Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
il regolamento di competenza avverso il provvedimento ammissivo di un accertamento tecnico preventivo è inammissibile, ancorché ravvisabile una pronuncia implicita sulla competenza, perché l' inammissibilità avverso di esso del ricorso in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione, derivante dalla natura provvisoria e strumentale al giudizio di merito del provvedimento, determina l'impossibilità per la Suprema Corte di risolvere, attraverso il regolamento di competenza, una questione di cui non può esser investita ai sensi dell' art. 111 Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposta da:
SI DI EL RI MO PA & C., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. MO PA DE RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANSINI 54, presso lo studio dell'avvocato M. CIPULLO, difesa dall'avvocato NICOLA CORSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LF ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POPULONIA 1, presso lo studio dell'avvocato MERCURI BRUNELLA, difeso dall'avvocato GIANNICO BRUNO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso il provvedimento del Pretore di CASERTA emesso il 06/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari la inammissibilità del ricorso con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 settembre 1997 AR NO - premesso che:
aveva commesso in appalto alla Società Impiatistica Casertana S.I.C. s.a.s. di NT OL DE TO & C/ (di seguito, società) il rifacimento dell'impianto idrico sanitario in un suo appartamento in Caserta, i lavori eseguiti avevano rivelato numerose deficienze;
era, pertanto, sua intenzione convenire in giudizio la società per la riduzione del prezzo e per la condanna al risarcimento del danno da inadempimento - chiese al pretore di Caserta l'accertamento tecnico preventivo dello stato dell'opera eseguita.
La società eccepì l'incompetenza del giudice adito indicando la competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, "competente" (ratione valoris) - secondo la formula del I comma dell'art.693 c.p.c.," - per la causa di merito".
Con ordinanza del 9 ottobre 1997 il pretore, disattesa l'eccezione, conferì l'incarico ad un esperto.
Con ricorso per cassazione, nofificato il 16 ottobre successivo, la società ha proposto istanza di regolamento di competenza chiedendo dichiararsi, ai sensi degli artt. 693, 1 comma, e 10, II comma, c.p.c., quella del tribunale di S.Maria Capua Vetere a pronunziarsi sulla richiesta del NO.
Ha resistito con memoria il NO opponendo l'infondatezza dell'istanza.
Il P.M. ne chiede la declaratoria d'inammissibilità con nota del 12 ottobre 1998.
Motivi della decisione
Pregiudiziale alla disamina della fondatezza dell'istanza di regolamento di competenza è la verifica della sua ammissibilità negata dal P.M.
La questione va risolta nel senso da questo prospettata. Con la pronunzia n^ 7129 del 21 luglio 1998 le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le sezioni semplici, hanno ritenuto che un corretto "approccio" alla questione della proponibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso i provvedimenti dispositivi di mezzi di istruzione preventiva, (nei quali si inscrive l'accertamento tecnico preventivo) dovesse avvenire mediante la soluzione della questione della ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso detti provvedimenti: ciò in quanto detto ricorso straordinario consente alla Corte di esaminare le violazioni di legge indicate dai nn 1 - 4 dell'art.360 c.p.c., in queste comprese quelle delle norme sulla competenza( art. 360 n^2). Non essendo impugnabili con detto ricorso provvedimenti dispositivi di un mezzo di istruzione preventiva - avuto riguardo al loro connotato di provvisorietà e strumentalità, palese nella formula dell'art. 698 c.p.c., posto che questi non pregiudicano le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza ne' impediscono la loro rinnovazione nel giudizio di merito - non si può, di conseguenza, ritenere ammissibile il regolamento di competenza avverso detti provvedimenti anche quando in questi si ravvisasse una pronunzia implicita sulla competenza.
Non può, infatti, il giudice di legittimità risolvere una questione della quale non può essere investito a norma dell'art. 111 della Costituzione. Il collegio, non avendo rinvenuto ragioni per discostarsi da questa pronuncia, ritiene inammissibile l'istanza di regolamento necessario di competenza proposta della società S.I.C...
Quanto alle spese di questo giudizio, la Corte ravvisa un giusto motivo per la loro integrale compensazione( art.92 c.p.c.) nell'obiettiva controvertibilità della questione al tempo della proposizione dell'istanza( 16 ottobre 1997).
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza e compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999