Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L L ) 3 . E O N B C , E 1 A E 9 F 9 N I 1 O - D I 1 01922 / 0 1 Z 1 E - A 1 R C 2 I T . S D I L G U I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T I E ( S R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A Oggetto Augium on SEZIONE PRIMA CIVILE fagamento gid. pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 709/99 Cron. 4097 Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO - - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. Consigliere PLENTEDADott. Donato Ud. 10/10/00 - Consigliere Dott. Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 578 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 Por t FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI Srl, in CONSORZIO persona del Commissario Governativo pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDONI LUISA, E. FAA' DI BRUNO 43, presso l'avvocato DEL SETTE AUGUSTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2000 - controricorrente 1769 $ -1- avverso la sentenza n. 8248/97 del Giudice di pace di ISK.) ROMA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tirone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, l'inammissibilità del terzo e que to motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza pubblicata il 10 novembre 1997, accogliendo l'opposizione proposta da UI ON, revocava il decreto di ingiunzione pronunciato il 25 settembre 1996 dallo stesso giudice di pace nei confronti della ON su ricorso della società a r.l. ZI Cooperative Edilizie ACLI Comunali (per il pagamento di lire 1.536.000 pretese dal ZI a titolo di "quote consortili"). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società a r.l. ZI Cooperative Edilizie ACLI Comunali, nel primo motivo di impugnazione eccependo la nullità della sentenza per difetto nella "indicazione del giudice che l'ha pronunciata" (e quindi in violazione del disposto - dell'art. 132, comma 2, lett. a) c.p.c.), poiché la intestazione della sentenza stessa reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio De Falco, sez. V" che non consente la "individuazione territoriale" dell'Ufficio. Con gli altri motivi la società ricorrente prospetta violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. (per Losovo avere il giudice di pace negato alla ON, come 3 socia della cooperativa consorziata, la legittimazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio); violazione dell'art. 1303 C.C., nonché vizio di motivazione (criticando la interpretazione data dalla sentenza agli articoli 23 e 45 dello statuto del consorzio); omessa 0 insufficiente motivazione sulle ragioni opposte dal ZI ai motivi subordinati della opposizione. На resistito con controricorso la intimata ON. Il ZI ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE UI ON 1. ✓ nel controricorso eccepisce la hotand inammissibilità del ricorso UI ON per invalidità della procura che, stesa a margine dell'atto, sarebbe priva del necessario carattere di specialità. La eccezione è infondata. Il riferimento reciproco nella intestazione del ricorso alla procura stesa a margine e, nella procura così apposta, all'atto con il quale essa fa corpo, conferisce incontestabile carattere di specialità alla procura sul fondamento della quale il Локой difensore è legittimato a proporre il ricorso per cassazione. l'altra eccezione di Infondata pure ricorso perché la decisione, inammissibilità del benchè attinente a controversia di valore inferiore a lire 2 milioni, è stata fondata su ragioni diritto e non su apprezzamenti secondo secondo equità, sicchè essa sarebbe impugnabile con l'appello Basti rilevare, infatti, che entro quei limiti di valore la decisione della controversia deve intendersi pronunciata secondo equità “pur se il giudice si sia limitato ad applicare una norma di legge" (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716) e perciò essa è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali e per violazione di legge limitatamente alle norme costituzionali e alle norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria (mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai nei casi disensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., inesistenza della motivazione o di mera apparenza, ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà di essa).
2. Il primo motivo del ricorso, ammissibile perché prospetta - a norma dell'art. 360, n. 4, rew c.p.c. - un vizio attinente al processo (la a y m h 5 asserita nullità della sentenza impugnata), è infondato. Deduce la ricorrente che il testo della sentenza non consentirebbe di identificare il pronunciata, poiché la giudice che l'ha intestazione reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio di Falco, V Sezione" priva del necessario riferimento territoriale. Ma è vero al contrario - rileva il collegio - che la sentenza impugnata con il duplice riferimento al "decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Roma" oggetto del giudizio di opposizione, contenuto così nella sezione dedicata allo "svolgimento del processo" come nel dispositivo, nonché con la indicazione conclusiva del luogo della decisione ("Così deciso in Roma......") consente la identificazione incontrovertibile del giudice che l'ha pronunciata nel giudice di pace di Roma.
3. Inammissibili invece sono tutti gli altri motivi di impugnazione che attengono al merito della decisione e prospettano violazione di norme di legge e vizio di motivazione con l'espresso richiamo al motivo tipizzato nel n. 5) dell'art. 360 c.p.c.. Il secondo motivo, in particolare, benchè OW enunciato come violazione di una norma processuale (l'art. 100 c.p.c.), critica in realtà la pronuncia di merito che ha negato la legittimazione passiva della ON come socia della Cooperativa personalmente perciò non obbligataconsorziata, verso il ZI e dunque censura la (asserita) erronea interpretazione degli statuti di Cooperativa e ZI, sulla quale il giudice di pace ha fondato il suo convincimento sul punto. Il terzo motivo espressamente deduce la violazione di un criterio normativo di ermeneutica contrattuale con riguardo a talune clausole dello statuto del ZI. Il quarto motivo infine, prospetta specifici difetti di motivazione esplicitamente censurati a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 4. Il ricorso, affidato a un motivo infondato e ad altri tutti inammissibili, deve ZI ricorrente essere rigettato e il soccombente - deve essere condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il 1ofenew ricorrente al rimborso delle spese di questa fase 7 del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 1.018,000, delle quali lire 1 milione per onorari di avvocato. Roma, 10 ottobre 2000. sim ui bosaved, est. lonar lammes pas. IL CANCELLIERE Domenico Mazzal i Somenda HA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BOLLO Prima Sezione Civile .374 E Depositato in Concelleria E N REGISTRAZION E) L. 21-11-1991, 10 FEB. 2001 DI PAC E IL CANCELLIERE IUDIC DA 39 TE E RTT. 46 ESEN G E (IST.N A ....