Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/05/2026, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nunzio Scaletta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via P. Lomazzo n. 27;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento di archiviazione, perché la pratica non era più lavorabile decorsi 5 anni, notificato con pec del 13-12-2025 dalla Questura di Milano e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, relativa all’istanza presentata dal ricorrente con assicurata n. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. HA OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale, dando atto che nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Dato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 13 gennaio 2026 e depositato il successivo 15 gennaio, il ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, il messaggio inviato mediante p.e.c. al suo difensore in data 13 dicembre 2025 dalla Questura di Milano, qualificandolo come provvedimento di archiviazione dell’istanza presentata il 20 ottobre 2020 ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio.
Si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell’interno.
Con atto depositato in data 11 marzo 2026, il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more, è stato convocato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti propedeutici al rilascio del titolo di soggiorno.
All’udienza in camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata introitata per essere definita con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
Contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, il giudizio non può essere definito con una pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere, poiché non risulta che l’interessato, allo stato, abbia effettivamente ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, vale a dire il rilascio del titolo di soggiorno.
Quanto dichiarato dalla parte ricorrente, tuttavia, rende manifesto il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In ragione della natura in rito della presente pronuncia e dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.