Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1997, n. 5473
CASS
Sentenza 2 dicembre 1997

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Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di Cassazione, non sono applicabili i termini perentori, di cinque giorni per la trasmissione degli atti e di dieci giorni dalla trasmissione per la decisione, di cui all'art. 309, commi quinto e nono, cod. proc. pen., atteso che tale articolo disciplina il procedimento nella fase del riesame immediatamente successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare e non regola invece la fase del giudizio di rinvio. Pertanto il mancato rispetto dei detti termini non comporta la sanzione dell'inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare prevista dal comma decimo del medesimo articolo.

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1997, n. 5473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5473
Data del deposito : 2 dicembre 1997

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