Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2004, n. 9921
CASS
Sentenza 20 ottobre 2004

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Qualora, a seguito di modifica dell'imputazione all'esito del giudizio di primo grado, sia divenuta ammissibile l'oblazione e l'imputato, ai sensi dell'art. 141, comma quarto bis, n.att. del codice di rito, abbia chiesto di essere rimesso in termini per potervi provvedere, deve ritenersi che correttamente il giudice, nel definire il giudizio con sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, fissi egli stesso la decorrenza del termine dal passaggio in giudicato di detta sentenza e non dalla pronuncia della medesima, avuto riguardo alla specialità della procedura, la quale non consente l'applicazione del principio generale di cui all'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. (secondo cui sulla richiesta di restituzione nel termine provvede il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione), e dovendosi d'altro canto escludere l'applicabilità, per analogia, del disposto di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., che si basa sul presupposto del rigetto, in primo grado, della domanda di oblazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2004, n. 9921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9921
    Data del deposito : 20 ottobre 2004

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