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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 12158/2025 R.G. promosso da
) (avv. VINCENZI ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TONIATO LAURA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 11/9/2025 e 15/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_2
(C.F. ), nata a [...], in data [...], residente in [...]
AM ZZ n.22 Lettera C, e (C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
PI (BS), in data 10/01/1973, residente in [...] Lettera C, coniugatisi in LÒ (BS) in data 03/06/2000, con atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune,
Atti di Matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separati osservando mutuo rispetto. 2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione della emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza. 3) Affidarsi il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento abitativo prevalente dello stesso presso la madre in Desenzano del Garda (BS) Viale Ettore
1 Andreis 51. 4) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore. 5) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze del figlio e dei suoi impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati di volta in volta previo accordo tra gli stessi, essendo ormai prossimo alla maggiore età e in grado di Persona_1 autodeterminarsi. 6) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 Pt_2
mensilmente la somma di euro 600,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, ciò sino
[...]
al 01.10.2025, data nella quale il figlio compirà la maggiore età. A partire da tale data, il Persona_1
sig. verserà il suddetto importo direttamente al figlio sul conto corrente che verrà Parte_1 Persona_1 aperto da quest'ultimo, ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat. 7) Dirsi tenuti i ricorrenti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per il figlio come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti si allega quale doc. 3, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio medesimo. 8) Disporsi che per le spese proposte che richiedano il preventivo accordo, le stesse debbano essere inviate su richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altra parte debba fornire risposta scritta entro 10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dalla parte che ha sostenuto la spesa. 9) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 10) La Sig.ra , in accordo con il marito, si impegna sin Parte_2
d'ora a versare direttamente al figlio a mezzo assegno circolare al compimento della Persona_1 maggiore età di quest'ultimo e quindi in data 01.10.2025 la somma di € 15.000,00, importo che, in relazione alla vendita dell'immobile sito in Via AM ZZ n. 22/C, Soprazzocco di AV (BS), il cui atto notarile è fissato al 20.05.2025, era stato riconosciuto al Sig. con scrittura privata del Parte_1
03.01.2025. Il citato assegno circolare non trasferibile intestato a viene consegnato, entro 5 Persona_1
(cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, in deposito fiduciario presso lo studio dell'avv.
LA ON che lo consegnerà nelle mani di alla data convenuta, dandone Parte_3 comunicazione all'avv. Roberto Vincenzi. Copia della contabile di accredito sul conto personale del prenditore verrà inviata al sig. dal figlio stesso. 11) Le parti si concedono sin d'ora Parte_1
reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio. 12) L'assegno unico per il figlio sarà diviso al 50% tra i ricorrenti, così come delle
2 detrazioni fiscali per il figlio beneficeranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 13) I coniugi rinunciano a ricevere qualsivoglia somma a titolo di mantenimento reciproco. 14) Le parti convengono che le condizioni sopra previste abbiano efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e dichiarano espressamente, con l'esatto adempimento di quanto qui previsto ed alla luce di quanto in questa sede dichiarato, di non avere più nulla a pretendere l'un dall'altro per nessun titolo o ragione (in ordine – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – a pretese su mobili di proprietà altrui, regali di nozze e quant'altro). 15) Spese di causa compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3/6/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LÒ (BS) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2000), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 1/10/2007). Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
3 Il Presidente
OS ET
Il Giudice estensore
Andrea RC
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 12158/2025 R.G. promosso da
) (avv. VINCENZI ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TONIATO LAURA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 11/9/2025 e 15/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_2
(C.F. ), nata a [...], in data [...], residente in [...]
AM ZZ n.22 Lettera C, e (C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
PI (BS), in data 10/01/1973, residente in [...] Lettera C, coniugatisi in LÒ (BS) in data 03/06/2000, con atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune,
Atti di Matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separati osservando mutuo rispetto. 2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione della emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza. 3) Affidarsi il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento abitativo prevalente dello stesso presso la madre in Desenzano del Garda (BS) Viale Ettore
1 Andreis 51. 4) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore. 5) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze del figlio e dei suoi impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati di volta in volta previo accordo tra gli stessi, essendo ormai prossimo alla maggiore età e in grado di Persona_1 autodeterminarsi. 6) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 Pt_2
mensilmente la somma di euro 600,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, ciò sino
[...]
al 01.10.2025, data nella quale il figlio compirà la maggiore età. A partire da tale data, il Persona_1
sig. verserà il suddetto importo direttamente al figlio sul conto corrente che verrà Parte_1 Persona_1 aperto da quest'ultimo, ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat. 7) Dirsi tenuti i ricorrenti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per il figlio come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti si allega quale doc. 3, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio medesimo. 8) Disporsi che per le spese proposte che richiedano il preventivo accordo, le stesse debbano essere inviate su richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altra parte debba fornire risposta scritta entro 10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dalla parte che ha sostenuto la spesa. 9) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 10) La Sig.ra , in accordo con il marito, si impegna sin Parte_2
d'ora a versare direttamente al figlio a mezzo assegno circolare al compimento della Persona_1 maggiore età di quest'ultimo e quindi in data 01.10.2025 la somma di € 15.000,00, importo che, in relazione alla vendita dell'immobile sito in Via AM ZZ n. 22/C, Soprazzocco di AV (BS), il cui atto notarile è fissato al 20.05.2025, era stato riconosciuto al Sig. con scrittura privata del Parte_1
03.01.2025. Il citato assegno circolare non trasferibile intestato a viene consegnato, entro 5 Persona_1
(cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, in deposito fiduciario presso lo studio dell'avv.
LA ON che lo consegnerà nelle mani di alla data convenuta, dandone Parte_3 comunicazione all'avv. Roberto Vincenzi. Copia della contabile di accredito sul conto personale del prenditore verrà inviata al sig. dal figlio stesso. 11) Le parti si concedono sin d'ora Parte_1
reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio. 12) L'assegno unico per il figlio sarà diviso al 50% tra i ricorrenti, così come delle
2 detrazioni fiscali per il figlio beneficeranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 13) I coniugi rinunciano a ricevere qualsivoglia somma a titolo di mantenimento reciproco. 14) Le parti convengono che le condizioni sopra previste abbiano efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e dichiarano espressamente, con l'esatto adempimento di quanto qui previsto ed alla luce di quanto in questa sede dichiarato, di non avere più nulla a pretendere l'un dall'altro per nessun titolo o ragione (in ordine – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – a pretese su mobili di proprietà altrui, regali di nozze e quant'altro). 15) Spese di causa compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3/6/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LÒ (BS) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2000), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 1/10/2007). Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
3 Il Presidente
OS ET
Il Giudice estensore
Andrea RC
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