Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
02 586 /0 1 Aula B' ALIANA IN NOME DEL PÓPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 3608/98 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere- Cron. 5327 - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Rep. Dott. Pasquale PICONE applConsigliere- Ud.14/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Paolo STILE - Consigliere- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL-GOLE-24ORE- SENTENZA per diritti L. A 2.2 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato 'difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE AL RM;
intimata 2000 avverso la sentenza n. 3757/97 del Tribunale di LECCE, 5449 depositata il 18/12/97 R.G.N. 1152/93; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce del 31/4/95 De PA AR conveniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento in P suo favore dell'assegno di invalidità, ingiustamente negatole in via amministrativa. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Lecce, investito in grado di appello ad istanza dell'assicurata, con sentenza del 27/11 - 18/12/97, accoglieva parzialmente l'appello e condannava l'INPS al pagamento dell'assegno con decorrenza 1/1/97, oltre accessori. Precisava il giudice del gravame che il CTU nominato in secondo grado aveva accertato a carico dell'appellante una serie di affezioni dalle quali derivava "uno stato di invalidità giuridicamente rilevante con decorrenza dal dicembre 1996". Le valutazioni del CTU erano ineccepibili sotto il profilo -tecnico scientifico ed erano accettate dal Collegio, con la conseguenza che l'assistito doveva essere riconosciuto e dichiarato invalido con decorrenza dall'1/1/97 e la domanda accolta. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Non si è costituita in giudizio la De PA. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 112 CPC ed 1 L. n. 222/84, nonché omesso esame di un punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che in sede di merito era stata eccepita non solo l'insussistenza dell'invalidità pensionabile, ma anche e soprattutto la mancanza di provvista contributiva per due motivi riguardanti "provvedimenti ablativi assunti per la parte di rispettiva competenza dall'INPS e dallo Scau", per gli anni 1976-1979 e 1980 - 1983. L'accoglimento della domanda era subordinata: a) all'accertamento . della tempestività della domanda, disconosciuta dal Pretore;
b) all'accertamento della validità а Н della contribuzione per il periodo 1976 - 1979, annullata dall'INPS per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
c) all'accertamento dell'illegittimità della cancellazione dagli elenchi agricoli disposta dall'Ufficio Regionale del lavoro di Bari per gli anni 1980 1983; d) all'accertamento della - sufficienza della provvista contributiva e وquindi e) all'accertamento sanitario, che era l'unico effettuato dal giudice di appello. L'omesso esame dei suddetti punti decisivi della comportava la cassazione della sentenza controversia impugnata. Il ricorso è fondato. In sede di gravame era stata riproposta la questione relativa alla sussistenza, o meno, del requisito contributivo, contestato dall'INPS a seguito della cancellazione della De PA dagli elenchi nominativi per l'agricoltura e 2 altro perdell'annullamento di periodo contributivo, insussistenza del rapporto di lavoro;
la sentenza, però, non si occupa minimamente della materia, limintandosi a dare atto, nell'intestazione, che la domanda era stata proposta contro "SCAU ora INPS"; nulla dice poi il Tribunale, in narrativa e motivi della decisione, in merito alle questioni proposte contro i due enti, prima della loro unificazione, e per quali motivi le considera superate, tanto da passare all'esame dell'ultima relativa alla sussistenza, o meno, dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto a pensione. L'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, quale è quello relativo alla sussistenza del requisito contributivo, comporta la cassazione della sentenza e la rimessione, per nuovo esame, ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, I D anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Roma 14 dicembre 2000 AL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ropuie uuris... Repere be up manis TABELLERIA Bususital in Cancoltoria ogel. 2 2 FEB. 2001 IL COLLABORATORE CANCELLERIA T R 3 O C