Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
Le conseguenze dannose e pericolose del reato, di cui alla circostanza attenuante comune dell'art. 62 n. 6 cod. pen., sono solo quelle strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata. (Nella specie si è escluso che la spontanea sottoposizione dell'agente, imputato del reato di violenza sessuale, ad accertamenti medici finalizzati ad escludere malattie sessualmente trasmissibili, potesse integrare l'attenuante in oggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 19986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19986 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 811
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 39771/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 8.05.2008 che ha confermato la condanna alla pena di anni 8 di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2 in esso assorbito quello di minaccia;
art. 609 bis c.p.; L. n. 110 del 1975, art. 4;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 8 maggio 2008 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna alla pena di anni otto di reclusione inflitta ad A.F. nel giudizio di primo grado per avere privato
S.E. e G.J. della libertà personale salendo sull'autovettura del S. e costringendoli, brandendo un grosso coltello da cucina, contro la loro volontà, a percorrere strade di campagna e ivi a sostare al fine di usare violenza sessuale nei confronti della G., nonché per avere, senza giustificato motivo, portato un coltello da cucina avente lama lunga cm. 19 e lunghezza complessiva di cm. 31 fuori dalla propria abitazione. Confermava, altresì, le statuizioni in favore delle parti civili. Secondo i giudici di merito, i dati acquisiti comprovavano che la notte del (OMISSIS) l'imputato, in stato di ubriachezza, si era avvicinato all'autovettura, in sosta, occupata dal S. e dalla G. e aveva minacciato i due giovani costringendoli ad accompagnarlo nei pressi della frazione (OMISSIS), dove aveva imposto un rapporto sessuale alla ragazza che lo aveva subito passivamente per evitare più gravi danni fino all'arrivo di B. O. che aveva consentito alle vittime di allontanarsi. Erano irrilevanti sì a le contraddizioni tra deposizioni testimoniali perché vertenti su minimi particolari della vicenda sia la modesta entità delle lesioni riscontrate alla G. che aveva subito la violenza senza opporre attiva resistenza, mentre il S., Impaurito, rimava inerte.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza e contraddittorietà della motivazione:
- sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.609 bis c.p. essendo contraddirtene le deposizioni testimoniali e lacunosi gli accertamenti medici eseguiti sulla G. subito dopo i fatti senza l'osservanza delle regole metodologiche sulle indagini medico - legale in materia di violenza sessuale;
- sulla configurabilità del delitto di sequestro di persona perché le vittime avevano la possibilità di fuga senza porre in essere mezzi straordinari comportanti rischio presunto;
- sulla configurabilità del reato di porto ingiustificato di coltello perché strumentale rispetto a quello di sequestro di persona;
- sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 che andava riconosciuta essendosi egli sottoposto spontaneamente a esami per l'accertamento di malattie sessualmente trasmissibili;
- sul diniego delle circostante attenuanti generiche e sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
Nel giudizio d'appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono generiche e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali. Non è, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cassazione Sezioni Unite n. 24 del 1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano motivato utilizzando dichiarazioni testimoniali contraddittorie e sminuendo la costatata modestia delle lesioni riscontrate alla G. ma la censura, priva di valide argomentazioni di supporto, si risolve in asserzioni totalmente avulse da quanto esposto con dovizia di approfondimenti dai giudici dell'appello che hanno vagliato le acquisizioni processuali e i rilievi dell'atto d'appello ritenendoli inidonei a sostenere un giudizio favorevole all'imputato, sussistendo a suo carico specifici e concreti elementi comprovanti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle parti lese. Pertanto la decisione, contrariamente al dedotto, non si è sottratta all'obbligo di fornire un quadro giustificativo della ritenuta colpevolezza dell' A. in termini che non possono certamente tacciarsi d'illogicità stante che le contraddizioni riguardavano aspetti marginali del fatto e che la minima entità delle lesioni era dipesa dall'atteggiamento remissivo assunto dalla G. per evitare ben più gravi danni.
Sul delitto di sequestro di persona il ricorrente infondatamente censura il giudizio a lui sfavorevole espresso in sede di merito. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà prevista dall'art. 605 c.p. non si esaurisce nella costrizione attuata per compiere gli atti sessuali prevista dall'art.609 bis c.p., ma si prolunga prima o dopo questa costrizione.
Nel caso di specie, è stato ritenuto che la privazione della libertà è conseguita dall'avere l'imputato, trasportato in auto dal S., costretto, minacciandole con un coltello e accennando al possesso di una pistola, le vittime a restare in sua balia per più ore e a subire una grave limitazione della libertà di movimento molto tempo prima della consumazione della violenza e che, in tale contesto, la coppia non ha avuto alcuna possibilità di tentare la fuga, come asserito in ricorso.
Correttamente è stata ritenuta sussistere la contravvenzione di porto ingiustificato di arma impropria che non è assorbita nei reati commessi con l'uso dell'oggetto che non postulano l'illecità della sua detenzione.
L'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 è ravvisabile solo se la condotta diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato è spontanea ed efficace, cioè determinata da motivi interni all'agente.
Le conseguenze dannose e pericolose del reato debbono intendersi esclusivamente quelle concernenti il danno penale causato dal reato stesso e cioè solo quello strettamente inerente alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata a condizione, però, che il danno penale non sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole.
Essa, pertanto, non è concedibile in relazione ad un comportamento di semplice collaborazione in accertamenti sanitari, eseguibili anche sulla persona offesa del delitto di violenza sessuale, perché tale comportamento non elide ne' attenua le conseguenze del delitto che incide sulla libertà sessuale, sulla dignità e sulla psiche della parte offesa.
È generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche che hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere, sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi favorevoli all'imputato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.
Nella specie, la corte territoriale, esclusa la valenza positiva degli elementi indicati dalla difesa, correttamente ha dedotto prevalenti significazioni negative, anche con riferimento alla dosimetria della pena, dalla negativa personalità dell'imputato, che, sebbene incensurato, non ha mostrato alcuna resipiscenza accusando di calunnia la G..
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009