Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2014, n. 44017
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le condotte costitutive della fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di figli minori, hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il suo maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché la sussistenza di questo reato per il principio di consunzione, esclude la configurabilità di quello di maltrattamenti in famiglia, che, invece, può ritenersi integrato solo se non vi è una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore a fini di sfruttamento economico e sempre che la condotta illecita è continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stato ricondotta all'art. 600 cod. pen. la condotta degli imputati che avevano obbligato i figli a rubare con modalità sistematica e diuturna, sotto la minaccia di botte e maltrattamenti di varia natura).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2014, n. 44017
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44017
    Data del deposito : 8 aprile 2014

    Testo completo