dei fatti", di tali cose pertinenti al reato o, addirittura e in parte (quanto ai documenti relativi alla cessione di beni alla società avente sede in Barcellona), costituenti corpo del reato di (tentata) truffa aggravata (per essere stata mediante le stesse, a termini dell'accusa.simulata l'operazione di esportazione verso la Spagna).
Ma analoga esigenza non risulta essere stata motivata in relazione alle merci sottoposte a sequestro, per le quali i giudici del riesame si sono limitati a rilevante la natura di corpo del reato, per di più soggette a confisca obbligatoria ex art. 301 T.U. leggi doganali, in relazione all'ipotesi di reato concorrente che, come si è visto in precedenza, è stata ravvisata quanto alla reiterata evasione dell'I.V.A all'importazione (atteso il richiamo contenuto nell'art. 70 D.P.R 633/72 al regime sanzionatorio del contrabbando doganale); conseguentemente, nel solco del richiamato indirizzo giurisprudenziale fino ad epoca recente prevalente, il Tribunale ha ritenuto la "indefettibilità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa". Ma siffatte sommarie argomentazioni, anche a prescindere dall'intervenuto contrasto (evidenziato dal P.G. in udienza) con il tenore di una recentissima pronunzia in materia delle S.S. U.U. (28/1/2004, Terrazzi, di cui constano, allo stato ed in attesa della pubblicazione della motivazione, solo gli estremi essenziali, di segno del tutto opposto al summenzionato indirizzo, finora maggioritario, in tema di motivazione dell'apprensione del corpo del reato ex art. 253 co. 1^ c.p.p.), non tengono conto che il delitto di contrabbando doganale (come del resto precisato dallo stesso giudice a quo, in altra parte della motivazione) non è configurabile in relazione a movimenti di merci nell'ambito della Comunità Europea, all'interno della quale non sono più applicabili, a termini dell'art. 9 del Trattato isitutivo, i diritti di confine (giurisprudenza ultradecennale costante: v., ex multis, Cass. 3^ n. 16076/90, n. 2704 e 3921/91, n. 4274/97), nonché nell'ipotesi di introduzione di merci dalla Svizzera in paesi della predetta Comunità, a termini dell'accordo stipulato il 19/12/1992 tra quest'ultima e la NE IC, di analogo tenore, vincolante per gli Stati membri della prima, ai sensi dell'art. 228 co. 7^ del Trattato C.E.E. (v. Cass. 3A n. 4135/94). In virtù di analoghi principi è stata anche esclusa la rilevanza penale, nell'ambito di movimenti intracomunitari di merci, del la sottrazione delle stesse al pagamento dell'I.V.A all'importazione, tributo che, pur non costituendo un dazio doganale in senso proprio, è a questi accomunato dal presupposto impositivo, costituito dall'ingresso dei beni nel territorio nazionale. Pur trattandosi di un'imposta indiretta sul consumo, ammissibile in ambito comunitario sempre che le merci non siano sottoposte a doppia imposizione (con conseguente esigibilità nello Stato importatore della sola differenza rispetto a quanto già corrisposto ad analogo titolo in quello di provenienza), la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. 3A7/6-4/7/90, n. 9696, 19/12/90-30/1/91 n. 1026), in conformità a quella comunitaria (dec. n. 299/86 del 25/2/88 della Corte di Giustizia C.E.E., applicabile in Italia al pari delle norme comunitarie,v. Corte Cost.le n. 113/85 e 132/99), ha escluso che le infrazioni relative all'I.V.A. all'importazione possano essere punite più severamente di quelle relative all'I.V.A. interna, traducendosi il regime sanzionatorio previsto dall'art. 70 D.P.R 633/72 (prevedente per tali casi un'ipotesi delittuosa del tutto assimilata al trattamento del contrabbando, complessivamante molto più severo rispetto a quello riservato agli altri casi di evasione dell'I.V.A.), così pervenendo ad escludere la configurabilità nei casi de quibus della fattispecie delittuosa prevista dalla suddetta norma, in relazione all'art. 292 D.P.R. 43/73, per contrasto con i principi comunitari della libera circolazione delle merci e del divieto della doppia imposizione. Analoghe ragioni, in considerazione della natura vincolante per gli Stati membri del principio di neutralità commerciale dettatto dall'art. 4 del citato accordo tra la C.E.E. e la NE CA (all'interno della quale notoriamente gli acquisti sono sottoposti ad imposizione analoga all'I.V.A.), inducono a ritenere esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 70 cit. D.P.R., ferma rimanente l'illiceità sotto il profilo amministrativo dell'evasione per la quota eccedente l'imposta già versata all'originerei casi di mancato pagamento dell'I.V.A. su merci importate dalla Svizzera (v. in tal senso la già citata sentenza n. 4135/94 di questa sezione). Deve, pertanto, concludersi che il sequestro della mercè, per quanto attiene alle partite introdotte da Paesi della Comunità Europea e dalla NE IC è stato illegittimamente confermato, non costituendo detti beni il corpo del reato di "contrabbando" (rectius: evasione dell'I.V.A. all'importazione), per inconfigurabilità dello stesso,ed essendo, d'altra parte, palesemente inconfigurabile (nè essendo stata comunque, nella specie in alcun modo motivata) un'esigenza di apprensione e conservazione in finzione della prova dell'altra ipotesi di reato, la truffa aggravata (rectius: relativo tentativo), o a fortiori la natura corpo del reato in relazione a tale ultimo delitto.
Legittimo è stato, invece, il sequestro delle altre merci di provenienza extracomunitaria, per la cui introduzione nel territorio nazionale è configurabile il fumus del reato tributario sopra menzionato, la cui apprensione trova fondamento nella rilevata natura di corpo di reato ed è stata confermata anche in funzione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, prevista nell'ambito del regime sanzionatorio doganale. Per riguarda il quarto ed ultimo motivo di ricorso, la cui superstite rilevanza è limitata all'eventuale presenza, nel compendio in sequestraci merci di provenienza extracomunitaria ed appartenenti a terzi, deve ritenersi l'infondatezza delle censure esposte contro la decisione di riesame,che ha correttamente evidenziato come gli eventuali diritti dei terzi in buona fede, non fatti valere dai soggetti pur astrattamente legittimati (ex art. 322 co. 1^ c.p.p.) in quella sede incidentale, fossero rimasti impregiudicati all'esito pronunzia, attinente alla legittimità, nel momento genetico, del provvedimento impugnato non anche alla compatibilità della misura con i diritti alieni,eventualmente ancora tutelabili ex artt. 262 e segg. c.p.p.. Al riguardo è evidente la carenza di legittimazione ed interesse del ricorrente alla proposizione delle relative doglianze. In definitiva, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma del sequestro delle merci di provenienza intracomunitaria e svizzera, da restituirsi ai rispettivi aventi diritto, con rigetto, nel resto, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata,limitatamente alla conferma del sequestro delle merci importate dalla Comunità Europea e dalla NE IC, di cui ordina la restituzione agli aventi diritto, rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004