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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI.TEL IMPIANTI SRL avverso il decreto del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte del P.G. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Misure di Prevenzione - con il decreto in data 18/05/2022, rigettava il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 15/11/2021 di rigetto dell'istanza ex art. 34 bis comma 6 del D.Igs. n. 159 del 2011 per l'ammissione al controllo giudiziario. I giudici territoriali, all'esito dell'esame degli elementi posti a fondamento della nuova richiesta per l'ammissione al controllo giudiziario e dei precedenti provvedimenti di rigetto, pur rilevando come il Tribunale, con il decreto impugnato, avesse valutato nel merito l'istanza, ha osservato come la stessa dovesse ritenersi inammissibile fondandosi su elementi già ampiamente valutati e ritenuti inidonei dai Giudici della prevenzione i quali, con il precedente 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5776 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 30/11/2022 decreto del 16 settembre 2020, avevano confermato il diniego della prima richiesta di ammissione al controllo giudiziario c.d. volontario. Ha, comunque, evidenziato che andavano condivise, nel merito, le conclusioni di cui al precedente provvedimento anche tenuto conto degli esiti delle successive attività istruttorie svolte dalla Prefettura al fine di provvedere sull' istanza ex art. 91 co. 5 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. La Si.tel Impianti s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto formulando i seguenti motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di rigetto di primo grado. Assume che la corte di appello, del tutto illegittimamente, aveva ritenuto sussistenti fatti storici la cui esistenza era stata esclusa sia all' esito del procedimento di aggiornamento della interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Cosenza che nel decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro Sezione Misure di Prevenzione, erroneamente affermando che non erano emersi elementi nuovi. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. sulla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011. Assume che la corte di appello non aveva considerato che non erano emersi elementi da cui desumere una specifica riferibilità della società Sitel s.r.I ad una consorteria mafiosa ovvero elementi da cui far discendere una condotta agevolativa di soggetti mafiosi e che le conclusioni della corte di merito si erano basate su indizi incerti e senza valutare gli elementi di segno contrario, pacifici, allegati dalla difesa. 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., vizio di motivazione contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, motivazione apparente del decreto. Evidenzia che la corte di appello non aveva considerato che, al più, era configurabile un pericolo di modesta ed irrisoria entità di infiltrazioni mafiose, eliminabile con la concessione della misura in esame. Deduce, infine, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 34 bis co. 6 del D.Igs.159 del 2011 sull' omessa prognosi sulla bonificabilità dell'impresa e sul prerequisito dell'occasionalità identificato nell'interdittiva. Osserva che la corte di appello non aveva considerato che l' art. 34 bis comma 6 D. Lgs 159/2011 nel disciplinare l' ammissione al controllo giudiziario: non fa rinvio al comma 1 dell' 2 art. 34 D. Lgs 159/2011 che indica le ipotesi in cui viene consentito il controllo giudiziario dell' azienda;
non contempla l' occasionalità quale requisito richiesto per l' applicazione del controllo giudiziario;
non comprende le categorie di cui comma 1 dell' art. 34 D. Lgs 159/2011 da cui scaturisce l' amministrazione giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITrO 1. Il ricorso è inammissibile atteso che le censure proposte con i suddetti motivi - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse - sono da ritenere formulate per motivi non consentiti o, comunque, risultano manifestamente infondate. 2. Va premesso che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020 Cc. (dep. 07/12/2020) Rv. 279982 - 01. In sostanza nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Occorre, pure, rilevare che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279435 - 01 3. Deve, quindi, rilevarsi che la Corte di appello, con una motivazione tutt' altro che insussistente o meramente apparente, ha più che congruamente motivato in relazione alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione al controllo giudiziario. ex art. 34 bis comma 6 del D.Igs. n. 159 del 2011. Il giudizio di inammissibilità dell'istanza non appare, invero, fondato sul mero dato dell'improponibilità di una nuova richiesta ex art.34 bis comma 6 del d.lgs. n.159 del 2011 in relazione alla seconda informazione antimafia ma, piuttosto, sulla reiterazione innanzi al giudice della prevenzione dei medesimi elementi già valutati e ritenuti inidonei all'accoglimento della richiesta. 3 La corte di merito ha proceduto alla contestuale valutazione degli elementi emergenti da entrambe le informative antimafia, ritenendo che la seconda, a seguito di una ulteriore istruttoria nell'ambito dell'istanza ex art 91 citato, si aggiungesse alla prima, integrando - in assenza di elementi di segno contrario - i risultati delle precedenti attività istruttorie. La Corte territoriale, sul punto, tenendo conto degli accertamenti effettuati dall'organo amministrativo e dell'esito del relativo procedimento, nel vagliare e disattendere tutte censure proposte ed oggi sostanzialmente reiterate, ha evidenziato gli elementi emergenti dal decreto prefettizio ostativi ad una positiva valutazione prognostica di bonifica della società, sottolineando, in particolare, come la nomina dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione si poneva in sostanziale continuità con la vecchia gestione in quanto era stata operata su scelta della precedente amministratrice, tra soggetti già in rapporto lavorativo con la società, e come le successive emergenze quanto all' attività commerciale della società si ponessero in continuità con quanto accertato in passato, in particolare con riferimento alle fatturazioni per operazioni inesistenti emesse da imprese legate a circuiti mafiosi. Ad avviso di questo Collegio la tesi fatta propria dalla Corte territoriale appare, poi, corretta in diritto in quanto in linea con il condivisibile orientamento cui in questa sede occorre dare continuità secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa. (Sez. 2, Sentenza n. 9122 del 28/01/2021 Cc. (dep. 05/03/2021) Rv. 280906 — 01). Già in precedenza il Supremo Collegio aveva avuto modo correttamente di sottolineare come ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. (Sez. 5 - , Sentenza n. 13388 del 17/12/2020 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 280851 — 01. Il giudice della prevenzione è, invero, titolare di un potere di controllo autonomo rispetto a quello del giudice amministrativo, in quanto lo stesso non è funzionale a confermare, o revisionare la misura interdittiva, ma è invece diretto a verificare la possibilità di sottoporre l'impresa ad una gestione con l'ausilio di un controllo pubblico possibile esclusivamente nei casi in cui l'infiltrazione mafiosa sia occasionale e non stabile e si configuri come emendabile, 4 ovvero lasci prevedere la possibilità che l'azienda possa reimmettersi nel circuito economico legale. Del tutto infondata appare, dunque, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'art. 34 bis co. 6 del D.Igs.159 del 2011 non farebbe riferimento al requisito dell'occasionalità quale "elemento richiesto per l'applicazione dell'istituto del controllo giudiziario", tesi disancorata dalla ratio legis come pacificamente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Orbene dal momento che parte ricorrente nel ricorso, più volte, richiama la "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 696, comma 1, lett. e), c.p.p. va rimarcato che il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso nella materia in esame il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che con il ricorso che in questa sede ci occupa la difesa della società ricorrente tende a indicare una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come la Corte di Appello li ha ricostruiti (con riguardo al ritenuto mantenuto collegamento dell' impresa con la famiglia mafiosa Posteraro ed ai collegamenti della Sitel Impianti, anche in epoca successiva alla prima informativa antimafia, con società fittizie facenti capo a noti esponenti mafiosi) ma ciò, oltre a comportare un'inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Suprema del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotizzare la ricorrenza di una "violazione di legge" nel senso sopra indicato ma di ricondurre al più le doglianze formulate nell'alveo del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in relazione al quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione che - come quella contenuta nel decreto gravato - è certamente esistente e non meramente apparente. In questa sede parte ricorrente lamenta, come si è detto, una motivazione carente e/o apparente e, sostanzialmente, illogica quanto al permanere di un pericolo di permeabilità mafiosa svalutando gli elementi valorizzati dai giudici di merito: sennonché si deve replicare che le argomentazioni addotte dalla Corte di merito - la quale attraverso una adeguata valutazione di tutti i dati emergenti dall' interdittiva prefettizia, come sopra valutata, degli elementi dedotti dalla ricorrente e del precedente decreto di rigetto, ha motivatamente escluso che l'infiltrazione della società ricorrente potesse ritenersi meramente occasionale, richiamando, in assenza di elementi nuovi, le conclusioni del provvedimento del 16.9.2020 - sono sorrette da motivazione tutt' altro che carente ovvero oggetto di decisivi travisamenti ma, anzi, congrua ed adeguata proprio perchè la stessa ha preso in esame le emergenze processuali, ha valutato la tesi difensiva ed i medesimi motivi di censura oggi reiterati ed è giunta a disattenderli sulla base di un iter 5 i \ \ e motivazionale che, stante i ristretti limiti in cui può essere impugnata la motivazione in questa sede di legittimità, non può dirsi ne' carente, ne' apparente ne' mancante. In altri termini appare evidente che quanto alla permanere di strutturate commistioni con temute cosche mafiose calabresi la motivazione censurata, contiene tutti gli elementi per ritenere che la Corte territoriale abbia adempiuto all'obbligo motivazionale, sicché, non essendo ipotizzabile alcuna violazione di legge, sotto il profilo della motivazione assente o apparente, tutte le censure vanno ritenute inammissibili in quanto parte ricorrente si è limitata, in modo surrettizio, a far valere la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento ovvero il motivo di cui all' art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ossia quei vizi motivazionali non deducibili in questa sede. 4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente
lette le conclusioni scritte del P.G. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Misure di Prevenzione - con il decreto in data 18/05/2022, rigettava il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 15/11/2021 di rigetto dell'istanza ex art. 34 bis comma 6 del D.Igs. n. 159 del 2011 per l'ammissione al controllo giudiziario. I giudici territoriali, all'esito dell'esame degli elementi posti a fondamento della nuova richiesta per l'ammissione al controllo giudiziario e dei precedenti provvedimenti di rigetto, pur rilevando come il Tribunale, con il decreto impugnato, avesse valutato nel merito l'istanza, ha osservato come la stessa dovesse ritenersi inammissibile fondandosi su elementi già ampiamente valutati e ritenuti inidonei dai Giudici della prevenzione i quali, con il precedente 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5776 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 30/11/2022 decreto del 16 settembre 2020, avevano confermato il diniego della prima richiesta di ammissione al controllo giudiziario c.d. volontario. Ha, comunque, evidenziato che andavano condivise, nel merito, le conclusioni di cui al precedente provvedimento anche tenuto conto degli esiti delle successive attività istruttorie svolte dalla Prefettura al fine di provvedere sull' istanza ex art. 91 co. 5 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. La Si.tel Impianti s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto formulando i seguenti motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di rigetto di primo grado. Assume che la corte di appello, del tutto illegittimamente, aveva ritenuto sussistenti fatti storici la cui esistenza era stata esclusa sia all' esito del procedimento di aggiornamento della interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Cosenza che nel decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro Sezione Misure di Prevenzione, erroneamente affermando che non erano emersi elementi nuovi. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. sulla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011. Assume che la corte di appello non aveva considerato che non erano emersi elementi da cui desumere una specifica riferibilità della società Sitel s.r.I ad una consorteria mafiosa ovvero elementi da cui far discendere una condotta agevolativa di soggetti mafiosi e che le conclusioni della corte di merito si erano basate su indizi incerti e senza valutare gli elementi di segno contrario, pacifici, allegati dalla difesa. 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., vizio di motivazione contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, motivazione apparente del decreto. Evidenzia che la corte di appello non aveva considerato che, al più, era configurabile un pericolo di modesta ed irrisoria entità di infiltrazioni mafiose, eliminabile con la concessione della misura in esame. Deduce, infine, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 34 bis co. 6 del D.Igs.159 del 2011 sull' omessa prognosi sulla bonificabilità dell'impresa e sul prerequisito dell'occasionalità identificato nell'interdittiva. Osserva che la corte di appello non aveva considerato che l' art. 34 bis comma 6 D. Lgs 159/2011 nel disciplinare l' ammissione al controllo giudiziario: non fa rinvio al comma 1 dell' 2 art. 34 D. Lgs 159/2011 che indica le ipotesi in cui viene consentito il controllo giudiziario dell' azienda;
non contempla l' occasionalità quale requisito richiesto per l' applicazione del controllo giudiziario;
non comprende le categorie di cui comma 1 dell' art. 34 D. Lgs 159/2011 da cui scaturisce l' amministrazione giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITrO 1. Il ricorso è inammissibile atteso che le censure proposte con i suddetti motivi - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse - sono da ritenere formulate per motivi non consentiti o, comunque, risultano manifestamente infondate. 2. Va premesso che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020 Cc. (dep. 07/12/2020) Rv. 279982 - 01. In sostanza nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Occorre, pure, rilevare che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279435 - 01 3. Deve, quindi, rilevarsi che la Corte di appello, con una motivazione tutt' altro che insussistente o meramente apparente, ha più che congruamente motivato in relazione alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione al controllo giudiziario. ex art. 34 bis comma 6 del D.Igs. n. 159 del 2011. Il giudizio di inammissibilità dell'istanza non appare, invero, fondato sul mero dato dell'improponibilità di una nuova richiesta ex art.34 bis comma 6 del d.lgs. n.159 del 2011 in relazione alla seconda informazione antimafia ma, piuttosto, sulla reiterazione innanzi al giudice della prevenzione dei medesimi elementi già valutati e ritenuti inidonei all'accoglimento della richiesta. 3 La corte di merito ha proceduto alla contestuale valutazione degli elementi emergenti da entrambe le informative antimafia, ritenendo che la seconda, a seguito di una ulteriore istruttoria nell'ambito dell'istanza ex art 91 citato, si aggiungesse alla prima, integrando - in assenza di elementi di segno contrario - i risultati delle precedenti attività istruttorie. La Corte territoriale, sul punto, tenendo conto degli accertamenti effettuati dall'organo amministrativo e dell'esito del relativo procedimento, nel vagliare e disattendere tutte censure proposte ed oggi sostanzialmente reiterate, ha evidenziato gli elementi emergenti dal decreto prefettizio ostativi ad una positiva valutazione prognostica di bonifica della società, sottolineando, in particolare, come la nomina dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione si poneva in sostanziale continuità con la vecchia gestione in quanto era stata operata su scelta della precedente amministratrice, tra soggetti già in rapporto lavorativo con la società, e come le successive emergenze quanto all' attività commerciale della società si ponessero in continuità con quanto accertato in passato, in particolare con riferimento alle fatturazioni per operazioni inesistenti emesse da imprese legate a circuiti mafiosi. Ad avviso di questo Collegio la tesi fatta propria dalla Corte territoriale appare, poi, corretta in diritto in quanto in linea con il condivisibile orientamento cui in questa sede occorre dare continuità secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa. (Sez. 2, Sentenza n. 9122 del 28/01/2021 Cc. (dep. 05/03/2021) Rv. 280906 — 01). Già in precedenza il Supremo Collegio aveva avuto modo correttamente di sottolineare come ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. (Sez. 5 - , Sentenza n. 13388 del 17/12/2020 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 280851 — 01. Il giudice della prevenzione è, invero, titolare di un potere di controllo autonomo rispetto a quello del giudice amministrativo, in quanto lo stesso non è funzionale a confermare, o revisionare la misura interdittiva, ma è invece diretto a verificare la possibilità di sottoporre l'impresa ad una gestione con l'ausilio di un controllo pubblico possibile esclusivamente nei casi in cui l'infiltrazione mafiosa sia occasionale e non stabile e si configuri come emendabile, 4 ovvero lasci prevedere la possibilità che l'azienda possa reimmettersi nel circuito economico legale. Del tutto infondata appare, dunque, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'art. 34 bis co. 6 del D.Igs.159 del 2011 non farebbe riferimento al requisito dell'occasionalità quale "elemento richiesto per l'applicazione dell'istituto del controllo giudiziario", tesi disancorata dalla ratio legis come pacificamente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Orbene dal momento che parte ricorrente nel ricorso, più volte, richiama la "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 696, comma 1, lett. e), c.p.p. va rimarcato che il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso nella materia in esame il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che con il ricorso che in questa sede ci occupa la difesa della società ricorrente tende a indicare una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come la Corte di Appello li ha ricostruiti (con riguardo al ritenuto mantenuto collegamento dell' impresa con la famiglia mafiosa Posteraro ed ai collegamenti della Sitel Impianti, anche in epoca successiva alla prima informativa antimafia, con società fittizie facenti capo a noti esponenti mafiosi) ma ciò, oltre a comportare un'inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Suprema del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotizzare la ricorrenza di una "violazione di legge" nel senso sopra indicato ma di ricondurre al più le doglianze formulate nell'alveo del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in relazione al quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione che - come quella contenuta nel decreto gravato - è certamente esistente e non meramente apparente. In questa sede parte ricorrente lamenta, come si è detto, una motivazione carente e/o apparente e, sostanzialmente, illogica quanto al permanere di un pericolo di permeabilità mafiosa svalutando gli elementi valorizzati dai giudici di merito: sennonché si deve replicare che le argomentazioni addotte dalla Corte di merito - la quale attraverso una adeguata valutazione di tutti i dati emergenti dall' interdittiva prefettizia, come sopra valutata, degli elementi dedotti dalla ricorrente e del precedente decreto di rigetto, ha motivatamente escluso che l'infiltrazione della società ricorrente potesse ritenersi meramente occasionale, richiamando, in assenza di elementi nuovi, le conclusioni del provvedimento del 16.9.2020 - sono sorrette da motivazione tutt' altro che carente ovvero oggetto di decisivi travisamenti ma, anzi, congrua ed adeguata proprio perchè la stessa ha preso in esame le emergenze processuali, ha valutato la tesi difensiva ed i medesimi motivi di censura oggi reiterati ed è giunta a disattenderli sulla base di un iter 5 i \ \ e motivazionale che, stante i ristretti limiti in cui può essere impugnata la motivazione in questa sede di legittimità, non può dirsi ne' carente, ne' apparente ne' mancante. In altri termini appare evidente che quanto alla permanere di strutturate commistioni con temute cosche mafiose calabresi la motivazione censurata, contiene tutti gli elementi per ritenere che la Corte territoriale abbia adempiuto all'obbligo motivazionale, sicché, non essendo ipotizzabile alcuna violazione di legge, sotto il profilo della motivazione assente o apparente, tutte le censure vanno ritenute inammissibili in quanto parte ricorrente si è limitata, in modo surrettizio, a far valere la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento ovvero il motivo di cui all' art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ossia quei vizi motivazionali non deducibili in questa sede. 4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente