Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10266 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 1 0266 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 14862/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 22876 Dott. Antonino LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Udienza 15 maggio 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA ا ق ل ع sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Pojaghi e Antonio Vianello, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma al Lungotevere Marzio 1, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2365 ZO NT, non costituito (già dom.to elettivamente presso lo studio dell'avv. Davide Pellegrini in Bologna alla via Boldrini n. 12/A);
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 277/97 del 9 luglio/5 settembre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 4311/1996). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Antonio Vianello;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 0712 Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Bologna LE CA conveniva in giudizio l'Ente Poste Italiane (già "Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni" e poi "Poste Italiane s.p.a.") esponendo di avere maturato il diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. alla qualifica di "dirigente superiore-VIII livello" per avere espletato per oltre tre mesi (successivamente al 1° gennaio 1994) le relative mansioni superiori a 2 quelle di inquadramento di “dirigente principale-VII livello"; chiedeva, quindi, la condanna dell'Ente convenuto ad assegnargli la qualifica superiore legittimamente dovuta con i relativi riconoscimenti di carattere giuridico ed economico. Si costituiva in giudizio l'Ente Poste Italiane, impugnando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva la domanda giudiziale del CA riconoscendogli il diritto al superiore inquadramento a fare data dal 2 giugno 1994 - e, a seguito di appello della parte soccombente, il Tribunale di Bologna (quale Giudice del lavoro di secondo grado) respingeva l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese di grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) è pacifico che LE CA, dipendente con qualifica di "dirigente principale di esercizio-settimo livello", in effetti ha svolto le mansioni superiori di "dirigente superiore di esercizio-ottavo livello" dal 1° marzo 1994>>; b) la controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai dipendenti dell'Ente dal momento della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, e cioè fin dal 1° gennaio 1994, e dunque anche prima della stipulazione della nuova 3 contrattazione collettiva (26 novembre 1994)>>; c) l'immediata applicabilità delle regole del diritto privato al rapporto con i dipendenti, stabilita dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 71/1994, senza alcun accenno a modalità per differire l'applicazione nel tempo anche di singole norme, sembra escludere che l'ente possa continuare ad utilizzare il personale in mansioni superiori a quelle di formale inquadramento senza che i lavoratori così impiegati possano avvalersi dei diritti loro riconosciuti dall'art. 2103 cod. civ., norma di carattere inderogabile>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.p.a. "Poste Italiane" formulando un unico motivo di annullamento. All'udienza del 15 dicembre 2000 questa Corte, “rilevato che il ricorso era stato notificato all'avv. Davide Pellegrini in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1, anziché nello studio del predetto (quale difensore del CA costituito nel giudizio di appello) sito in Bologna, via M Boldrini 12/a, quale domicilio risultante da entrambe le sentenze dei precedenti gradi del giudizio, ordinava la rinnovazione della notifica del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione”: incombente che è stato regolarmente adempiuto dalla ricorrente entro il cennato termine. L'intimato non si è costituito (neppure dopo la notifica del ricorso come dinanzi "rinnovata"). MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico complesso motivo la società ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 71/1994, degli artt. 12 e 15 delle "preleggi", degli artt. 2093, 2103 e 2129 cod. civ., dell'art. 37 della legge n. 300/1970, dell'art. 42 della legge n. 797/1981, nonchè della legge n. 421/1992 e del d. lgs. n. 29/1993 come modificato dai d. lgs. nn. 247/1993 e 546/1993 - addebita al Tribunale di Bologna di avere erroneamente ritenuto applicabile l'intero libro V del codice civile e, in particolare l'art. 2103 cod. civ., al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane" a partire dal 1° gennaio 1994 e ciò sulla base di un'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 71/1994 in contrasto con i canoni ermeneutici "letterali" e "sistematici”: con la conseguenza - deduce la ricorrente - che al rapporto di lavoro del CA per il periodo antecedente l'entrata in vigore del c.c.n.l. (ovvero nel caso di specie dal 1° marzo 1994 al 26 novembre 1994) avrebbe dovuto essere applicata non più la disciplina privatistica, ma il preesistente principio, proprio di tutte le amministrazioni dello Stato, secondo cui l'accesso alle varie qualifiche avviene mediante concorso, con la conseguenza che dallo svolgimento di mansioni superiori non può derivare alcun diritto soggettivo all'inquadramento nella corrispondente qualifica. Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo all'entrata in vigore del suddetto c.c.n.l., 5 www. va applicato l'art. 38, comma 7°, c.c.n.l. medesimo, che statuisce, per l'assunzione definitiva della categoria quadri, l'assegnazione del dipendente a mansioni proprie di tale categoria per un periodo superiore a sei mesi>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato. Pervero, l'art. 2103 cod. civ. (così come "novellato" dall'art. 13 della legge n. 300/1970) si applica anche al rapporto di diritto privato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane solo ed esclusivamente dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto dal d.l. 1° dicembre 1993, n. 487 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71). Detto decreto-legge, dopo aver disposto la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane>>, con effetto dalla data M di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 (art. 1), precisando che il personale dell'amministrazione resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato>> (art. 6, secondo comma), aggiunge che a detto personale continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione di un nuovo contratto>> (art. 6, sesto comma). Orbene, nell'interpretazione di quest'ultima disposizione deve considerarsi che il processo di progressiva privatizzazione dell'intera 6 organizzazione postale (di cui una fase ulteriore era prevista dall'art. 1 del d.l. n. 487/1993, attraverso la trasformazione dell'ente in società per azioni, da attuarsi entro il 31 dicembre 1997, termine quest'ultimo fissato dall'art. 2, ventisettesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non poteva non riguardare anche il regime dei rapporti di lavoro, la cui coerente e compiuta trasformazione è stata affidata al nuovo e più congeniale contesto delle fonti posto a base della disciplina del rapporto di lavoro privato, in cui il contratto collettivo 20 assume un ruolo centrale. Sicché può dirsi che, perchè una tale trasformazione potesse dirsi completa, era del tutto naturale che - in virtù della regola della successione nel tempo delle fonti giuridiche (art. 15 delle "preleggi”) - la disciplina previgente fosse destinata a trovare applicazione sino a quando non sarebbe intervenuta la nuova fonte disciplinatrice e cioè il contratto collettivo. Si spiega così la lettura del citato art. 6, sesto comma, che dottato anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito nel senso che la stessa lettera della norma, facendo riferimento ai trattamenti>>, non può ritenersi limitata ai soli trattamenti economici, anche perchè la ratio della disposizione si ricava dalla necessità di conservare le peculiarità del rapporto di lavoro già tenute in conto nella disciplina dell'amministrazione ora trasformata>> (Cass. sez. unite n. 8587/1997, Cass. sez. unite n. 205/1999). 7 Ne consegue, pertanto, che il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto applicare, in conformità della lettera e della ratio della norma, il pregresso trattamento normativo, non immediatamente abrogato, e non la previsione della cd. "promozione automatica" ex art. 2103 cod. civ. ad esso estranea. III. Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma la fondatezza del ricorso, ribadendosi che, mentre fino al 26 novembre 1994, travando applicazione la previgente normativa pubblicistica (di cui all'art. 42 della legge n. 679/1981 e successive modifiche), il CA non poteva vantare alcun diritto all'inquadramento automatico nella qualifica superiore, nessuna statuizione poteva essere adottata per quanto riguarda il periodo successivo a quella data, essendo estranea al presente giudizio per la qualificazione della domanda giudiziale compiuta dalla sentenza impugnata - ogni valutazione sia della compatibilità, rispetto al disposto dell'art. 2103 cod. civ., del trattamento riservato dall'Ente Poste Italiane al CA in vigenza del contratto collettivo, sia dello stesso regime contrattuale rispetto al principio inderogabile dettato dalla citata norma codicistica. In definitiva, la sentenza del Tribunale di Bologna deve essere cassata e per quanto testè ribadito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.), la causa va decisa "nel 8 merito" con il rigetto integrale dell'originaria domanda giudiziale del CA. In relazione al differente esito, rispetto al presente decisum, dei due gradi del giudizio di merito, stimasi di giustizia compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito - rigetta l'originaria domande giudiziale proposta da CA LE;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 15 maggio 2001 Il PresidenteIl Consigliere estensore Dr. DalliR Vincenzo Carterin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE T R PEC1 O C I. CAN/ Dott. G l arsella 9