Sentenza 30 aprile 2019
Massime • 1
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del soggetto obbligato che modifichi arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione oltre i giorni assegnati e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative occasionali ed estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell'assegno su cui l'altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori.
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- 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: che cos'è il reato previsto dall' art. 570 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la famiglia ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2019, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2019 |
Testo completo
418-2020 In caso di diffusione del presente proveer cato omotiers le gli altri dati i 62 a nora anio: dige. 09/10 ☐ disposio d'ufficio Qa richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ☑ imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da AN MO · Presidente - Sent. n. sez. 746/19 Mirella Agliastro - Relatore- UP - 30/04/2019 R.G.N. 07572/2019 Ersilia Calvanese Ercole Aprile Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G.V. avverso la sentenza del 08/10/2018 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 08/10/2018, confermava la sentenza del Tribunale di Isernia in composizione monocratica del 14/09/2017 emessa nei confronti di G.V. imputato del reato di cui all'art. 570 comma 1 e 2 n. 2 cod. pen., commesso in Isernia dal marzo 2008 al luglio 2011, con la quale previa concessione delle circostanze attenuanti - generiche il suddetto era stato condannato alla pena di giorni quaranta di reclusione ed euro 200,00 di multa. La persona offesa, costituitasi parte civile, nel confermare il mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno mensile da parte dell'imputato, riferiva di essere stata aiutata, oltre che dai genitori, anche dal datore di lavoro che le anticipava la corresponsione dello stipendio e la accompagnava alcune volte al banco alimentare della Caritas. Il figlio maggiore, escusso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., riferiva di frequentare regolarmente il proprio padre che si interessava della sua vita, impegnatosi anche a trovargli un'attività lavorativa.
2. Ricorre per cassazione G.V. per il tramite del proprio difensore di fiducia per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. aveva vissuto una situazione economica precaria e solo1) il G.V. dall'ottobre 2010 era divenuto titolare di impresa individuale. L'appellante aveva fornito la prova che a causa di un'azione giudiziaria promossa dalla ex moglie aveva visto pignorarsi il proprio stipendio al punto tale da non potere versare l'assegno di mantenimento. La Corte di appello di Campobasso ha tenuto conto soltanto della dichiarazione della parte offesa e non del contributo dichiarativo del figlio M. che aveva parlato della vicinanza dimostrata dal padre anche per lunghi periodi, trasferendosi nella sua abitazione anche quando questi si era rifatto una vita, aveva continuato ad avere con il genitore assidua frequentazione personale;
il genitore gli aveva trovato un lavoro a tempo indeterminato. 2) illegittimamente è stato ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 570 cod. pen., nonché l'elemento soggettivo, nonostante la prova dell'impossibilità del G.V. di adempiere alle proprie obbligazioni essendogli stato pignorato lo stipendio. Fino agli inizi del 2008 il G.V. era riuscito a garantire il mantenimento dei figli minori stabilito in euro 310,00 mensili. Il proprio stipendio era stato vincolato per un quinto per un credito INPS per un altro quinto per cessione volontaria e per il rimanente 35% era stato pignorato su autorizzazione del presidente del Tribunale di Isernia. Nel complesso proprio stipendio era stato pignorato per oltre il 60%, mentre nel frattempo l'azienda da cui dipendeva era stata dichiarata fallita. G.V.3) illegittimamente non è stata concessa a la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in violazione degli artt. 53, 58, 59, e 60 della legge 689/81, richiedendosi previamente la riduzione della entità della pena nella misura minima di giorni 15 di reclusione ed euro 100,00 di multa, in modo da raggiungere, in via di conversione, la somma di finale di euro 1.555,00 (in 2 . . . ragione di euro 97,00 per ogni giorno di reclusione indicato nella pena) da corrispondere in rate mensili. 4) illegittimamente non è stata dichiarata la prescrizione del reato. Il reato si è sarebbe prescritto, secondo il ricorrente, al 01/01/2019 poiché i fatti sono stati contestati tra marzo 2008 e luglio 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato perché propone censure espresse con i motivi di appello, sulla base di elementi di natura fattuale (non scrutinabili in questa sede), avuto riguardo alla completezza e logicità della decisione affermativa della colpevolezza del ricorrente (nell'ambito di una lettura unitaria di entrambe le decisioni di merito) in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno dei figli minori all'epoca della commissione del fatto, ed alla capacità contributiva dell'imputato, colpevolezza fondata sul piano probatorio sulle - dichiarazioni rese dalla persona offesa circa il protratto mancato adempimento degli obblighi, nei confronti dei figli e sulle dichiarazioni dello stesso imputato che ha ammesso la mancata corresponsione dell'assegno dovuto per un periodo di tempo, corrispondente alla sue minori entrate;
le censure avanzate peraltro contrastano con la pacifica giurisprudenza di questa Corte alla stregua della quale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza;
ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provvedano in via sussidiaria altri soggetti. (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, P.C. in proc. S., Rv. 261871- 01). Sulla base di quanto rilevato appaiono ininfluenti le ulteriori deduzioni, parimenti articolate in fatto, sulla circostanza che altre persone abbiano provveduto al mantenimento dei minori, quali nel caso di specie i nonni e la Caritas, e sulle allegate difficoltà economiche, che non elidono l'elemento psicologico del reato o assurgono di per sé a scriminante della condotta illecita fino a che non sia comprovato un vero e proprio stato di indigenza economica, non volontariamente cagionata, del soggetto obbligato.
2. Questa Corte ritiene, al riguardo, che, per escludere la responsabilità penale, l'obbligato deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità ad adempiere l'onere contributivo impostogli, con riferimento al periodo in 3 contestazione, e cioè deve versare in situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto ed incombe sull'interessato l'onere nel caso di specie non 1 soddisfatto di allegare gli elementi da cui possa desumersi tale impossibilità: la - nozione di "mezzi di sussistenza" va identificata in ciò che è indispensabile alla vita del beneficiario, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto (Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, Rv. 253908; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242855; Sez. 6, n. 27851 del 10/04/2001, n. mass.). Inoltre, la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha affermato il principio che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza. E, nel caso in esame, se pure il ricorrente si sia adoperato per mostrare un costante interesse per i bisogni dei figli, senza però versare alla p.c. l'assegno stabilito dal giudice civile, ciò costituisce elemento sintomatico di una certa capacità economica perdurante nel tempo, che si pone in contrasto con l'assunto difensivo. Il reato appare provato anche sul piano soggettivo poiché al dato oggettivo dell'omesso versamento si aggiunge la componente di essersi sottratto al versamento dei mezzi di sussistenza, essendo perfettamente a conoscenza del provvedimento giudiziale dell'obbligo di versamento a suo carico.
3. La ragione di una giurisprudenza di legittimità così intransigente risiede nel fatto che nei processi di separazione e di divorzio, il giudice deve regolamentare i doveri dei genitori nei confronti dei figli, ribadendo quanto previsto nell'art. 148 cod. civ., secondo cui entrambi i genitori sono chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenere i figli in proporzione alla rispettive sostanze e capacità economiche, sicché l'inadempimento rispetto al pagamento dell'assegno così stabilito, finisce necessariamente per incidere sui mezzi di sussistenza del figlio minore, perché viene meno quell'equilibrio alla contribuzione posto a carico di ciascun genitore da parte del giudice civile, con cui si assicura il mantenimento dei discendenti. L'obbligato infatti non può arbitrariamente mutare il contenuto dell'obbligo con condotte che lo stesso ritiene equivalenti (ospitando i figli nella propria casa oltre i giorni assegnati e provvedendo, in quel tempo, ai loro bisogni) condotte che possono essere occasionali ed estemporanee e in quanto tali non possono compensare le somme dovute su cui fare affidamento per i bisogni primari.
4. Alla luce dei principi sopra esposti, i primi due motivi di ricorso, sostanzialmente reiterativi di analoghe deduzioni avanzate in sede di appello, si appalesano aspecifici e palesemente infondati, sia con riferimento allaC attendibilità della p.c. il cui racconto non viene ad essere smentito dalle dichiarazioni del figlio M. (il quale, pur non avendo mai smesso di frequentare il padre, non è stato in grado di riferire nulla sul versamento o meno dell'assegno mensile, non essendone mai stato a conoscenza), sia sulla dedotta assoluta impossibilità ad adempiere in quanto, nonostante le decurtazioni dello stipendio per pregressi debiti contratti, il ricorrente ha fatto fronte alle personali esigenze di vita, al pagamento di affitto e si è creato un nuovo nucleo familiare, sia infine per l'inerzia di non avere mai chiesto al giudice civile un ridimensionamento dell'entità del contributo da erogare, facendo presenti le mutate condizioni economiche, nel periodo in contestazione.
5. Del pari, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione degli artt. 53, 58 e 59 legge n. 689/1981 e carenza di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria prevista dalla legge n. 689/1981. Preliminarmente, veniva richiesta al giudice dell'appello la riduzione della entità della pena, da giorni 40 di reclusione ed euro 200 di multa, alla misura minima di giorni 15 di reclusione ed euro 100,00 di multa, da convertire nella somma finale di euro 1.555,00 che poteva essere corrisposta in dieci rate mensili. Va rilevato al riguardo che nulla è stato argomentato sulla specificità della chiesta riduzione della già mite pena in seno al motivo contenuto nell'appello, che costituiva la condizione per la sua trattazione da parte del giudice (e quindi per denunciare in questa sede l'omessa valutazione): in entrambi gli atti impugnativi il ricorrente si è limitato a reiterare che "la pena andava irrogata nella misura dei minimi edittali, almeno per la pena detentiva, in considerazione delle modalità di svolgimento del fatto e della sua scarsa offensività penale" (p. 16 ric. app. e p.13 ric. cass). La Corte d'appello ha implicitamente rigettato il motivo, avendo sostenuto che "il trattamento sanzionatorio è stato operato in conformità dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.", ritenendo evidentemente che non emergessero elementi favorevoli che giustificassero l'ulteriore riduzione della pena. Conseguentemente, non è stato presa in considerazione la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/81 nella misura richiesta. In questa sede, reiterando il medesimo motivo proposto in appello, esso si connota per aspecificità. Vale infatti precisare che quando il vizio di motivazione dedotto è inammissibile, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine a istanze improponibili per tardività, genericità o manifesta infondatezza (tra le 5 tante, Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261423; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
6. In ordine al quarto motivo, va rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata, come nel caso di specie, in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello del 08/10/2018 (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). L'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/04/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore AN MO Mirella Agliastro Агори DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 9 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio 6