Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
Le condotte costitutive della fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di figli minori, hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il suo maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché la sussistenza di questo reato per il principio di consunzione, esclude la configurabilità di quello di maltrattamenti in famiglia, che, invece, può ritenersi integrato solo se non vi è una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore a fini di sfruttamento economico e sempre che la condotta illecita è continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stato ricondotta all'art. 600 cod. pen. la condotta degli imputati che avevano obbligato i figli a rubare con modalità sistematica e diuturna, sotto la minaccia di botte e maltrattamenti di varia natura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2014, n. 44017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44017 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 08/04/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 1043
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 23389/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.J. N. IL (OMISSIS) ;
G.S. N. IL (OMISSIS) ;
J.D. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 48/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 19/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti, G.S. - alias D.S. ,
o D. , o D.C. o K. - e J.D. , l'avv.
Caricaterra Nicola, nonché per N.J. , l'avvocato Steri Stefania, i quali tutti hanno concluso riportandosi ai ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2013 la Corte d'Assise d'Appello di Milano confermava la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 23.5.2012, con la quale N.J. , G.S. (alias D. o D.S. , alias D.C. o K. )
e J.D. erano stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui all'art. 61 c.p., n. 11, artt. 110 e 600 c.p. e art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, perché, nella loro qualità la prima di ON e gli altri due di genitori, agendo disgiuntamente e congiuntamente, in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza (consistita in percosse anche mediante l'utilizzo di cinture con fibbie, cavi elettrici bastoni, pietre e forchettoni, cagionando pietose condizioni di vita), approfittando della situazione di inferiorità fisica e psichica dei minori N.L. e N.C. ,
nonché abusando dei poteri derivanti dal rapporto ascendenza con i medesimi, li mantenevano in uno stato di soggezione continuativa, costringendoli a commettere ripetutamente furti in appartamenti, soprattutto nelle città di (OMISSIS) , per poi appropriarsi della relativa refurtiva, con le aggravanti aver commesso il fatto in danno di minori degli anni quattordici loro discendenti e con abuso di relazione di coabitazione (capo a) e dell'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., n. 2, perché, agendo disgiuntamente e congiuntamente in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto di riduzione in schiavitù di cui al capo a), cagionavano al minore N.L. le lesioni personali consistenti in ferite al cuoio capelluto, alle braccia e alle gambe ed in altre parti del corpo di cui rimanevano le corrispondenti cicatrici;
al minore N.C. le lesioni personali,
consistenti in ferite in sede frontale destra, al primo dito della mano sinistra, alle braccia ed in altre parti del corpo e condannati, riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione tra i delitti, operata la riduzione per il rito: N.J. alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione;
G.S. , alias D.S.
, o D.C. , alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione;
J.D. alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione;
oltre alle pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio alle costituite parti civili, con una provvisionale di Euro 10.000,00 ciascuna.
La Corte di merito, in particolare, evidenziava che la decisione del primo giudice di condanna degli imputati, fondantesi sulle reiterate dichiarazioni di N.L. e N.C. , riscontrate dalle dichiarazioni delle figure educative della Comunità ospitante i predetti minori, oltre che dalle individuazioni fotografiche, dai rilievi fotografici delle lesioni presenti sul corpo dei minori, dalle dichiarazioni del medico legale e del medico della struttura comunitaria, dovesse essere integralmente confermata rappresentando il frutto di attenta scrupolosa e condivisibile valutazione del materiale probatorio effettuata dal primo giudice.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati ed in particolare:
2.1. N.J. , a mezzo del suo difensore, lamentando con tre motivi:
- con il primo motivo il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 600 e 582 c.p., non avendo la Corte di merito considerato: il limitato periodo di un mese di permanenza della ricorrente, ON dei minori, accanto a questi ultimi, la giovanissima età dei due bambini e l'ambiente in cui erano vissuti con i genitori, con tutte le suggestioni alle quali potevano essere sottoposti;
che, quantunque la ricorrente avesse nel breve periodo di un mese indirizzato al furto i due nipoti, una soia volta uno di loro (L. ) è stato picchiato con una ciabatta, anche se poi nel corso dell'incidente probatorio il piccolo ha affermato che la ON "pure quando andavo a rubare mi ha picchiato";
che tali dichiarazioni, sono fra l'altro in contrasto con quanto affermato dal fratellino poco più grande, C. , che non ha mai accusato la ON di averlo picchiato, ma solo di non aver difeso lui ed il fratello dai genitori;
che, l'educatrice della comunità protetta nella quale furono inseriti i minori, dott.ssa B.T. , ha evidenziato che "i minori nei primi due giorni modificarono fa versione della loro storia" e a distanza di poco tempo, seguirono le audizioni protette da parte della Polizia del 23.3.2011 e 4.4.2011 su delega del PM, svoltesi alla presenza della dott.ssa M.L. , psicologa;
che in tale contesto, dunque, andava valutata la personalità delle due giovani parti lese, considerato anche il probabile timore di non contraddire la loro interlocutrice nel momento in cui si svolgeva il dialogo, in relazione a quanto evidenziato circa il "mutamento della loro storia" poco dopo l'ingresso in comunità; che è da escludere che l'autrice delle lesioni sia stata la ON, alla quale gli unici rimproveri da poter fare sono quelli di aver spronato i minori (nel breve periodo di circa un mese di convivenza) a rubare e di aver picchiato il piccolo L. con una ciabatta (una sola volta), ma di certo di non aver loro provocato alcuna lesione, sicché non è ipotizzabile un concorso con gli altri imputati;
- con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 572 c.p., atteso che tale ipotesi criminosa è quella più rispondente ai fatti di cui all'imputazione, godendo i bambini di discreti margini di libertà nell'ambito familiare, pur dovendo subire situazioni assai pesanti, specie se rapportate alla loro tenerissima età, quali quelle di dover andare a rubare;
che, tuttavia, in tale contesto non si ravvisa una condizione di integrale asservimento e di esclusiva utilizzazione del minore ai fini del suo futuro sfruttamento che caratterizza, invece, il reato di cui all'art. 600 c.p.; che il piccolo L. nel corso dell'incidente probatorio ebbe a dichiarare che "con la ON non si stava tanto male e che la stessa gli consentiva di giocare"; che il reato di cui all'art. 572 c.p. è il tipico reato abituale, che in tanto può essere ritenuto sussistente in quanto l'azione di sopraffazione della volontà altrui sia ripetuta, senza che però vi sia, come nell'art. 600 c.p., quell'annientamento della volontà e della personalità dell'assoggettato;
- con il terzo motivo, la violazione di legge e il difetto di adeguata motivazione, in relazione all'art. 62 bis c.p., atteso che le attenuanti generiche avrebbero potuto essere concesse, con diminuzione della pena nella massima estensione, tenuto conto del limitato periodo di permanenza accanto ai due nipoti della ricorrente, ma soprattutto tenuto conto delle probabili direttive da altri ricevute alle quali non avrebbe potuto sottrarsi.
2.2 D.C. , G.S. , alias D.S. ,
o D.C. , personalmente, e J.D. , a mezzo del suo difensore, lamentando con tre motivi di ricorso, entrambi:
- con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, atteso che la sentenza impugnata è inficiata da una serie di lacune motivazionali e vizi logico- argomentativi e precisamente: la Corte non ha ritenuto possibile differenziare i contributi di ciascuno degli imputati e muovendo dal presupposto di una pretesa comunanza di intenti degli stessi ha accomunato le posizioni di tutti gli imputati senza reali distinzioni, in definitiva ritenendo che le motivazioni poste a fondamento della condanna di N.J. (ON dei due bambini e vera e propria figura di riferimento della sentenza) legittimassero l'affermazione di colpevolezza anche dei genitori di C. e L. ; che, invece, le posizioni di padre, madre e ON andavano necessariamente distinte già sulla base delle dichiarazioni delle due giovani persone offese;
che la Corte di merito ha compiuto una sbrigativa valutazione "per grandi linee", in cui l'accertamento della responsabilità individuale cede il passo ad una sorta di affermazione di responsabilità collettiva dei familiari;
che il nodo problematico riguarda proprio la credibilità di due bambini che nell'arco di pochi mesi, hanno progressivamente modificato il loro racconto nella direzione implicitamente suggerita dalle domande poste dagli inquirenti e dal primo giudice;
che, in un primo momento, C. e L. non avevano assegnato alcun rilievo alla figura del padre e della madre, ricorrenti, concentrando piuttosto l'attenzione sulla ON paterna, N.J. , laddove nelle dichiarazioni successive il racconto si spostava proprio sui ricorrenti;
che l'involontaria manipolazione del racconto emergeva con forza nella serie di domande e risposte adesive di cui alle trascrizioni del 4.4.2011 e, persino, nell'incidente probatorio, dove il primo giudice non aveva risparmiato interrogazioni suggestive e inopportune formulazioni della frase;
che è scientificamente dimostrato che se incoraggiato e sollecitato a raccontare da persone che esercitino una qualche influenza su di lui, il bambino tende a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende;
che allo scopo di "fugare ogni dubbio ermeneutico", i giudici d'appello hanno rilevato che "i minori hanno reso dichiarazioni anche in sede di incidente probatorio e, dunque, con la piena garanzia del contraddicono", ma tale assunto non spiega le contraddizioni del racconto prima che l'intervento manipolatorio degli inquirenti ne orientasse diversamente il contenuto;
che la Corte di merito, poi, mostra di aderire alla tesi sostenuta dal primo giudice, secondo cui i piccoli avrebbero dapprima valorizzato gli eventi più vicini nel tempo (e, quindi, posto in risalto le percosse inferte dalla ON) e solo in un secondo momento, quando il distacco dalla condizione di disagio familiare si era ormai consolidato, recuperato il ricordo delle violenze più risalenti subite per mano dei genitori, laddove tale impostazione risulta essere un tentativo di giustificare a posteriori le gravi divergenze tra le prime dichiarazioni e quelle rese successivamente;
- con il secondo motivo, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 600 e 572 c.p., per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di riduzione in schiavitù nel reato di maltrattamenti in famiglia. Ed invero, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la configurazione del reato di cui all'art. 600 c.p., bensì quello di cui all'art. 572 c.p., come emerge da quanto narrato dalle stesse persone offese, risultando che i genitori hanno provveduto alle necessità della prole;
che, in particolare, la Corte d'Assise d'Appello ha distorto l'indiscusso dato degli "spazi di libertà" di cui godevano i due ragazzini (non a caso sorpresi su un treno, soli e molto distanti da casa) per elaborare la tesi che C. e L. non avrebbero sfruttato le occasioni per sottrarsi alle asprezze familiari proprio perché terrorizzati dai familiari, omettendo di rilevare, tuttavia, che essi conducevano un'autonoma vita di relazione con "spazi di libertà" che non si esplicavano soltanto al di fuori del campo nomadi, cioè nelle occasioni di possibile sottrazione ai controllo degli adulti, ma anche nei rapporti con gli altri membri della famiglia, imputati compresi, e della comunità di appartenenza;
che dalle dichiarazioni dei bambini emerge un deprecabile quadro di violenze familiari che, tuttavia, non autorizza a ritenere che abbia avuto luogo quel "progetto di annientamento della personalità delle giovanissime parti offese"; che in ogni caso, lo specifico travisamento delle parole del bambino e la più generale tendenza a estrapolare da un flusso di dichiarazioni soltanto i passaggi ritenuti più congruenti con l'ipotesi accusatoria rivelano un erroneo approccio ai fatti di causa;
- con il terzo motivo, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 111 e 624 c.p. per mancanza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, in ordine alla omessa derubricazione nel reato di furto, commesso con determinazione di persona non imputabile;
che tale derubricazione era stata chiesta con l'atto di appello, ma sul punto, la Corte d'Assise d'appello si è, tuttavia, limitata ad osservare che il rilievo della difesa sarebbe privo "di suggestioni perché la condotta accertata travalica di gran lunga la delimitazione di tale figura delittuosa", senza chiarire in realtà le ragioni giustificanti la reiezione dell'assunto difensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Vanno innanzitutto trattate le questioni comuni ai ricorsi dei tre imputati.
1.1 Il primo ed il secondo motivo di ricorso di N.J. , nonché il primo ed il secondo motivo dei ricorsi di D.C. o K.
, alias G.S. , alias D.S. , o D.C.
, e di J.D. , presentano plurimi profili di inammissibilità per violazione della regola dell'autosufficienza del ricorso, laddove richiamano, a sostegno dei rispettivi assunti, le dichiarazioni rese dalle p.o. in sede di sommarie informazioni, ovvero di incidente probatorio, nonché da taluni testi, riportandone stralci o sintesi, senza allegarle integralmente, ovvero inserendole per intero nel testo del ricorso.
Invero, il ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, deve provvedere, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a "scardinare" l'impianto motivazionale della decisione contestata, alla trascrizione nel ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, ovvero all'allegazione di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro assolutamente puntuale e completa, indicazione in modo da non determinare la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma;
ciò in quanto il giudice di legittimità non deve essere costretto alla "ricerca" di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onere di chi impugna e dispone dell'intero incarto processuale mettere la Corte di legittimità in grado di valutare la fondatezza della doglianza (Sez. 6, n. 48451 del 11/12/2012 e Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010). Inoltre, non è sufficiente riportare meri brani selezionati dalle deposizioni dei testi, atteso che, come più volte evidenziato da questa Corte, ove la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani o a sintetizzarne in maniera autonoma il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
1.2 I primi due motivi di tutti e tre i ricorsi degli imputati con varie argomentazioni, in parte estremamente generiche, mettono in discussione l'attendibilità dei minori, parti offese del presente procedimento. All'uopo va richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni queste, che senz'altro non si ravvisano nella sentenza impugnata.
Va premesso in fatto che i piccoli L. e C. furono rinvenuti a bordo di un treno in stato di abbandono ed affidati ad una comunità educativa. Una volta inseriti nella struttura di accoglienza i minori dichiaravano che i genitori e la ON li costringevano a rubare e li minacciavano che se non fossero ritornati con la refurtiva sarebbero stati picchiati, minacce queste spesso concretizzatesi, ad opera del padre, "con tutto quello che aveva in mano" con la cintura, con il bastone della scopa, o con pugni, nonché, ad opera della madre, con i forchettoni e con il mestolo della cucina e in un'occasione con un ferro caldo ai danni di C. e negli ultimi tempi anche ad opera della ON che li picchiava;
nel momento in cui i minori furono trovati si presentavano molto sporchi con cicatrici, lividi e ferite recenti sul corpo (sul cuoio capelluto, sulla fronte vicino all'orecchio), in punti non compatibili con cadute accidentali in stato di profonda frustrazione, timore, disagio soggezione e paura.
La Corte di merito, invero, in ordine alla principale questione sollevata dalla difesa degli imputati circa il "mutamento progressivo della versione dei fatti" da parte dei minori - come attestato dalla educatrice della struttura comunitaria di prima accoglienza, B.T. - che minerebbe in radice l'attendibilità dei propalanti, ha esaminato con rigore tali dichiarazioni, ed ha con ragionamento logico, immune da censure, evidenziato che l'iniziale diversa, reticente, narrazione che i minori hanno offerto è scaturita dalla reale ed intensa situazione di disagio verso il mondo degli adulti che li ha pervasi all'inizio del loro inserimento comunitario, in linea con l'atteggiamento con il quale, invitati e riconoscere nell'album delle fotografie le sembianze dei loro oppressori, dichiaravano di non aver individuato alcuna foto dei loro familiari, giustificando successivamente tale iniziale reticenza con il fatto che il padre li aveva avvisati che se lo avessero denunciato li avrebbe ammazzati;
una volta avviata la relazione di fiducia con le persone che li avevano accolti i piccoli si aprivano ad una narrazione delle loro esperienze in termini di verificata aderenza alla realtà vissuta.
La questione, poi, anch'essa di carattere generale, secondo la quale i minori sarebbero stati destinatari di domande suggestive da parte degli inquirenti con involontaria manipolazione del loro racconto, risulta anch'essa compiutamente, dettagliatamente e senza illogicità affrontata dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che risulta dirimente in proposito il dato che i minori hanno reso le loro dichiarazioni anche nell'incidente probatorio e, dunque, con la piena garanzia del contraddittorio, sicché la difesa ha avuto modo di proporre le richieste e i chiarimenti che ha ritenuto necessario prospettare, ma non sono state evidenziate le eventuali apprezzabili discrepanze narrative, rispetto a quelle ottenute in risposta alle domande degli altri soggetti processuali;
inoltre, anche nell'esame condotto dal giudice il 21.11.2011 la difesa ha avuto modo di esaminare i dichiaranti, ma non ha conseguito risultati diversi da quelli prodotti dall'esame svolto in precedenza.
Per quanto concerne, poi, alcune specifiche dichiarazioni sulle quali - specie le difese dei genitori dei minori - si sono soffermate, dalle quali emergerebbero divergenze tra le dichiarazioni rese dagli stessi minori si osserva che, come già accennato, la mancata integrale allegazione di tali dichiarazioni inibisce qualsiasi valutazione di esse, come riportate o richiamate in ricorso. Altro aspetto di censura è stato in sostanza individuato dai ricorrenti nel fatto che la Corte di merito, invece di dedurre l'inattendibilità dei propalanti, per aver valorizzato in prima battuta il ruolo della ON paterna e solo in un secondo momento quello dei genitori, ha giustificato la diversa versione dell'accaduto con le modalità attraverso le quali opera la capacità di ricordo, in primis rivolta agli eventi più vicini (la presenza della ON dunque) e successivamente a quelli più lontani (il ruolo dei genitori). Tale valutazione del tutto plausibile, lungi dal tradursi in un "espediente" per attenuare le divergenze tra le prime dichiarazioni e quelle rese posteriormente, si presenta immune da vizi, perché fondata su un dato corretto, richiamando peraltro il giudice d'appello, come quello di primo grado, molteplici elementi di riscontro, esterni alle dichiarazioni rese, non seriamente contestati.
1.3. Ulteriore motivo di doglianza comune ai tre imputati è quello relativo alla configurabilità nella fattispecie in esame del delitto di cui all'art. 572 c.p. e non di quello di cui all'art. 600 c.p. oggetto di contestazione ed all'uopo si osserva che ugualmente ineccepibile ed argomentato è il percorso logico- giuridico seguito dalla corte di assise di appello nel ricondurre la condotta degli imputati al paradigma normativo di tale ultimo reato, essendo stati i piccoli N. , così come evidenziato dal primo giudice, ridotti ad una condizione di vita miserrima, ossia ad una condizione del tutto assimilabile alla servitù, siccome obbligati a rubare con modalità sistematica e diuturna, sotto la minaccia di botte e maltrattamenti di varia natura, da parte dei genitori e della ON che profittavano della brutalità dei loro comportamenti e della forza del rapporto di ascendenza, oltre che della naturale inferiorità psicofisica dei minori nei riguardi degli adulti, stretti congiunti. Giova in proposito richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo i quali, il reato di cui all'art. 600 c.p. integra una tipica fattispecie delittuosa multipla, per la cui configurazione occorre, a mente del disposto di cui al comma 1, o l'esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sicché la persona sia ridotta a mera res, oggetto di scambio commerciale, ovvero la riduzione od il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Con l'importante soggiunta, al comma secondo, che la riduzione od il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenze, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, idonei ad indurre quello stato di soggezione rilevante ai fini della sussistenza del reato in questione, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale (Sez. 5, 24/09/2013 n. 44385 ; Sez. 5, n. 2775 del 18/11/2010, Rv. 249257; Sez. 5, 15/06/2012 n. 37638 ; Sez. 5, 15.12.2005, n. 4012 , rv. 233600; Cass., sez. 3, 27.5.2010, n. 24269 , rv. 247704). Nel caso di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuata finalizzata a costringere la vittima a svolgere determinate prestazioni, può essere ottenuto dall'agente alternativamente o congiuntamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, ovvero attraverso l'approfitta mento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o di una situazione di necessità, ovvero ancora mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Ne deriva che, perché sussista la costrizione ad una delle condotte specificamente previste dall'art. 600 c.p., comma 1, nei confronti di un soggetto che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica - in tutta evidenza connaturale alla condizione dei piccoli nomadi, parti offese del presente giudizio, rispetto ai genitori e alla ON- ovvero in una situazione di necessità, è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore, laddove l'uso della violenza o della minaccia, dell'inganno o dell'abuso di autorità, può accompagnarsi o meno al suddetto approfittamento, di cui, anzi, come nel caso in esame, rappresenta il sintomo più evidente, mentre assume il connotato di modalità necessaria della condotta finalizzata alla riduzione o al mantenimento dello stato di soggezione, solo nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (Sez. 5, n. 37638 del 15/06/2012). Nella fattispecie in esame la situazione di soggezione era finalizzata ad indurre le piccole vittime, figli di G.S. (alias D. o D.S. , alias D.C. o K. )
e J.D. e nipoti di N.J. , tutti loro oppressori, a commettere furti in modo da sfruttarne l'attività e veniva posta in essere, anche con atti violenti i cui esiti cicatriziali rinvenuti sul corpo delle vittime ne costituiscono evidente espressione. Qualora oggetto del delitto di cui all'art. 600 c.p., sia un minore, il reato previsto da tale articolo, ravvisandosi a carico di chiunque, ben può configurarsi anche a carico dei genitori che abusino della propria autorità, disponendo dello stesso minore come cosa propria o impiegandolo, come nella fattispecie in esame, nei furti, costringendolo a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, o autorizzi altri a costringerlo;
il riferimento a siffatte situazioni è, in verità, esplicito nel momento in cui l'art. 600 c.p., comma 2, precisa che la riduzione o il mantenimento in condizione di servitù può essere attuata anche con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica. Il concetto di abuso di autorità riconduce, tra gli altri, proprio ai genitori dal momento che, secondo la giurisprudenza (SS.UU. 31 maggio 2000, Bove, sentenza che evidentemente si riferisce alla precedente formulazione dell'art. 600 c.p., ma che è valida ancora oggi con riferimento al punto in discussione), l'abuso di autorità presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.
Nel caso in esame N.L. e N.C. sono divenuti ciascuno oggetto di potere dispositivo dei genitori e nell'ultimo periodo anche della ON, come di dirà innanzi, anch'essa pienamente compartecipe del programma delittuoso di sfruttamento dei minori, avviati all'uopo a commettere furti, mediante soggezione continuativa di essi, attuata anche con violenza.
1.4. Alla luce di quanto detto non può configurarsi nella fattispecie in esame il delitto, invocato da tutti i ricorrenti, di cui all'art. 572 c.p. in luogo di quello di cui all'art. 600 c.p., oggetto di contestazione. Ed invero, le condotte legalmente predeterminate che, alternativamente o congiuntamente, costituiscono la fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tutte in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano per loro natura il maltrattamento del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia (cfr. Cass., sez. 6, 12.12.2006, n. 1090 , L.N.), che può, invece, ritenersi sussistente solo nel caso di assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico, quando la condotta illecita sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali (Sez. 5, 15/06/2012, n. 37638 ; Sez. 5, 17.9.2008, n. 44516 , V., rv.242208). Nella fattispecie in esame, come già ampiamente evidenziato, la condizione dell'asservimento dei piccoli N. ai genitori e alla ON esclude appunto la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p.. 2. Le doglianze specificamente riguardanti la posizione di N.J. sono infondate ed in parte inammissibili.
2.1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente al di là del vizio lamentato, ripropone in questa sede molte delle doglianze svolte in appello, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sollecitando inammissibilmente il giudice di legittimità a formulare valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal giudice d'appello e sostenute dal medesimo con motivazione manifestamente coerente al compendio probatorio disponibile.
Sull'attendibilità dei minori, anche per quanto concerne la posizione di N.J. , la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi ha ampiamente argomentato, considerando, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il limitato periodo in cui i minori sono stati a contatto con la ON, ritenuto comunque, correttamente sufficiente a configurare il suo pieno coinvolgimento con comunanza di intenti e reciproco rafforzamento del proposito criminoso dei genitori dei piccoli nei delitti oggetto di contestazione, stante quanto riferito specificamente da N.L. - secondo cui per ordine della ON ogni giorno doveva andare a rubare, che non aveva possibilità di sottrarsi a tale ordine, che se al ritorno non consegnava o non portava la refurtiva la conseguenza era che veniva picchiato ("mi faceva male, anche se non come i genitori") e che anche quando andava a rubare veniva picchiato - e dal piccolo C. - secondo cui egli e suo fratello venivano picchiati in vario modo in testa, con pugni e con le cinture, in presenza della ON.
I minori in sostanza - ha coerentemente evidenziato la Corte - hanno rappresentato una situazione nella quale entrambi i genitori esercitavano la maggiore oppressione e violenza fisica, mentre la ON più avanti negli anni e assistita ormai da minor vigore si limitava a rifinire l'operazione di continua minacciosa oppressione delle parti offese e, comunque, provvedeva ad accerchiare fisicamente ed emotivamente i piccoli, i quali riconoscevano in lei una persona di rispetto, che li obbligava ad andare a rubare ed assicurava la realizzazione del progetto delittuoso.
Tale valutazione da conto, dunque, della configurabilità nei confronti dell'imputata di entrambe le ipotesi delittuose, anche di quella di lesioni, ricorrendo la stessa alla violenza fisica nei confronti dei minori sebbene con minore intensità per la sua età rispetto ai genitori e risultando pienamente compartecipe comunque dell'attività di violenza svolta dai genitori dei piccoli alla quale assisteva.
2.2. In merito al secondo motivo di ricorso di N.J. si è già detto sub 1.3 e 1.4, laddove il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, con la riduzione della pena nella massima estensione è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito ha confermato la valutazione del primo giudice, secondo cui il riconoscimento delle generiche equivalenti alla recidiva non poteva operare nella massima estensione, in considerazione della speciale gravità e riprovevolezza dei fatti accertati e tale valutazione non è censurabile in questa sede, atteso che in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risultino sufficientemente motivate la soluzione dell'equivalenza e della riduzione della pena, allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p., abbia ritenuto la soluzione prescelta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).
3. Il primo motivo di ricorso di D.C. , G.S.
, alias D.S. , o D.C. , personalmente, e J.D.
, è infondato ed in parte inammissibile per gli aspetti già innanzi evidenziati sub 1.1 e 1.2..
La doglianza relativa alla mancata diversificazione delle posizioni degli imputati risulta destituita di fondamento, atteso che come già evidenziato per la posizione di N.J. , la Corte di merito ha compiutamente descritto innanzitutto il ruolo della ON rispetto a quello dei genitori, diversificando la pena dei predetti, circostanza questa che già in sè smentisce l'assunto dei ricorrenti. La Corte, poi, ha ricavato dalle dichiarazioni dei minori come i genitori fossero i principali protagonisti della condotta oppressiva loro ascritta ed ha richiamato, nel corpo delle sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le dichiarazioni più importanti, sia di C. che di L. relative all'attività di costrizione ai furti, compiuta sia dal padre, che specificamente dalla madre, nei loro confronti mediante ignobili atti di violenza, con l'utilizzo di vari strumenti (da parte del padre "con tutto quello che aveva in mano" con la cintura, con il bastone della scopa, o con pugni, ad opera della madre, con i forchettoni e con il mestolo della cucina e in un'occasione con un ferro caldo ai danni di C. ). In tale contesto la Corte di merito, lungi dal valutare "per grandi linee" la responsabilità dei due imputati, correttamente non ha ritenuto di differenziare ruoli e pene di essi, figurando i due genitori come un "blocco unitario" nell'attività di mantenimento in stato di soggezione continua dei due figli e nell'inflizione ad essi delle violenze "con ogni mezzo" avuto a disposizione.
3.1. Sull'attendibilità dei minori, così come sulla inconfigurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 572 c.p., si è già detto sub 1.2, 1.3, 1.4. Resta da valutare la doglianza proposta dai ricorrenti circa l'omessa derubricazione del reato ascritto loro ascritto al capo a) in quello di cui agli artt. 111 e 624 c.p.. Anche qui la Corte di merito, del tutto correttamente, ha escluso la ravvisabilità di tale ipotesi, risultando dirimente il fatto che lo stato di riduzione in servitù attuato nei confronti dei minori da parte degli imputati e l'indubbio protrarsi di tale stato "travalica di gran lunga" la figura delittuosa del reato di furto commesso con determinazione di persona non imputabile.
4. Tutti i ricorsi, pertanto, vanno rigettati e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014