Sentenza 2 dicembre 1997
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di Cassazione, non sono applicabili i termini perentori, di cinque giorni per la trasmissione degli atti e di dieci giorni dalla trasmissione per la decisione, di cui all'art. 309, commi quinto e nono, cod. proc. pen., atteso che tale articolo disciplina il procedimento nella fase del riesame immediatamente successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare e non regola invece la fase del giudizio di rinvio. Pertanto il mancato rispetto dei detti termini non comporta la sanzione dell'inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare prevista dal comma decimo del medesimo articolo.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1997, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 7.10.1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere ORDINANZA
2. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere N. 5473
3. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere N. 17794/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NO EO
Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 27/1/1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. Dott. Providenti Francesco
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che la sentenza impugnata appare sufficientemente e correntemente motivata in fatto ed in diritto e che le censure proposte dal ricorrente riguardano questioni di fatto già esaminate e risolte nei precedenti gradi di giurisdizione.
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Considerato che
a mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L. 1.000.000.
LA CORTEDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 7 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1998