Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative in materia di fertilizzanti, l'uso, sulla confezione del prodotto, del termine "superstallatico", per contraddistinguere un ammendante, integra violazione dell'art. 12, primo comma, lett. b), della legge 19 ottobre 1984, n. 748, con conseguente legittima irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, atteso che detto termine non figura tra quelli obbligatori ammessi dalla legge stessa per la individuazione dei prodotti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11974 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLFAR SRL, in persona del Presidente elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso l'Avvocato MARCO LOMBARDI, rappresentata e difesa dagli Avvocati GUSTAVO RAFFI, CLAUDIO RONCHINI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
PREFETTO DI RAVENNA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29/00 del Tribunale di RAVENNA, 2003 depositata il 28/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato LOMBARDI con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.1997, Cavina Danilo, nella qualità di legale rappresentante della società Polfar s.r.l., con sede in Faenza, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, avverso l'ordinanza ingiunzione del 28.10.1997 (notificatagli il 17.11.1997), con cui la Prefettura di Ravenna gli aveva comminato la sanzione amministrativa di lire 2.669.170 per aver confezionato in sacchi da kg. 50 ammendante vegetale composto "superstallatico" pellettato, in violazione dell'art. 9 della legge 19.10.1984 n. 748, come accertato il 17.04.1997 dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Palermo.
Il ricorrente assumeva la illegittimità del provvedimento, sostenendo che la denominazione "superstallatico" era ammessa dalla legge come indicazione commerciale, era veritiera, essendo il prodotto effettivamente a base di letami di vario tipo, e non compariva in nessuna parte della legge n. 748 del 1984 per designare prodotti specifici, per cui non avrebbe potuto ingenerare equivoci da parte degli acquirenti.
La Prefettura di Ravenna, sebbene regolarmente citata, non si costituiva, provvedendo tuttavia al deposito degli atti. Nel corso della istruttoria veniva espletata prova testimoniale. Con sentenza del 26.02.2000, depositata il 28 febbraio 2000, il giudice adito rigettava l'opposizione.
A sostegno di tale decisione osservava che l'art. 9/1 della legge 748/84 prevede che sono "ammendanti" i prodotti conformi alla definizione di cui all'art. 2;
che le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1 C;
che il secondo comma del citato art. 2 aggiunge che per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti si applicano le norme previste per i concimi dall'art. 8, il quale, a sua volta, dispone che tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione e che la dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia;
che il termine "superstallatico" non poteva essere considerato, come sostenuto dalla società ricorrente, di pura fantasia, in quanto l'immediata percezione del suo significato è che si tratti di concime organico stallatico di qualità particolarmente buona ("super"), mentre in realtà, come accertato dall'Ufficio Repressione Frodi di Palermo attraverso l'analisi dei suoi componenti, non lo era;
che l'oggettiva idoneità del termine usato, il quale era altresì in contrasto con le diciture previste sempre dalla legge n. 748/84, a trarre in inganno l'acquirente sulla reale qualità del prodotto integrava gli estremi della violazione contestata, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Avverso detta sentenza la Polfar s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. L'intimato Prefetto di Ravenna non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessa, carente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente il giudice a quo avrebbe affermato che la denominazione "superstallatico" sia suscettibile di trarre in inganno gli acquirenti senza darne adeguata motivazione. La motivazione, inoltre, sarebbe illogica e contraddittoria, avendo il giudice di merito ritenuto sinonimi il termine "concime" ed il termine "letame", che sinonimi non sono.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il giudice di merito avrebbe ignorato specifiche eccezioni sollevate dalla difesa della ricorrente e precisamente:
1) che il termine "superstallatico" non è un termine tecnico e che non esiste alcun prodotto che possa ritenersi individuabile mediante la denominazione "superstallatico" sicché possa ingenerarsi confusione con l'ammendante prodotto dalla ricorrente stessa;
2) che la denominazione è veritiera, essendo riferibile a componenti presenti nell'ammendante;
3) che sulla confezione del prodotto è indicata, a norma di legge, a caratteri ben visibili, la denominazione "Ammendante Vegetale Composto", denominazione che indica chiaramente ed inequivocabilmente il contenuto della confezione aldilà di ogni possibile errore.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice di merito avrebbe motivato la propria decisione, ponendo a base di essa una prova inesistente, e precisamente un'analisi dei componenti dell'ammendante in realtà mai eseguita, e, comunque, una prova inconferente, non vertendo la controversia sulla mancata rispondenza della effettiva composizione chimica del prodotto rispetto a quella indicata sulla confezione, ma unicamente sulla legittimità dell'uso del termine "superstallatico" per contraddistinguere un ammendante.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il giudice di merito avrebbe commesso un errore di interpretazione della legge 19 ottobre 1984, n. 748, ritenendo che la ricorrente intendesse ascrivere al proprio prodotto ammendante, al fine di trarre in inganno gli acquirenti, la qualità di un prodotto migliore, il concime, con il quale, invece, non sarebbe paragonabile, svolgendo concimi ed ammendanti, come si evince dagli artt. 1 e 2 della citata legge, due funzioni fertilizzanti diverse. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il giudice a quo sarebbe incorso in un ulteriore errore di diritto, ritenendo che la denominazione commerciale dell'ammendante, prodotto dalla Polfar s.r.l., fosse in contrasto con le diciture previste dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748. L'errore sarebbe dovuto al non aver considerato che il termine "stallatico" è un termine atecnico, che fa specifico riferimento alla presenza di letame nel prodotto ammendante. Essendo la utilizzazione di tale componente consentita dalla citata legge n. 748/84, un termine che ne sottolinei la presenza non potrebbe dirsi in contrasto con la stessa.
Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio che, come fatto rilevare anche dalla società ricorrente, la controversia non verte sulla mancata rispondenza dell'effettiva composizione chimica del prodotto a quella indicata sulla confezione, ma unicamente sulla legittimità dell'uso del termine "superstallatico" per contraddistinguere un ammendante. Al trasgressore, infatti, è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 12, lettera B), della legge 19 ottobre 1984, n. 748, il quale stabilisce che chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro:
A).................;
B) da L.
3.000.000 a L.
8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto. L'art. 9 della citata L. n. 748/84, relativo agli ammendanti e correttivi, dispone, tra l'altro, che per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8.
L'art. 8, letto sostituendo al termine "concime" quello di "ammendante", dispone al punto 3 che tutti gli ammendanti commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative alla identificazione;
che la dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia;
che le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato;
che, se gli ammendanti sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette;
che sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:
A) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;
............;
Tra le indicazioni obbligatorie ammesse non figura il termine "superstallatico" e tanto basta per ritenere applicabile la sanzione irrogata alla società ricorrente, avendo questa inserito tra le indicazioni obbligatorie per la identificazione, come accertato dal giudice a quo - il quale ha affermato che il termine in questione è in contrasto con le diciture previste dalla legge n. 748/84 -, un termine non compreso tra quelli previsti dalla legge. Ciò è sufficiente per ritenere infondati tutti i motivi di ricorso, essendo irrilevante ai fini della decisione della presente controversia accertare se la denominazione "superstallatico" sia veritiera o meno, se il termine in questione sia idoneo o meno a trarre in inganno gli acquirenti e se tale termine sia stato inserito dalla ricorrente nell'etichetta a tal fine, se il termine "letame" sia sinonimo o meno del termine "concime", se sia stata effettuata o meno l'analisi dei componenti del prodotto, oggetto della presente controversia, rilevando esclusivamente ai fini del giudizio che il termine "superstallatico" non figuri tra quelli obbligatoli ammessi dalla legge per la individuazione del prodotto. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento sulle spese giudiziali, non essendosi l'intimato difeso in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003