Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, ostativa alla concessione del beneficio, sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, sebbene non vincolante per il giudice, deve tuttavia formare oggetto di specifico vaglio da parte del medesimo, con la conseguenza che l'omissione di tale doveroso scrutinio comporta la nullità del provvedimento di concessione di benefici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2015, n. 16374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 791
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 29981/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
GG BE, N. IL 10/10/1963;
avverso l'ordinanza n. 250/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO, del 14/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
RILEVA
1. - Con ordinanza, Delib. 14 maggio 2014 e depositata il 15 maggio 2014, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha applicato al condannato (agli arresti domiciliari in executivis) RI ER la detenzione domiciliare, motivando che "l'imminentissimo fine pena consigliala la stabilizzazione della misura". 2. - Il procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte territoriale, in persona della Dott.ssa Montanaro Pina, sostituto procuratore della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto, recante la data del 28 maggio 2014, denunziando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, sotto il profilo della omessa considerazione della informativa della Direzione distrettuale antimafia, in sede, del 9 maggio 2014, recante la segnalazione del collegamento del condannato colla criminalità organizzata per effetto del radicamento del RI nella omonima consorteria di tipo mafioso.
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La comunicazione del procuratore distrettuale o del procuratore nazionale antimafia, prescritta dall'art.
4-bis ord. pen., comma 3- bis, sebbene non vincolante per il giudice (così, da ultimo, ex plurimis Sez. 1, n. 49130 del 16/05/2013, Spiritoso, Rv. 258413), deve, tuttavia, formare oggetto di specifico vaglio del Tribunale di sorveglianza.
L'esclusione dei collegamenti colla criminalità organizzata ovvero l'assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza dei ridetti collegamenti costituiscono, infatti, nei casi rispettivamente stabiliti nei commi 1-bis e 1-ter del ridetto articolo, requisito imprescindibile per la applicazione delle misure alternative. La omissione del doveroso scrutinio in proposito comporta la nullità del provvedimento (cfr., con riferimento al caso opposto del diniego della misura sulla base della mera presa di atto della comunicazione del Pubblico Ministero antimafia della permanenza dei collegamenti colla criminalità organizzata, Sez. 1, n. 1259 del 15/03/1994, Meles, Rv. 199407).
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Taranto.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015