Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
038 1 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 99/10680 Cron. 8129 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1276 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 20 settembre 2000 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente. 6 Walter CELENTANO - Consigliere - Giuseppe SALME' rel. -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giuseppe Maria BERRUTI UFFICIO COPIE -> Richiesta copia studio Luigi MACIOCE IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. 300s SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da CA AR, AT AR vedova CA, CA MA, IC RI, EB IU, elettivamente domiciliati a Roma, via CE OL Tosti 19, presso l'avv. Mario Volpe, che li rappresenta e difende in unione con l'avv. Lino Villa, per procura speciale in calce al ricorso ricorrenti
contro
LIRE 2000 LIRE 10000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCILLERIA UFFICIO COPIE CANCELLER 1.35 1.3000 Rilasciata copia regair RI al Sig. VOLPE djn : 12000+3 per dir AT363380 BE138446 IL CANCERMER: 00662381 1589 12000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio- dal Sig. DI FIORE per diritti 3000 676. 2001 il IL CANCELLIERE OR AL, OR NORMA, elettivamente domiciliati a Roma, via Lavinio 31, presso l'avv. Vincenzo Vecchioni, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, in unione con l'avv. GIcarlo Demarchi controricorrenti avverso la sentenza della corte d'appello di Genova del 30 maggio 1998. Sentita la relazione svolta dal cons. Giuseppe Salmé alla pubblica udienza del 20 €0,52 L.1000 settembre 2000; RI sentiti l'avv. Volpe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo. AX412277 Svolgimento del processo €0,52 L.1000 Con atto di citazione notificato il 7 luglio 1989 OL SA, CE RI SA, PI BI e NR IC, proprietari e abitanti di unità immobiliari site in Recco, via Milite ignoto 7, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Genova OR IO e GI BE IO, AX412278 rispettivamente, proprietaria e gestore di un esercizio di pizzeria sito al piano € 0,52 L.1000 RI terra dello stabile indicato, lamentando immissione moleste e dannose di fumi, odori e fuliggine nelle loro proprietà e chiedendo la condanna alla cessazione dei fatti pregiudizievoli e al risarcimento dei danni. AX412279 Il tribunale ha accolto parzialmente le domande, condannando i convenuti, rimasti contumaci, al risarcimento dei danni nella misura di £. 143.550.000. La sentenza, pubblicata 1'8 ottobre 1994, è stata notificata ai convenuti in forma esecutiva, unitamente al precetto, il 28 novembre 1995. 2 Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1995 i IO hanno proposto appello chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, perché privo dell'indicazione della data di comparizione, e, conseguenzialmente, dell'intero giudizio e della sentenza. Nel merito hanno sostenuto che il diritto al risarcimento dei danni era prescritto. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 327, 1° comma c.p.c., ritenendo non applicabile il 2° comma della stessa disposizione, perché i convenuti avevano avuto, comunque, conoscenza del giudizio. La corte d'appello di Genova ha accolto l'impugnazione, dichiarando la nullità degli atti introduttivi e di conseguenza dell'intero giudizio e della sentenza di primo grado. La corte territoriale ha osservato che, l'atto di citazione, pur validamente notificato, era nullo, perché nella copia consegnata ai convenuti era stato indicato (non il giorno, ma) solo il mese (di settembre) e l'anno (1989) in cui sarebbe stata tenuta l'udienza di prima comparizione, in violazione di quanto disposto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. Infatti, l'individuazione della data di comparizione deve potersi operare sulla base dello stesso atto, senza ricorrere a dati extratestuali, non potendo, peraltro, richiedersi ai convenuti un livello di diligenza tale da doversi recare ugualmente presso la cancelleria del tribunale e presenziare a tutte le udienze utili tenutesi nel mese indicato. Quanto all'esistenza del nesso causale tra la rilevata nullità dell'atto di citazione e l'allegata mancata conoscenza del giudizio, la corte d'appello ha affermato che gli appellanti avevano assolto all'onere della prova che incombeva su di loro. Pur essendo stata regolare la notifica dell'atto di citazione, l'evidenza del vizio da cui tale era affetto poteva ingenerare la fondata convinzione dei destinatari che il 3 processo non avrebbe potuto mai nascere o, comunque, che non avrebbe potuto proseguire. Inoltre, non era ipotizzabile un obbligo o un onere di svolgere particolari indagini al riguardo ovvero di nominare un legale al solo scopo di controllare la pendenza del processo. Infine, ha osservato la corte territoriale, nel corso del processo di primo grado, non si erano verificati fatti idonei a rendere i convenuti edotti della pendenza del giudizio. In particolare, non era avvenuta la notifica di uno degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., né si erano verificati altri fatti comunque rilevanti, come un'eventuale corrispondenza tra le parti o i legali, o l'ispezione dei luoghi detenuti dai convenuti da parte del giudice o del c.t.u., che, invece, si era limitato ad accedere agli appartamenti degli attori, per accertarne la diminuzione del valore commerciale, richiamando, per quanto riguarda la determinazione delle cause degli eventi dannosi, la relazione svolta nella precedente fase cautelare. Avverso la sentenza della corte d'appello di Genova IE SA, MA BA vedova SA, MA SA, NR IC e PI BI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Resistono i IO con controricorso. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo, deducendo l'omessa e insufficiente motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 164 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia ritenuto nullo l'atto di citazione omettendo di valutare che: a) la data completa della prima udienza di comparizione era contenuta nell'originale dell'atto di citazione, restituito dopo la notifica agli attori, e che l'ufficiale giudiziario aveva certificato che le copie consegnate per la notifica stessa erano conformi agli originali;
b) pur avendo fatto riserva di proporre querela di falso nei 4 confronti di tale attestazione di conformità, gli appellanti (originari convenuti) non l'avevano proposta;
c) il procuratore delle parti attrici aveva chiesto all'inizio del giudizio di primo grado il rinvio della prima udienza per informare il legale che aveva difeso i convenuti nel procedimento cautelare ante causam della mancata costituzione in giudizio dei convenuti stessi. I ricorrenti sostengono, inoltre, che nel caso di incompleta indicazione della data dell'udienza di prima comparizione non sussiste nullità dell'atto di citazione se la data stessa può essere accertata facendo uso della normale diligenza e che, nella specie, se i convenuti avessero assunto informazioni presso l'ufficio giudiziario indicato nell'atto di citazione loro notificato (e dagli stessi prodotto all'atto della costituzione nel giudizio d'appello), avrebbero facilmente individuato la data effettiva dell'udienza di prima comparizione. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 327, secondo comma c.p.c., sostenendo che gli appellanti non avrebbero fornito la necessaria prova della mancata conoscenza della pendenza del processo, perché anzi tale conoscenza sarebbe dimostrata dalla circostanza che essi avevano ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, dagli stessi prodotto al momento della costituzione in giudizio davanti alla corte d'appello. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti, censurando la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 138 c.p.c., lamentano che nel dispositivo la corte territoriale abbia dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione, mentre tra le parti era pacifico che tale notifica era regolare, discutendosi solo della sussistenza della nullità dell'atto di citazione. 2) Il primo motivo è infondato. 5 L'art. 163 n. 7 c.p.c., dispone che l'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del "giorno" dell'udienza di comparizione, nel senso che l'attore deve indicare "la data" (e cioè il giorno, mese ed anno) di tale udienza, come risulta dalla dizione usata nel successivo art. 164, che sancisce la nullità dell'atto di citazione mancante dell'indicazione “della data dell'udienza di comparizione". All'ipotesi di totale mancanza della data debbono essere assimilate quelle della incompletezza o dell'incertezza, salvo che lo scopo dell'atto non sia egualmente raggiunto perché la parziale omissione o l'errore siano superabili con un minimo di diligenza e di buon senso. Ciò, tuttavia, deve essere possibile sulla base dello stesso contenuto dell'atto, non sussistendo un dovere del destinatario di attivarsi per eliminare le incertezze e per colmare le lacune, utilizzando elementi extratestuali (Cass. n. 3892/2000, 13618/1999, 8696/1998, 9631/1998, 11351/1996, 705/1994, 7999/1991, 3533/1982). Non giova quindi ai ricorrenti richiamare il dato di comune esperienza secondo cui i soggetti ai quali venga notificato un atto di citazione, per individuare la data della effettiva udienza di prima comparizione, debbono recarsi presso l'ufficio giudiziario ed effettuare le opportune ricerche presso i registri di cancelleria, perché comunque tale dato costituirebbe un elemento extratestuale. Né può sostenersi che, in mancanza dell'esperimento della querela di falso, sia irrilevante l'incompletezza (o la mancanza e assoluta incertezza) della data dell'udienza di comparizione che risulti nella sola copia consegnata al destinatario della notificazione. E' orientamento pacifico, infatti, che nel caso di difformità tra l'originale e la copia notificata, al fine di accertare se si sia verificata una decadenza a carico del destinatario della notifica deve darsi A prevalenza alla copia notificata (Cass. n. 2407/1999, 7037/1999, 12575/1995, 10697/1995, 4263/1987, 5580/1985, 6667/1983). In linea generale, peraltro, secondo l'orientamento largamente prevalente (in senso contrario è infatti solo l'isolata cass. n. 12575/1995, secondo cui le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede della verità e della regolarità degli atti ricevuti per procedere alla notifica e, in particolare, non attestano la corrispondenza della copia rispetto all'originale, sicché l'eventuale discordanza fra la copia e l'originale si risolve alla stregua del principio secondo cui la copia prevale sull'originale, senza necessità d'impugnare di falso la relata posta su quest'ultimo), per vincere la forza fidefaciente dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario è necessaria la proposizione di querela di falso, ma l'onere di proporla grava su colui che eccepisce la decadenza del destinatario della notifica dal potere di impugnazione (Cass. n. 614/1999, 157/95, 10697/95, 817/1988, 4263/1987, 6667/1983) e, pertanto, tale onere, nella specie, sarebbe gravato sugli attuali ricorrenti e con, come gli stessi sostengono, sui signori IO, convenuti contumaci e appellanti. 3) E' fondato il secondo motivo. Al fine di ritenere ammissibile l'impugnazione tardiva del contumace, ai sensi dell'art. 327, 2° comma c.p.c., come afferma la stessa sentenza impugnata, non è sufficiente che sia dimostrata la nullità dell'atto di citazione dovendo l'impugnante provare anche che da tale nullità è derivata la mancata conoscenza del processo. La corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della mancata conoscenza del processo sulla base di due concorrenti ordini di considerazioni: da una parte il 7 A vizio dell'atto di citazione era così evidente, anche agli occhi del profano, da ingenerare la convinzione che il processo non potesse nascere o non potesse proseguire;
dall'altra, che dagli atti non era emersa la prova di alcun atto o fatto suscettibile di rendere edotti i convenuti della pendenza del processo. Obbiettano i ricorrenti che invece la conoscenza del processo derivava dalla circostanza che gli attuali controricorrenti avevano regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione e che tale circostanza era idonea a creare la conoscenza della pendenza della lite. Ora, a differenza dei casi di nullità della notificazione della citazione, in cui il vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia della esistenza stessa del giudizio, la prova della mancata conoscenza del processo non può essere desunta dalla nullità stessa della citazione quando la valida notificazione basta per rendere nota alla parte la pendenza del processo e il vizio dell'atto introduttivo non sia di per sé tale da impedire alla parte la conoscenza di tale pendenza (Cass. n. 8504/1995). Argomentando dalla mera gravità del vizio dell'atto introduttivo la corte territoriale finisce invece per obliterare il requisito negativo della mancata conoscenza del processo, il quale richiede positivo riscontro di un vizio dell'atto introduttivo che escluda la conoscenza della pendenza del giudizio. Nella specie, l'incompletezza dell'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione, che dalla legge è considerata causa di nullità e non certo di inesistenza dell'atto, non ha impedito che si verificasse pendenza della lite e la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo ha reso i convenuti edotti di tale pendenza, anche se per esercitare in concreto i propri diritti processuali, si richiedeva da parte loro un'ulteriore attività. 8 L'ulteriore argomentazione (mancanza di prova di atti o fatti che fossero comunque idonei a mettere sull'avviso i convenuti della pendenza del processo) non è d'altra parte sufficiente a sorreggere la decisione, tanto è vero che, nell'economia della motivazione, è utilizzata per rafforzare l'argomento tratto dalla gravità del vizio dell'atto di citazione. 4) Il terzo motivo è, infine, infondato, perché l'effettiva portata della decisione, desumibile non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione, è nel senso che 10000 la corte territoriale ha espressamente ritenuta valida la notificazione dell'atto di 290000 citazione. La dizione usata nella parte dispositiva ("dichiara la nullità della notifica") deve ritenersi quindi frutto di un semplice errore materiale. La sentenza deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la corte rigetta il primo e il terzo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estenбай Il presidente Гоматы вашете CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Septone Civile Depositat...... Heria LLIERE Machi ☑2001 ERE 9 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 9613 APR. 200%ria 4. versate S. 290.000 al no NO (lire p. II Dirigente Arca Servizi (D.ssa Maria Grazia DI LIPPOĮ 11 Responsabile Servicio di Giudiziar (Dr. M. RACCHINI)