Sentenza 30 novembre 1993
Massime • 4
Per l'estrinseca differenza tra il giudizio per l'applicazione di misure di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna in sede penale, trattandosi di una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, articolata sull'utilizzazione di elementi idonei a giustificare il convincimento di sospetta attività di gruppo agente con metodi di tipo mafioso-camorristico.
La norma dell'art. 591 cod. pen. tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale. (Nella fattispecie concernente sanitario che rivestiva la qualifica di assistente con incarico di reperibilità presso una clinica privata che, malgrado l'evidente gravità della patologia del paziente, poi deceduto, anziché intervenire prontamente, per sopperire all'inadeguatezza del medico di guardia, palesata dalla delicatezza del caso, si era limitato a dare per telefono generiche indicazioni ed a suggerire di attendere l'evoluzione del quadro clinico.).
Al giudice chiamato a decidere sull'applicazione di una misura di prevenzione va riconosciuto il potere-dovere in ogni fase del relativo procedimento, di adeguare la motivazione del provvedimento alla situazione concreta ed attuale per una più confacente valutazione della realtà fattuale, correlata alla pericolosità qualificata del proposto, oggetto di contestazione, avvalendosi anche di elementi dal predetto offerti, la cui acquisizione in sede di merito non ha originato censura o doglianza.
Nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione vi è compiutezza della contestazione qualora nell'invito a comparire notificato al proposto venga, in modo espresso, precisata la natura della pericolosità, ben potendosi da questa specificazione desumere la condotta preventivamente tenuta dal soggetto.
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Il reato di abbandono di persone minori o incapaci Il reato di abbandono di minori è previsto all'articolo 591 del codice penale. Tale reato di sostanzia “nell'abbandono di una persona minore di anni 14, ovvero di una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura.” Per la configurabilità di tale delitto si ritiene necessaria la sussistenza di un rapporto tra l'agente e il soggetto passivo da cui scaturisca in capo al primo il dovere di assistenza. È stato sostenuto che nel caso del minore di 14 anni il rapporto può anche consistere semplicemente in una situazione di mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/1993, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1993 |
Testo completo
R.G.N. 24897/93 Seut N. 177F
AL MASSIMARIO 10 11
REPUBBLICA ITALIAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
2 90 Quinta Sezione Penale
LIRE 2000 CANCELLERIALIRE 2000 Composta dai Sigg. Dott. CANCELLERIA
Vincenzo Archidiacono Presidente
Antonio Alibrandi Consigliere
Consigliere Ietti Guido
Alfonso Malinconico 0983497 Consigliere
Pasquale Lacanna Consigliere 0983496 ha pronunciato la seguente 0983499
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0983498 0983492 UFFICIO COPIE SENTENZA 0983491 Rilasciata copi outive al BIG. Jago B244534 per dirih 14,000+21 sul ricorso proposto da B244533
IL CANCELLIERE CC FF nata in S. Angelo in [...] l'11\3\ 1954;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 23\3\ 1993;
sentita la relazione del consigliere dott. Malinconico;
uditi il P.G. dott. CO Di Cicco e l'avv. Isgrò per le parti civili che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Rubino per la
DU che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In conseguenza della morte di AR DR, avvenuta il 14\ 10\
1984 nella Clinica "Villa Chiara" di Roma a seguito di intervento chirur- gico, si procedeva contro i sanitari dott. Schipa Sergio, chirurgo, Bal- ducci Genoveffa, assistente con incarico di reperibilità, e Schillaci Alberto, aiuto, nonché contro il direttore e la coordinatrice sanitaria Errico Nicola e RO Onorina, imputati di omicidio colposo. All'esito dell'istruttoria, tutti i prevenuti venivano assolti per carenza di prova in ordine al nesso di causalità, tra le loro rispettive condotte omissive e l'evento letale, ad eccezione della DU, rinviata a giudizio con modificazione della rubrica ai sensi dell'art. 591 c.p..
Il Tribunale, procedendo col rito abbreviato, affermava la responsa- bilità della stessa condannata alla pena di giustizia ed al risarcimen-
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to del danno da liquidarsi in separato giudizio a favore delle parti ci-
A. Spinosi Roma
a partire dalle ore 0,30, il paziente aveva manifestato una patolo- gia, resistente alle terapie praticate dal medico di guardia dott. Urba- ni, consistente in accentuati dolori, sudorazione e flessione pressoria, calo della frequenza delle pulsazioni;
la DU, richiesta in un primo momento di disposizioni e quindi invitata ad intervenire, si era limitata a dare per telefono generiche indicazioni ed a suggerire l'attesa dell'e- voluzione del quadro clinico, assicurando infine l'arrivo del dott. Schillaci;
all'arrivo di quest'ultimo, alle ore 6,50 e quando il AR presentava già una cianosi periferica, era stato richiesto l'intervento del cardiologo e dell'anestesista che giungevano tra le ore 7 7,40, qua- si contemporaneamente al decesso dell'infermo e all'arrivo della LD ci.
Su gravame di quest'ultima la Corte d'Appello il 23\ 3\ 1993, con- cesse le attenuanti generiche, dichiarava estinto il reato per prescri- zione, ma confermava le statuizioni civili.
Per l'imputata è stato proposto ricorso per cassazione ed è stato chiesto l'annullamento della pronuncia senza rinvio. Col primo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 591 c.p. e dell'illogicità manifesta della motivazione, si denuncia l'erro- neità della tesi secondo cui il AR, affidato all'UR, era stato so- stanzialmente abbandonato e lasciato in una condizione di pericolo mentre la perizia d'ufficio e gli inquirenti avevano riconosciuto l'adeguatezza del medico di guardia all'espletamento del compito che gli si era presen- tato onde, anche a voler parlare di abbandono da parte degli altri sani- tari, che era comunque da escludere, era mancato lo stato di pericolo. Sulla violazione dell'art. 591 c.p. e sulla mancanza di motivazione, avuto riguardo all'elemento psicologico del reato, è basato il secondo motivo col quale si sostiene che non è stato individuato, né era indivi- duabile il dolo della prevenuta e cioè la coscienza di abbandonare il paziente in una situazione di pericolo, anche perché la predetta era con- vinta proprio dell'opposto stante la presenza dell'UR. Le due censure muovono da una particolare e non esatta nozione del-
l'oggettività giuridica e del dolo del reato di cui all'art. 591. c.p., che giustamente è estranea alla sentenza impugnata..
Oggetto della tutela penale è la sicurezza della persona fisica, con- tro determinate situazioni di pericolo. In parallelo col significato del- la scelta del legislatore che ha privilegiato un bene di primaria rilevanza, quale nel complesso la generica protezione dei deboli il va-
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lore etico-sociale che informa la norma positiva si pone come presupposto per la definizione del concetto di pericolo e dell'intensità della tutela che si concretizza nella custodia e nell'assistenza, la prima come sorve- glianza, la seconda come modo di attivarsi per fornire cautele protetti- ve. Su questa linea, se ovviamente non può ritenersi voluto l'adempimento di doveri solamente morali, nessun limite si pone nell'individuazione della molteplicità di fonti da cui derivano gli obblighi in oggetto (e per immanenza il loro contenuto) che, pertanto, devono desumersi o dalle norme giuridiche della più varia natura, che espressamente o anche impli- citamente li impongono, ovvero da convenzioni di diritto pubblico o di natura privatistica, o addirittura da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti ad assicurare protezione alla persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla
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AA 209 ) morte. Ad ogni situazione richiedente detta protezione, fa riscontro uno "stato di pericolo" che esige un attivarsi completo, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse protetto ne escer violato quando la dere- lizione sia anche solo relativa o parziale. a prA tali principi giuridici è ispirata pronuncia impugnata, che ne ha fatto corretta applicazione, sul doppio fronte della condizione del AR e dei doveri della DU (risultanti dal testo della sentenza), soggetti a reciproca integrazione e tali da scoprire l'inadeguatezza del medico di guardia all'espletamento dei compiti di assistenza e cura, onde sicuramente non può dirsi che nella specie il delitto non sussisterebbe perché la predetta si era allontanata (ed aveva omesso di ritornarvi) dalla persona che doveva essere curata, quando questa non correva nessun pericolo. Ed invero, come ha sottolineato il giudice d'appello, la gravi- tà della patologia del AR e la delicatezza dell'intervento chirurgico avrebbero potuto determinare l'insorgenza di complicazioni o di patologie dipendenti, necessitanti la presenza di un medico dalla preparazione ade- guata e specifica che certamente l'UR non possedeva, non per carenza di preparazione, ma perché non era a conoscenza dell'anamnesi prossima, delle condizioni e delle esigenze del degente, a differenza della LD ci che aveva fatto parte dell'equipe operatoria. Non a caso, quindi, l'as- sistenza diagnostico-terapeutica fu predisposta dal chirurgo PA nel- l'ambito di un organigramma che distribuiva ruoli, funzioni e tempi di intervento del personale medico e paramedico in avvicendamento continuo. Dalla delineata situazione di pericolo e da tale ordine legittimo discen- deva l'obbligo della DU di essere presente o reperibile, obbligo alla quale certamente la stessa venne meno, determinando lo "stato di abbandono" riconducibile nella fattispecie astratta, perché non si portò presso il paziente mentre incalzava la patologia innanzi descritta, sicu- ro sintomo di un peggiorare delle condizioni del AR, alla quale occor- reva porre immediato rimedio,quanto meno per tentare di ridurre i dolori e ricondurre alla normalità tutti i valori clinici alterati, anche sola- mente per il breve lasso di tempo che separava il paziente dall'ormai imminente evento letale.
L'elemento psicologico del reato, consistente nella coscienza e vo- lontà dell'abbandono della persona incapace, la cui sussistenza è stata contestata nel secondo motivo, risulta per contro dalla motivazione della sentenza, che pone in luce il rifiuto dell'imputata di intervenire tempe- stivamente, pur consapevole dello stato di salute del paziente perché ne era stata dettagliatamente informata proprio dall'UR, il quale aveva riferito anche dell'insuccesso dei rimedi terapeutici intanto da lui ap- prestati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese sostenute in questa sede dal- le parti civili AR RA, AN, IE e EL liquidate in complessive L. 1530000, di cui L. 1500000 per onorario di avvocato.
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