Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Dall' installazione di fili di ferro per stendere i panni decorre il termine annale per l' esperimento dell' azione di manutenzione onde chiedere la cessazione della turbativa consistente nello sgocciolamento dell' acqua sugli utenti del cortile comune, costituendo la stessa il primo atto idoneo a manifestare la successiva utilizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Mario SPADONE - Presidente
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " Rel.
Dott. Giandonato NAPOLETANO "
Dott. Rosario DE JULIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7232/96 R. G. proposto da LI SE e CA GL RG, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. G. Belli n. 39, presso lo studio dell'Avv. SE Di Biase che li difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrenti contro
AG ND e RC RI IA, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 44, presso lo studio dell'Avv. SE Nardelli, difesi dall'Avv. Vito Donvito in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrenti per la cassazione della sentenza 28 febbraio - 20 novembre 1995 n. 1441/95 del Tribunale di Taranto. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 giugno 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per i ricorrenti, l'Avv. SE Di Biase che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.6.1988 il Pretore di Taranto, sede distaccata di Massafra, dichiarò improponibile, per decorso dell'anno, il ricorso con cui SE LL e RG RR LI, quali possessori di una casa di abitazione in Massafra con cortile comune ai vicini ND LI e RI IA RC, avevano chiesto che fossero ordinate a questi ultimi l'immediata cessazione delle turbative e l'eliminazione di opere da essi eseguite in detto cortile comune, consistenti in alcuni fili di ferro per sciorinare il bucato e in alcuni conci di tufo infissi in una parete che restringevano la sede stradale e rendevano difficoltoso il passaggio.
Ritenne il Pretore che il termine previsto dall'art. 1170 cod. civ. dovesse farsi decorrere, per i conci di tufo, dalla loro infissione e, per lo sciorinamento dei panni, dall'impianto dei fili di ferro destinati a tale scopo.
Proposto gravame dai soccombenti, i quali sostenevano, invece, che la denunziata molestia si sostanziasse, quanto allo sciorinamento, nei singoli atti di questo e non nell'impianto iniziale dei fili metallici, il Tribunale di Taranto, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza degli appellati, ha confermato la decisione di prime cure, osservando che la materiale sistemazione degli stenditoi recava in sè, attesa l'infungibilità del loro inequivoco uso, il preannuncio certo della futura molestia ed era inverosimile presumere che ogni successiva utilizzazione degli stessi fosse sorretta da un diverso ed autonomo animus turbandi. Ricorrono per cassazione il LL e la RR LI sulla base di un solo motivo al quale il LI e la RC replicano con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell'art.1170 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., invocando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, in caso di turbativa posta in essere con più atti, il termine annale decorre da ciascuno di tali atti quando esso presenti connotati autonomi in modo da concretare una turbativa a sè stante e quelli precedenti abbiano carattere preparatorio e strumentale. Orbene - prosegue il ricorso -, nel caso di specie il fatto denunciato e ampiamente provato era che i LI-RC sciorinavano la biancheria in maniera da non consentire ai ricorrenti di attraversare la corte comune se non abbassando la testa, sicché era questo a costituire materialmente turbativa, e non la semplice infissione dei fili nel muro che era di per sè inidonea a recare disturbo ed ostacolo al passaggio, ne' poteva far prevedere l'uso che di tali fili sarebbe stata fatto.
Le censure sono destituite di fondamento e si risolvono nella petizione di principio che i vari atti di turbativa consistenti nello sciorinamento della biancheria fossero autonomi l'uno dall'altro, in contrasto col diverso motivato accertamento dei giudici del merito secondo cui, invece, quegli atti erano tutti strettamente collegati tra loro e, soprattutto, a quello iniziale, precostituito, della materiale sistemazione degli stenditoi. Correttamente, quindi, è stata fatta applicazione alla concreta fattispecie del principio, più volte affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con più atti, il termine di un anno per l'esperimento delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, in guisa da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno, cioè dello stesso iter esecutivo, e come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito (v., ex multis, sent. 15.3.1962 n. 544, 18.3.1968 n. 859, 7.4.1971 n. 1043, 9.4.1973 n. 1009, 2.2.1979 n. 719, 6.2.1985 n. 848, 24.4.1992 n. 4939). Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore dei resistenti, liquidandole in £. 1.102.000, ivi comprese £ 1.000.000 (un milione) per onorario. Così deciso in Roma il 23 giugno 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.