Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E BONI ALTRA TASSA REPUBBLICA ITALIA 15 Leage 6 marzo 1987 n.74) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Моливок солла Composta dagli In.mi gg.ri Madis del count R.G.N. 12036/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - Dott Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron.3852 Dott Donato PLENTEDA Consigliere - Rep. Ud. 24/09/2002 Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI 15, presso l'avvocato GIORGIO TIRELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO MONTISCI, SE LONGHEU, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LO IA;
intimata avverso il decreto della Corte d'Appello di CAGLIARI, उ 05/05/99/ NC 4/99 Reg. Ric.). depositato il 05/05/99 - 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1694 udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Renato 1 RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il sig. SE SE, separato consensualmente dalla moglie sig.ra EF FA sin dal 9 giugno 1990 con ricorso depositato il 21 settembre 1998 chie- se al tribunale di Oristano la modifica delle condizio- ni convenute all'atto della separazione ed, in partico- lare, l'esclusione dell'obbligo di mantenimento del fi- glio DR, a partire dal momento in cui questi si era reso economicamente autonomo dalla madre, e della fi- glia MA UR a partire dal giorno della domanda;
in subordine chiese che l'assegno di mantenimento mensile di £.
1.000.000 fosse ridotto in relazione all'intervenuta diminuzione del suo reddito. La sig.ra FA ed i suoi due figli resistettero al ricorso, ed il tribunale, con decreto in data 24 no- vembre 1998, lo respinse. La corte d'appello di Cagliari, investita del gra- vame proposto dal sig. SE, con decreto depositato il い 5 maggio 1999 confermò la decisione di primo grado. Ri- tenne, infatti, che correttamente fosse stata dichiara- ta inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ot- 2 tenere la riduzione di somme dovute a fronte di diritti della controparte già maturati da epoca precedente;
e, quanto al merito, osservò che né il ritardo della fi- glia MA UR nel completare il proprio corso di studi e nell'acquisire l'indipendenza economica, né la cessazione per limiti di età del rapporto d'impiego la- vorativo di cui era titolare l'attore potevano conside- rarsi eventi sopravvenuti ed imprevedibili dei quali già non si fosse tenuto conto quando era stato inizial- mente pattuito l'assegno che il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie separata. Per la cassazione di tale provvedimento il sig. Se- chi ha proposto ricorso articolato in tre motivi. L'intimata non si è costituita in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente si duole dell'affermazione contenuta nell'impugnato decre- to secondo cui sarebbe inammissibile la domanda di ri- duzione dell'assegno di mantenimento per periodi ante- cedenti alla proposizione della domanda medesima. Insi- ste invece, nel sostenere che, una volta acquisita dal figlio DR l'indipendenza economica, l'indicata ob- bligazione di pagamento è da ritenersi per ciò stesso estinta.
2. La doglianza è infondata. 3 L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mante- nimento trova il proprio fondamento giuridico e la pro- pria configurazione anche quantitativa, in casi come questio, nella convenzione di separazione consensuale dei coniugi. Ha dunque base negoziale e conserva vigo- re, come in via di principio accade per ogni obbliga- zione, fin quando non intervenga un diverso accordo O un atto del giudice idoneo ad estinguerne o a modifi- carne la portata e gli effetti. Un tale intervento giu- diziale può certamente essere invocato da chi vi ha in- teresse, ricorrendo i presupposti dell'art. 155, ult. comma, C.C.; ma, fin quando siffatto provvedimento non venga richiesto, e la richiesta non conduca ad una mo- difica delle condizioni di separazione, è naturale che l'originaria convenzione continui ad operare e che i diritti in base ad essa maturati dall'altro coniuge non possano essere messi retroattivamente nel nulla. E' chiaro, in altri termini (come anche la più at- tenta dottrina non ha mancato di rilevare), che la par- te la quale ritenga di aver titolo per un mutamento delle condizioni pattuite in sede di separazione ha l'onere di proporre la relativa domanda non appena ne sussistano le condizioni, non essendovi ragione per tu- telare la sua eventuale inerzia o negligenza al riguar- do. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della corte d'appello nella parte in cui ha tenuto fermo l'obbligo del padre di contribuire al man- tenimento del figlio DR, ad onta del fatto che que- sti già nel maggio 1996 aveva iniziato proficuamente a lavorare rendendosi economicamente autonomo. Da quella data il ricorrente afferma di aver cessato di corri- spondere alla moglie separata la quota di mantenimento relativa al figlio, e siffatto obbligo di contribuzione non avrebbe potuto risorgere sol perché, ad oltre due anni di distanza, lo stesso DR si era dimesso dall'impiego tornando a vivere con la madre. Il terzo motivo di ricorso ripropone invece la te- si, già sostenuta dalla difesa del sig. SE nel giu- dizio di merito, secondo cui il protrarsi oltre misura della durata degli studi universitari della figlia Ma- ria UR avrebbe giustificato il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di lei. Entrambi tali censure risultano inammissibili per- ché, nei termini in cui sono formulate, per alcuni aspetti appaiono estranee al nucleo della decisione as- sunta dal giudice di merito e, per altri aspetti, non sono riconducibili ad alcuno dei motivi di ricorso ipo- tizzati dall'art. 360 c.p.c. A quest'ultimo riguardo, va anzitutto rilevato che il ricorrente assume di voler denunciare la violazione di norme -di diritto in particolare degli gli artt. 147, 148 e 155 c.c. ma in effetti prospetta argomenti che implicano valutazioni di mero fatto о che, comun- que, ricadono nell'area dagli apprezzamenti rimessi al giudice di merito e non sono suscettibili di riesame ad opera della corte di cassazione, se non per eventuali omissioni, insufficienze o insanabili vizi logici della motivazione ai sensi del n°5 del citato art. 360. Vizi di motivazione che però, in questo caso, non sono stati dedotti, avendo il ricorrente - come già detto - inteso espressamente denunciare solo presunti errores in iudi- cando, come tali ricadenti nella diversa previsione del n° 3 del medesimo art. 360. La difesa del sig. SE, in particolare, premesso che l'obbligo di mantenimento del figlio DR sarebbe venuto meno a seguito dell'assunzione, da parte di quest'ultimo, di un incarico lavorativo remunerato, si sofferma particolarmente sulla questione se le succes- sive dimissioni dal lavoro da parte del figlio potesse- ro p meno comportare la reviviscenza del precedente ob- bligo di mantenimento. Individua quindi il preteso er- rore di diritto dell'impugnato provvedimento nel non aver considerato che l'obbligazione, ormai estinta, non poteva riprendere vigore in conseguenza di una decisio- ne unilaterale dell'interessato. La questione, in que- sti termini, non risulta però essere stata affatto af- frontata dalla corte d'appello, mentre il tribunale (come si deduce dalla stessa narrativa del ricorso per cassazione) aveva considerato irrilevante la circostan- za che il giovane DR si fosse dimesso dal lavoro in precedenza svolto, perché aveva reputato quel lavoro inadeguato allo status sociale della sua famiglia e dunque, neppur da principio, idoneo a far cessare l'obbligo di mantenimento dei genitori. Questo specifico punto della pronuncia di primo grado implicitamente fatto proprio dalla corte - non è d'appello nel decreto di reiezione del gravame in alcun modo toccato dalle osservazioni critiche del ricorrente, il quale si limita in proposito ad afferma- re che il figlio aveva iniziato a lavorare "proficuamente". Ma ciò, da un lato, non basta certo a scalzare le contrarie opinioni manifestate dal tribuna- le e condivise dalla corte d'appello, d'altro lato evi- dentemente comporta un tipo di censura che nulla ha а che fare con pretesi errori di diritto, affondando in- vece in valutazioni di fatto che rientrano nell'esclusiva competenza del giudice di merito. Di talché perdono qualsiasi rilievo anche le consi- . 7 derazioni sulla impossibilità che l'obbligo di manteni- mento eventualmente riviva dopo essere venuto meno: perche appunto nel giudizio di merito si è accertato che elsso non era affatto venuto meno, e tale accerta- mento non è stato censurato con mezzi idonei in questa sede. Del pari inammissibili sono le doglianze riguardan- ti l'obbligo del padre di partecipare al mantenimento della figlia MA UR, giacché esse indiscutibilmen- te non riguardano profili di diritto, bensì valutazioni di mero fatto - quali la ragionevolezza del tempo da - del tuttocolei impiegato per il suo corso di studi precluse in questa sede.
4. Il ricorso deve esser perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, non essendosi l'intimata qui costi- tuita.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, il 24 settembre 2002. Il Consigliere estensore (Renato Rordorf)다 Il Presidente (Rosario De Musis)"Abel mis 8 8/0 6 E R E L L E C N A C L I 3 l 0 0 2 . j B E F 5 - D p u l a r a D ☐ M o E d R n e E I m C o R C E C N A C L I ESENTE DALL'IMPOSTA O BOLLO, DI REGISTRO ++ DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1997 7711