Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
Nel nostro ordinamento non è possibile individuare un principio che imponga la parità di trattamento tra lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni. Infatti, l'art. 36 Cost. si limita a garantire la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, mentre il canone della ragionevolezza che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti privati di interessi che siano frutto dell'autonomia contrattuale. Ne consegue che a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati è precluso al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale, a meno che risultino violate specifiche norme di diritto positivo.(Fattispecie relativa ad un contratto collettivo che escludeva - dall'applicabilità della disposizione che prevedeva per i lavoratori turnisti una pausa retribuita di 30 minuti - due categorie di lavoratori turnisti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/1999, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UG IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PEZZANA n^80, presso lo studio dell'avvocato MARINA PAPARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO PORCELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALENIA - AZIENDA FINMECCANICA SPA( IN QUANTO AVENTE CAUSA, dall'ALENIA - AERITALIA SELENIA Spa) in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE n028, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO CASTIGLIONE, LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2428/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/11/95, R.G.N. 1709/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/98 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 3.11.1990 NI GG, dipendente della IA s.p.a con mansioni di sorvegliante dello stabilimento di Capodichino, premesso di prestare servizio secondo turni avvicendati senza godere della pausa retribuita di 30 minuti per ogni otto ore di lavoro riconosciuta ad altre categorie di lavoratori in forza dell'art. 5 comma 12 del CCNL, chiedeva al TO di Napoli di accertare il suo diritto a fruire per il futuro della predetta pausa retribuita e di condannare la società a corrispondergli quanto dovuto per il passato;
e ciò vuoi in base al menzionato art. 5 del CCNL da ritenersi applicabile anche alla categoria dei sorveglianti,
vuoi per effetto del principio della parità di trattamento con le altre categrie di lavoratori turnisti, desumibile dall'art. 36 Cost., posto che, diversamente opinando, il sorvegliante verrebbe a prestare mezz'ora di lavoro in più rispetto agli altri turnisti. Costituitosi il contraddittorio ed espletato il dibattimento, il TO respingeva la domanda. L'appello proposto dal soccombente veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Napoli con la decisione qui impugnata, sulla base delle seguenti considerazioni. Osserva in primo luogo il Tribunale che la norma contrattuale invocata dal GG (art. 5 comma 12 CCNL) non è applicabile ai sorveglianti, in quanto la "nota a verbale" redatta dalle parti contraenti espressamente esclude l'applicabilità di detta disposizione ai lavoratori turnisti adibiti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata quale certamente deve essere considerato il servizio di sorveglianza. In secondo luogo il Tribunale rileva che dal complesso dell'ordinamento positivo vigente non è desumibile un principio di parità di trattamento dei lavoratori, mentre resta precluso al giudice l'esame della razionalità di un regolamento contrattuale che introduca posizioni diversificate tra categorie di lavoratori, essendo riservato all'autonomia collettiva la concreta determinazione del trattamento retributivo dei prestatori di lavoro. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. La s.p.a. IA resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, variamente articolato, il ricorrente, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'art. 36 Cost., censura l'interpretazione che il Tribunale ha dato della disposizione di cui all'art. 5 comma 12 del CCNL e della relativa "nota a verbale" rilevando che i giudici di appello:
hanno omesso di valutare i motivi che hanno indotto le parti contrattuali a concedere ai turnisti avvicendati mezz'ora di pausa retribuita, consistenti nell'aggravamento e nel particolare disagio connesso alla prestazione lavorativa per turni;
hanno omesso di considerare che i sorveglianti hanno trattamento contrattuale identico a quello delle altre categorie e non hanno alcun trattamento compensativo che renderebbe "ragionevole" l'obbligo di lavorare mezz'ora in più non retribuita;
hanno ritenuto, erroneamente interpretando la "nota a verbale", che il diritto alla pausa retribuita è in stretta relazione con la gravosità delle mansioni espletate, sicché tale diritto verrebbe meno per i sorveglianti, trattandosi di servizio che non consente interruzioni;
in tal modo opinando hanno attribuito alla norma una formulazione irragionevole e comunque contrastante con i l'art. 36 Cost. e con i principi di correttezza e buona fede ritenendo che un lavoratore addetto alla sorveglianza, pur subendo come tutti gli altri lavoratori turnisti il disagio dell'alterazione del bioritmo, non avrebbe il diritto di godere della pausa o, in alternativa, il diritto di essere equamente compensato per la maggiore prestazione eseguita.
Le censure del ricorrente, che nonostante il richiamo formale anche al vizio di violazione di legge si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sono destituite di fondamento.
Il Tribunale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata avendo posto in rilievo: a) che l'accoglimento della domanda del lavoratore trova un ostacolo insuperabile nella chiara formulazione della "nota a verbale" all'art. 5 del CCNL, la quale- esclude l'applicabilità della disposizione del 12^ comma - che prevede per i lavoratori turnisti una pausa retribuita di 30 minuti - sia ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo, sia agli addetti ad impianti o servizi non suscettibili di fermata;
b) che tra i servizi non suscettibili di interruzione è certamente da ricomprendere anche quello di sorveglianza degli impianti svolto dal ricorrente;
c) che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel vigente ordinamento non è possibile individuare un principio di ordine pubblico che imponga la parità di trattamento tra lavoratori dipendenti che esplichino identiche mansioni;
d) che il canone della ragionevolezza, che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti privati di interessi frutto dell'autonomia contrattuale;
sicché a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati, la non operatività del principio di parità di trattamento - sempre che non risultino violate specifiche norme di diritto positivo - preclude al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale;
e) che l'art. 36 Cost. garantisce soltanto la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma non la parità di trattamento tra lavoratori addetti ad identiche mansioni.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non presta il fianco a rilievi di sorta sotto il profilo della congruità e della razionalità dello sviluppo logico-giuridico. Nè può ritenersi censurabile la omessa considerazione della posizione dei turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo - anch'essi espressamente esclusi dal beneficio della sosta retribuita - sia perché trattasi di categoria diversa da quella cui appartiene il ricorrente, che non ha quindi interesse a farne valere le ragioni, sia perché valgono anche per detti lavoratori le considerazioni del Tribunale in ordine alla impossibilità di sindacare l'assetto di interessi convenuto dalle parti collettive ove esso non contrasti con una norma imperativa.
Quanto poi alla concreta valutazione delle norme contrattuali, è appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito e che in sede di legittimità non sono consentite censure (ancorché formalmente proposte sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione) che si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione delle clausole contrattuali diversa da quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. da ultimo Cass. n. 2354 del 1997, Cass. n. 3293 del 1998). Infine, circa l'asserita violazione di norme di legge (violazione dell'art. 36 Cost. e dei principi di correttezza e buona fede), va rilevato che le relative censure non hanno avuto alcuno sviluppo nel corpo del ricorso, risolvendosi così in mere affermazioni di principio non sorrette da alcuna conveniente motivazione, sicché esse, a norma dell'art. 366 n. 4 c.p.c., si palesano inammissibili in quanto formulate in modo del tutto generico ed apodittico.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della società resistente, che liquida in complessive lire 48.500 , oltre a lire duemilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999