Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2015, n. 16374
CASS
Sentenza 20 marzo 2015

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In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, ostativa alla concessione del beneficio, sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, sebbene non vincolante per il giudice, deve tuttavia formare oggetto di specifico vaglio da parte del medesimo, con la conseguenza che l'omissione di tale doveroso scrutinio comporta la nullità del provvedimento di concessione di benefici.

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  • 1Art. 54
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Emergenza Covid-19 e ordinamento penitenziario: le novità del d.l. n. 28/2020
    https://dirittopenaleuomo.org/ · 6 maggio 2020

    Fascicolo 5/2020 Allo scopo di arginare il recente fenomeno delle scarcerazioni di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ristretti nel carceri italiane, è stato emanato il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, il quale introduce, tra l'altro, alcune modifiche e limitazioni riguardanti la disciplina della detenzione domiciliare e dei permessi. Pubblichiamo qui il testo integrale del decreto (per leggere il quale, clicca su “apri allegato”) unitamente a una prima scheda di analisi delle novità introdotte dallo stesso in materia di ordinamento penitenziario. La redazione *** 1. Tra le molteplici misure urgenti e transitorie recentemente adottate nel settore penitenziario per il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2015, n. 16374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16374
Data del deposito : 20 marzo 2015

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