Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art.162-bis cod.pen., la quale prevede che la domanda di oblazione deve essere proposta "prima dell'apertura del dibattimento" e che, in caso di rigetto, la domanda medesima può essere nuovamente formulata "sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado", nonché la stessa finalità deflattiva dell'istituto, consentono di escludere che la sentenza con la quale il giudice dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione possa ritenersi pronunciata in esito al "giudizio", anche nella ipotesi, estrema e del tutto anomala, in cui la pronuncia stessa sia successiva alla discussione finale. Ne deriva che la parte civile non può proporre impugnazione contro la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per oblazione, in quanto l'art.576, comma 1, cod.proc.pen. prevede la possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata "nel giudizio". D'altra parte, neppure sussisterebbe interesse a proporre impugnazione, giacché, a norma degli artt.652 e 654 cod.proc.pen., produce effetti nel giudizio civile solo la sentenza penale irrevocabile "di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1998, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 27/10/1998
Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
Dott. Stefano Campo " N.1124
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio Gironi " N.26720/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili Comune di Borgofranco sul Po, Comune di Sermide, Comune di Carbonara di Po, Provincia di Mantova, avverso la sentenza del Pretore di Mantova - Sezione distaccata dì Revere in data 15 dicembre 1997,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G., dott. Luigi Ciampoli e dell'avv.to Cesare Zaccone quale difensore degli imputati ZO FR, MB AL, LI ID e TI US, i quali hanno concordemente chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
I. Con sentenza 15.12.97 il Pretore di Mantova, Sezione distaccata di Revere, dichiarava non doversi procedere nei confronti ZO FR, MB AL, GR RT, LI ID, TI US, OV DE, CC IO, FA US e OV RI in relazione alle contravvenzioni previste dagli artt.674 c.p. e 25 c.7 in relazione all'art. 13 c.5 del D.P.R. n. 203 del 1988, per estinzione dei reati a seguito di intervenuta oblazione.
Le imputazioni erano state elevate a carico del primo quale presidente dell'ENEL, degli altri quali dirigenti e funzionari con qualifiche varie dello stesso Ente e di raggruppamenti specifici dello stesso, in relazione ad emissioni inquinanti, in particolare di biossido di zolfo e di ossidi di azoto, emanate dalla centrale termolettrica di Sermide negli anni dal 1988 al 1995, indicate come gravemente nocive per la salute pubblica in relazione a danni all'apparato respiratorio, al sistema nervoso ed agli occhi, e per l'ambiente, per il contributo alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide;
e alla mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento delle emissioni stesse. Il Pretore, ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 162 bis c.3 c.p. della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore considerava:
che nel corso di una campagna di monitoraggio condotta autonomamente dall'A.S.S.L. n. 21 nei Comuni di Carbonara Po nel periodo 21 dicembre 1994 - 21 novembre 1995, di Pieve di Coriano nel periodo dal 1 agosto 1996 al 15 gennaio 1997 e di Borgofranco sul Po nel periodo dal 16 gennaio al 9 luglio 1997 (Comuni questi tutti soggetti anche alle ricadute della centrale di Sermide), non si erano evidenziati valori superiori ai parametri di legge, ed anzi nella zona i valori d'inquinamento erano risultati inferiori ad altre zone limitrofe non interessate dalle emissioni delle due centrali;
che la permanenza del reato non poteva essere ritenuta solo in considerazione di picchi orari superiori alla media, dovendosi condurre la valutazione solo sui valori medi;
che l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento delle emissioni, imposto dall'art. 13 c.5 del D.P.R. n. 203 del 1988, doveva essere ritenuto correlato, quale parametro di riferimento, alla situazione esistente all'epoca di entrata in vigore del decreto, senza che potesse aversi riguardo ad anni diversi usati quali termini di confronto;
che non poteva considerarsi illecita la mancata installazione dei presidi per l'abbattimento dei fumi, poiché l'art, 13 citato prevedeva tale intervento come strumentale ad evitare un peggioramento, escluso il quale non rilevava penalmente l'omissione contestata;
che la mancata misurazione dei metalli presenti nelle polveri, secondo quanto evidenziato dai periti delle parti civili, non aveva rilievo in relazione alle contestazioni mosse agli imputati;
che non si configurava gravità del reato incompatibile con l'oblazione, essendosi le emissioni nel tempo contenute nei limiti di legge.
II Hanno proposto separati ricorsi per cassazione le parti civili costituite Comune di Borgofranco sul Po, Comune di Sermide, Comune di Carbonara sul Po, Provincia di Mantova, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 162 bis c.p., in relazione alla natura permanente del reato previsto dall'art. 674 ed alla circostanza che le emissioni erano continuate senza che fossero adottati gli accorgimenti opportuni.
2) Violazione dell'art. 162 bis c.p. in considerazione della natura di reato di pericolo proprio della contravvenzione di cui all'art.674 c.p. della insufficienza della campagna di monitoraggio attuata per periodo inferiore all'anno non comprendente i mesi di febbraio a giugno particolarmente indicativi, della mancata ricerca dei metalli pesanti, dell'errato assunto che il mancato superamento dei minimi tabellari escluda di per sè situazioni di pericolo.
3) Violazione degli artt. 13 e 25 D.P.R. n. 203 del 1988 in relazione all'art. 162 bis c.p. per mancata considerazione dell'effettivo aumento della massa complessiva annua degli inquinanti a causa della mancata realizzazione di interventi di adeguamento ambientale atti a ridurre progressivamente le emissioni, e per aver ritenuto che la permanenza della situazione di danno o di pericolo dovesse correlarsi solo alla salute, senza considerare l'incidenza negativa dell'alterazione dell'atmosfera sui beni naturali o sull'uso di essi. 4) Erronea interpretazione dell'art. 162 bis c.p. con riferimento alla gravità del fatto, ritenuta nonostante la permanenza riconosciuta di uno stesso livello di inquinamento e l'omessa installazione di adeguati presidi.
La difesa del Comune di Borgofranco, inoltre, ha sottolineato il danno arrecato dalle emissioni, incidente sulla salute dei cittadini, sul valore dei terreni e degli edifici della zona, sull'immagine dello stesso Comune, ed ha sostenuto che il mancato risarcimento di esso è incompatibile con l'ammissione all'oblazione. Nell'interesse dello stesso Comune è stata poi depositata memoria nella quale si critica il confronto attuato sui valori delle immissioni rilevate in Mantova, non soggetta alle ricadute delle centrali di Ostiglia e Sermide, e quelli relativi alle ricadute sui comuni di Borgofranco e Carbonara. Si rileva la differenza di valori tra il 1996 ed il 1997 nei comuni menzionati, ai quali va fatto riferimento. III Hanno presentato memoria i difensori degli imputati che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso delle parti civili, in quanto proposto fuori dai casi indicati dall'art. 573 c.p.p., nonché in quanto proposto dai soggetti non legittimati per carenza d'interesse, data la non preclusività della sentenza di estinzione del reato per oblazione ad agire in sede civile e, infine, in quanto fondato su motivi di merito, inammissibili in sede di legittimità. IV L'intera vicenda processuale sopra descritta risulta essere meramente ripetitiva di quella trattata da questa Corte, sia pure in diversa composizione collegiale, nella udienza del 22 ottobre ultimo scorso su ricorso delle medesime parti civili nei confronti di quasi tutti i medesimi imputati (variano infatti unicamente i nominativi dei due capi centrale) relativamente alle emissioni della vicina centrale elettrica di Ostiglia. All'esito di tale udienza la Corte ha dichiarato fondata la eccezione di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili per i motivi che qui appresso si riportano in quanto condivisi anche da questo collegio.
L'art. 576 c.1 c.p.p. prevede la possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile "la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio". Il termine "giudizio", nel significato precisato dal libro VII del codice di procedura penale così intitolato, è correlato al dibattimento ivi disciplinato, e fa quindi riferimento sia al processo "normale", regolato dagli artt. 465-548 c.p.p. sia ai giudizi direttissimo (artt. 449-452) e immediato (artt. 453458), che entrambi prevedono la stessa fase dibattimentale disciplinata dagli artt. 470 e ss. c.p.p. La seconda parte del primo comma dello stesso art. 576, nel prevedere identica possibilità di impugnazione per la parte civile nel caso di "sentenza di proscioglimento pronunciata a norma dell'art. 442 quando ha consentito alla abbreviazione del rito", si pone come necessaria precisazione di una eccezione al sistema per il quale l'impugnazione in parola non è consentita in assenza di dibattimento, come avviene nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448) o di procedimento per decreto (artt. 459-464). L'oblazione a norma dell'art. 162 bis c.1 c.p. deve essere proposta "prima dell'apertura del dibattimento", e sulla domanda relativa il giudice deve pronunciarsi, con la possibilità per l'imputato, in caso di rigetto della domanda, di riproporre la domanda "sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado". Il meccanismo descritto esclude che la sentenza con la quale il giudice dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione (art. 162 bis u.c. c.p.) sia di norma una sentenza pronunciata in esito ad un "giudizio" completato in ogni sua componente. Nella previsione tipica, infatti, la proposta di oblazione, l'ordinanza di ammissione e la sentenza conseguente precedono l'apertura del dibattimento. Nel caso eccezionale di riproposizione della Istanza già rigettata, e di ammissione all'oblazione, la sentenza conseguente è dal legislatore prevista come anteriore alla discussione finale. La possibilità che questa abbia egualmente luogo, e che solo dopo di essa il giudice abbia un ripensamento e ritenga fondati i presupposti della richiesta, costituisce ipotesi del tutto anomala, che non tocca la natura tipica propria della sentenza successiva alla procedura di oblazione, non definibile come sentenza emessa in esito al giudizio. Le stesse finalità dell'oblazione, deflattive nei confronti del procedimento penale, indicano una previsione d'incompatibilità tra "giudizio" in senso proprio, comprensivo della fase istruttoria e della discussione, rispetto alla definizione del processo in via amministrativa con il pagamento della somma indicata dagli artt. 162 e 162 bis c.p. L'esame dei riflessi sul giudizio civile di una sentenza penale di non doversi procedere in conseguenza di oblazione evidenzia d'altra parte l'assenza d'interesse ad impugnare della parte civile. A norma degli artt. 652 e 654 c.p.p. produce effetti nel giudizio civile solo la sentenza penale irrevocabile "di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento". La esclusione, quindi, di qualsiasi effetto conseguente alla pronuncia di improcedibilità non deriva solo dai termini usati dal legislatore nel qualificare la sentenza emessa, ma anche dal contenuto della sentenza medesima di cui è prevista la rilevanza nel processo civile, descritto in entrambe le norme come relativo ad un "accertamento", "che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima" nell'art. 652, dei "fatti materiali rilevanti ai fini della decisioni penale" nell'art. 654. Da tale accertamento deve poi seguire una "assoluzione", implicante un giudizio di merito incompatibile con una declaratoria di improcedibilità: La mancanza di un accertamento di tal genere e di una assoluzione nella sentenza conseguente all'oblazione, comunque non pronunciata a seguito di dibattimento, comporta, pertanto, assenza di interesse per la parte civile a ricorrere contro di essa.
I ricorsi proposti devono essere quindi dichiarati inammissibili, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali ed alla irrogazione della sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di lire cinquecentomila alla Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999