Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.
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1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2014, n. 53607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53607 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/11/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1854
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 22485/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D. N. IL (OMISSIS) ;
nei confronti di:
S.V. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 18852/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 26/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. Rossi Alberini Flavio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del ricorso, avv. Iaromolo Sandra che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.09.2013 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha dichiarato n.l.p. (perché il fatto non sussisterei confronti di S.V. , imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua qualità di genitore, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore M. , omettendo di versare/versando parzialmente il contributo mensile per il suo mantenimento, l'istruzione e l'educazione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile costituita C.D. , denunziando violazione dell'art. 570 c.p. in relazione alla erronea motivazione posta alla base della decisione liberatoria, che non ha ravvisato la determinazione dello stato di bisogno in capo alla minore valorizzando il sostegno economico della madre.
3. Nell'interesse dell'imputato S.V. è stata prodotta memoria difensiva con la quale si deduce la genericità ed infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. È consolidato orientamento di legittimità quello secondo il quale, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007 Rv. 236619 Cerasa) e che entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639). 4. È, pertanto, incorsa in violazione della norma incriminatrice la sentenza impugnata,che ha escluso la sua ricorrenza nella specie in ragione della mancata determinazione, a seguito della omessa contribuzione dell'imputato, dello stato di bisogno della figlia minore, valorizzandosi a tal riguardo la contribuzione resa dalla madre.
5. Si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al GUP del Tribunale di Roma per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014