Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/1999, n. 62
CASS
Sentenza 7 gennaio 1999

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Nel nostro ordinamento non è possibile individuare un principio che imponga la parità di trattamento tra lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni. Infatti, l'art. 36 Cost. si limita a garantire la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, mentre il canone della ragionevolezza che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti privati di interessi che siano frutto dell'autonomia contrattuale. Ne consegue che a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati è precluso al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale, a meno che risultino violate specifiche norme di diritto positivo.(Fattispecie relativa ad un contratto collettivo che escludeva - dall'applicabilità della disposizione che prevedeva per i lavoratori turnisti una pausa retribuita di 30 minuti - due categorie di lavoratori turnisti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/1999, n. 62
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 62
    Data del deposito : 7 gennaio 1999

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