Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2016, n. 19448
CASS
Sentenza 12 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 cod. pen.), il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata affermata la responsabilità di due agenti di P.S. che, dopo averne temporaneamente assunto la custodia, avevano abbandonato presso una stazione di servizio una donna in evidente stato confusionale, mesi dopo rinvenuta morta).

Commentari4

  • 1Art. 591 - Abbandono di persone minori o incapaci
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di abbandono di persone minori o incapaci sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, 12644/2016). Ai fini della realizzazione del delitto di cui all'art. 591, il necessario "abbandono" è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, …

     Leggi di più…

  • 2Asso28, Libia non è porto sicuro (Cass. 4557/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2024

    Confermata la condanna del comandante della nave mercantile ASSO28, battente bandiera italiana – nave di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche – a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti dalla società in favore della quale la nave prestava la propria attività; viene inoltroe confermato che la Libia non è un porto …

     Leggi di più…

  • 3Abbandono di incapace
    Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 16 agosto 2022

    Abbandono di incapace: art. 591 c.p. Ratio dell'istituto Abbandono di incapace: oggetto della tutela Abbandono di incapace: i soggetti attivi La condotta punita L'elemento psicologico Abbandono di incapace: art. 591 c.p. [Torna su] Ex art. 591 c.p., è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni chi abbandona: un minore di anni quattordici, una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura. La stessa pena è applicata anche a chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore di anni diciotto, che gli era stato affidato nel territorio dello Stato per ragioni di …

     Leggi di più…

  • 4Bambino scappa da scuola: chi è responsabile?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2016, n. 19448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19448
Data del deposito : 12 gennaio 2016

Testo completo