CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24409 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/s~te le conclusioni del PG T. "é". p l'otk_m_0(....0 c,eut tua_ ccaLt.(14/3-0 I rot 1‘12. ..X re-.74 o olia X i ucp)r, 0 > ; Penale Sent. Sez. 1 Num. 24409 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Foggia, quale giudice della esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da PE SC tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili (fatti commessi in data 4 agosto 2019 e 14 dicembre 2019). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -PE SC deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente il G.E. non ha tenuto conto del fatto che nel primo episodio (una gambizzazione realizzata con esplosione di colpi di arma da fuoco) il PE era già in possesso della medesima arma, poi rinvenuta nella sua disponibilità il successivo 14 dicembre del 2019. La identità dell'arma (ammessa in giudizio dal PE) rendeva evidente la comune ideazione dei diversi fatti. In ogni caso, pur volendosi ipotizzare la diversità dell'arma, il PE si sarebbe procurato la 'seconda' arma solo per esigenze di difesa correlate al primo episodio. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare resistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . 2 Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee 3 Il Consigliere estensore essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame va rilevato che il GIP non illogicamente ha ritenuto i due fatti espressivi di abitualità delittuosa. Ed invero, pur nella ipotesi di identità dell'arma, va rilevato che la 'scelta' di non disfarsene dopo il primo episodio (avvenuto in agosto, a fronte del rinvenimento a dicembre) è indicativa di una rinnovata volontà di violare la legge penale (non rileva per quale finalità, trattandosi del movente del reato) ed è dunque incompatibile con l'istituto della continuazione, i cui tratti sono stati sin qui illustrati. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Presidente
lette/s~te le conclusioni del PG T. "é". p l'otk_m_0(....0 c,eut tua_ ccaLt.(14/3-0 I rot 1‘12. ..X re-.74 o olia X i ucp)r, 0 > ; Penale Sent. Sez. 1 Num. 24409 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Foggia, quale giudice della esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da PE SC tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili (fatti commessi in data 4 agosto 2019 e 14 dicembre 2019). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -PE SC deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente il G.E. non ha tenuto conto del fatto che nel primo episodio (una gambizzazione realizzata con esplosione di colpi di arma da fuoco) il PE era già in possesso della medesima arma, poi rinvenuta nella sua disponibilità il successivo 14 dicembre del 2019. La identità dell'arma (ammessa in giudizio dal PE) rendeva evidente la comune ideazione dei diversi fatti. In ogni caso, pur volendosi ipotizzare la diversità dell'arma, il PE si sarebbe procurato la 'seconda' arma solo per esigenze di difesa correlate al primo episodio. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare resistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . 2 Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee 3 Il Consigliere estensore essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame va rilevato che il GIP non illogicamente ha ritenuto i due fatti espressivi di abitualità delittuosa. Ed invero, pur nella ipotesi di identità dell'arma, va rilevato che la 'scelta' di non disfarsene dopo il primo episodio (avvenuto in agosto, a fronte del rinvenimento a dicembre) è indicativa di una rinnovata volontà di violare la legge penale (non rileva per quale finalità, trattandosi del movente del reato) ed è dunque incompatibile con l'istituto della continuazione, i cui tratti sono stati sin qui illustrati. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Presidente