Sentenza 20 ottobre 2004
Massime • 1
Qualora, a seguito di modifica dell'imputazione all'esito del giudizio di primo grado, sia divenuta ammissibile l'oblazione e l'imputato, ai sensi dell'art. 141, comma quarto bis, n.att. del codice di rito, abbia chiesto di essere rimesso in termini per potervi provvedere, deve ritenersi che correttamente il giudice, nel definire il giudizio con sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, fissi egli stesso la decorrenza del termine dal passaggio in giudicato di detta sentenza e non dalla pronuncia della medesima, avuto riguardo alla specialità della procedura, la quale non consente l'applicazione del principio generale di cui all'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. (secondo cui sulla richiesta di restituzione nel termine provvede il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione), e dovendosi d'altro canto escludere l'applicabilità, per analogia, del disposto di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., che si basa sul presupposto del rigetto, in primo grado, della domanda di oblazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2004, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 20/10/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1413
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 22594/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia;
nei confronti di:
EL NO SA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 12.03.2004 del tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, giudice monocratico. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI Alessandro.
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. udito il difensore, Avv. VICINI Angelo del Foro di Mantova, che si associa alla richiesta del P.G..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza dibattimentale 12.03.04, depositata il 19.03.04, il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, giudice monocratico, dichiarava El UA AS, già imputato del delitto di cui all'art. 648 c.p. (in luogo sconosciuto, nel luglio 2001), colpevole della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., così diversamente qualificato il fatto, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 200 di ammenda;
visto l'art. 141,4 bis, d.a.c.p.p., sulle conformi conclusioni del difensore, che aveva chiesto l'applicazione della norma previa modifica dell'originaria imputazione in quella ex art. 712 c.p., onde formulare istanza di oblazione, ai sensi dell'art. 141 ter commi 3 e 4bis c.p.p., rimetteva in termini l'imputato per provvedere al pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, da effettuarsi entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, subordinando l'efficacia della condanna al mancato pagamento della somma dovuta nel termine assegnato.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia per l'annullamento della sentenza (atto depositato in cancelleria il 24.04.04), deducendo l'erronea applicazione della norma processuale, perché il termine di 10 giorni per provvedere all'oblazione è collegato alla pronuncia della sentenza e non al passaggio in giudicato della stessa. Nè potrebbe configurarsi l'estinzione per oblazione di un reato in relazione ad una sentenza di condanna già passata in giudicato.
Con memoria scritta, il difensore di El UA AS (che dubita anche della tempestività del ricorso, ma la censura è inammissibile perché non considera la data di ricezione dell'atto presso il giudice "a quo") chiede il rigetto del ricorso perché in contrasto con l'orientamento della cassazione (Cass. 40509/01 rv 220861), secondo il quale, se il pagamento interviene entro 10 giorni "dal passaggio in giudicato della sentenza", il reato deve essere dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione, in caso contrario la condanna "condizionata" diverrà efficace ed eseguibile. Sostiene il difensore che la tesi del P.G. ricorrente comporterebbe, in caso di pagamento, l'immediata declaratoria di estinzione del reato per oblazione, precludendo l'impugnazione al P.M. e alle altre parti private.
La procedura di oblazione - conseguente alla modifica del capo d'imputazione ad opera del giudice, con ordinanza dibattimentale o con sentenza, o per effetto di "jus superveniens", che renda ammissibile l'oblazione (Cass. 9689/04 rv 227352)- è interamente regolata dall'art. 141, comma 4 bis, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (introdotto con l'art. 53 della legge 479/99; ne' la norma è stata abrogata dal d.l. 82/00, convertito in legge 144/00, che ha abrogato il 7 comma dell'art. 162 bis c.p., introdotto con la legge 479/99, del medesimo contenuto); ne consegue che non è pregiudiziale il deposito della somma per l'oblazione (Cass. 14289/99 rv 214838) e che la restituzione nel termine per provvedere all'oblazione si verifica "ex lege", senza necessità di alcun provvedimento del giudice (Cass. 4685/03 rv 223374), o comunque "ex officio" (Cass. 40509/01 rv 220861), ne' di preventivo avviso, ex art. 141, 3 comma, citato.
Su tali premesse si è sviluppata una casistica che ammette la riammissione in termini a varie scadenze temporali: fino all'esito dell'istruzione dibattimentale, se è stata presentata una richiesta di oblazione subordinata alla più favorevole qualificazione giuridica del fatto (Cass. 7383/00 rv 216275), fino alla sentenza di condanna (c.d. "condanna subordinata": Cass. 33420/02 rv 222384-5), fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna "condizionata" (Cass. 40509/01, cit.) ed infine, in sede di appello, quando il giudice riconosce come erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado (art. 604, 7 comma, c.p.p.), o anche, in via di applicazione analogica della norma, se la domanda viene presentata per la prima volta in appello (Cass. 10634/99 rv 214038). In particolare si è osservato che, allorché si verte in un caso di sentenza inappellabile ex art. 593, 3 comma, c.p.p., avendo il giudice irrogato la sola pena dell'ammenda, l'interpretazione della norma è costituzionalmente obbligata, perché il diritto dell'imputato non può essere tutelato con il meccanismo di recupero previsto per il giudizio di appello dall'art. 604, 7 comma, c.p.p. (sent. 7383/00, cit., e C. Cost. 29.12.95 n. 53). Nella motivazione, la sentenza impugnata richiama il precedente di cui alla sentenza 33420/02 di questa S. Corte, senza tuttavia fornire una specifica ragione del punto del dispositivo che colloca la decorrenza del termine per il pagamento della somma dovuta dall'oblante al passaggio in giudicato della sentenza, punto sul quale verte il ricorso del Procuratore Generale.
Ritiene il Collegio che la statuizione del Tribunale, conforme a un caso già esaminato in sede di legittimità (40509/01, cit.), sia corretta alla luce del carattere speciale della procedura, che non consente l'applicazione del principio generale secondo il quale, dopo la sentenza o decreto di condanna, sulla richiesta di restituzione nel termine provvede il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione e sull'opposizione (art. 175, 4 comma, c.p.p.), sempre che sia consentito l'appello, ne' potendo applicarsi per analogia la disposizione di cui all'art. 604, 7 comma, c.p.p., che si basa sul presupposto del rigetto in primo grado di giudizio della domanda di oblazione.
Ed invero, da un lato l'ordinanza pronunciata al termine del dibattimento, o in sede di rinvio dopo l'annullamento della sentenza, rivestirebbe un carattere sostanzialmente decisorio, avendo il giudice esaminato l'intero quadro probatorio nel merito, dall'altro l'effetto estintivo del reato, conseguente all'esercizio dell'oblazione, pregiudicherebbe la facoltà delle parti di impugnare la sentenza: in appello, in caso di condanna per delitto, da parte dell'imputato anche per il rigetto della richiesta di oblazione, in cassazione, da parte del P.M., nel caso in cui la derubricazione del delitto in contravvenzione sia denunciata per violazione di legge. Il motivo è pertanto infondato e il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005