Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/1993, n. 290
CASS
Sentenza 30 novembre 1993

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Per l'estrinseca differenza tra il giudizio per l'applicazione di misure di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna in sede penale, trattandosi di una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, articolata sull'utilizzazione di elementi idonei a giustificare il convincimento di sospetta attività di gruppo agente con metodi di tipo mafioso-camorristico.

La norma dell'art. 591 cod. pen. tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale. (Nella fattispecie concernente sanitario che rivestiva la qualifica di assistente con incarico di reperibilità presso una clinica privata che, malgrado l'evidente gravità della patologia del paziente, poi deceduto, anziché intervenire prontamente, per sopperire all'inadeguatezza del medico di guardia, palesata dalla delicatezza del caso, si era limitato a dare per telefono generiche indicazioni ed a suggerire di attendere l'evoluzione del quadro clinico.).

Al giudice chiamato a decidere sull'applicazione di una misura di prevenzione va riconosciuto il potere-dovere in ogni fase del relativo procedimento, di adeguare la motivazione del provvedimento alla situazione concreta ed attuale per una più confacente valutazione della realtà fattuale, correlata alla pericolosità qualificata del proposto, oggetto di contestazione, avvalendosi anche di elementi dal predetto offerti, la cui acquisizione in sede di merito non ha originato censura o doglianza.

Nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione vi è compiutezza della contestazione qualora nell'invito a comparire notificato al proposto venga, in modo espresso, precisata la natura della pericolosità, ben potendosi da questa specificazione desumere la condotta preventivamente tenuta dal soggetto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/1993, n. 290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 290
Data del deposito : 30 novembre 1993

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