Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la divulgazione della notizia lesiva della altrui reputazione sia avvenuta su quotidiani a diffusione solamente locale, l'elemento della comunicazione a più persone della notizia diffamatoria relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi in re ipsa, poiché la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore facilità e si rivolge specificamente alla sfera dei consociati tra i quali è destinata a creare il discredito sociale.
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Commentario • 1
- 1. Dire la verità non costituisce diffamazione (Cass. civ., sent. 22600/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2018
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza). Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22600/13; depositata il 3 ottobre 2013 (..) Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nell'azione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11420 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
т REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLITA I NO LA CORTE SUPRAFR A DI SSA LONE Oggetto Responsabilità civile da SEZIONE TERZA CIVILE diffamazione a mezzo stampa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 50/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 29028 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep.3011 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere · Ud. 13/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. Sole Soly DERLINDATI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti € 155 # 1 AGO. 2002. VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VANIA IL CANCELLIERE ROMANO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SCANZANO, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio Fi CORRADO, elettivamente domiciliato dal Sig. ZANICHELLI in ROMA per diritti €7,55 1 AGO. 2002™ VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato FRANCO IL CANCELLIERE SALVUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato PAO LO FRATI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA 2002 controricorrente 432 avversO la sentenza n. 433/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 2 civile emessa il 30/4/99, deposita ta il 12/05/99; RG.1159/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato VANIA ROMANO;
udito l'Avvocato FRANCO SALVUCCI;
udito il P.M. in person a del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del maggio 1994 RA ZA, curatore del fallimento della società Ceramica Grespar- ma spa, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma l'amministratore unico della società fallita Lui- gi AT per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni dello stesso pub- blicate in vari articoli di stampa, che asseriva essere di contenuto diffamatorio. Il convenuto si difendeva assumendo che i fatti, dichiarati alla stampa e denunciati anche dall'autorità giudiziaria, corrispondevano al vero. L'adito tribunale accoglieva la domanda e condanna- va il convenuto ai danni, equitativamente liquidati in trenta milioni di lire, ravvisando la diffamazione in на 2 з pregiudizio del curatore fallimentare in due articoli pubblicati su due quotidiani della città, relativi ad episodi, recanti discredito all'attore, dei quali il convenuto non aveva dimostrato la veridicità e la cui diffusione non era giustificata dalla esimente del di- ritto di cronaca. La impugnazione del soccombente, che riproponeva il tema della verità dei fatti e del legittimo esercizio del suo diritto di critica, era rigettata dalla Corte di appello di Bologna co n sentenza pubblicata il 12.5.1999. I giudici di appello -premessa la distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica, questo anche soggetto al limite della verità oggettiva dei presuppo- sti da cui muove, seppure inteso con il minore rigore rispetto a quello che l'oggettività dei fatti deve pre- sentare in tema di esercizio del diritto di cronaca- consideravano che i due articoli contenevano una espo- sizione di fatti piuttosto che una espressa valutazione degli stessi;
che alcune delle notizie integravano la chiara denuncia di un preordinato disegno persecutorio in danno del curatore;
che altra notizia era priva di qualsiasi fondamento e volta soltanto a creare un col- legamento tra un fatto vero ed una inesistente viola- zione di legge;
che, nel generale contesto emerso, an- 3 che le distorsioni della realtà storica, che isolata- mente considerate avrebbero potuto non assumere valenza diffamatoria, costituivano comportamenti preordinati allo scopo di danneggiare la persona dello ZA in quanto non riconducibili all'ufficio di curatore;
che, nella fattispecie, il cattivo esercizio del dirit- to di cronaca, consistente nell'affermazione di fatti e circostanze non corrispondenti al vero, si associava al cattivo esercizio del diritto di critica, con il risul' tato finale che la comunicazione giornalistica veniva ad assumere il significato preciso di una serie di abu- si che lo ZA aveva compiuto con finalità del tutto illecite. Per la cassazione della sentenza GI AT ha proposto ricorso in base a quattro motivi, cui resi- ste con controricorso RA ZA. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione della norma di cui all'art. 342 c.p. e dei principi relativi al giudizio di appello nonché il vizio di motivazione della impugnata senten- za. Assume in proposito che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a condividere acriticamente la sen- 4 tenza di primo grado, sottraendosi al compito di riesa- minare le questioni dedotte col mezzo di gravame e di valutarne le relative implicazioni, con specifico rife- rimento: all'esame del provvedimento di archiviazione relativo a querela proposta dallo ZA;
alla ri- costruzione dei fatti operata dal tribunale;
alla non estraneità del curatore all'inserimento di clausola onerosa per il fallimento nel decreto di trasferimento dello stabilimento;
alla costante visibilità della fos- sa di smaltimento dei rifiuti;
alle modalità di gestio- ne del deposito dei fondi;
alle vicende giudiziarie pe- nali dalle quali esso ricorrente era stato assolto;
al- la indebita rilevanza attribuita dal tribunale alla cattiva fama della discarica. La censura è del tutto infondata. La Corte di merito, procedendo al duplice esame delle questioni sulla veridicità oggettiva dei fatti e sulla loro implicita portata critica, ha sottoposto a riesame tutte le questioni devolute al giudice di ap- pello, in approfondita valutazione dei rilievi esposti dall'appellante, siccome è dato riscontrare dalla let- tura della sentenza impugnata in ordine ai precedenti provvedimenti civili del tribunale di Parma (pag. 19), al provvedimento di archiviazione (pagg. 19-20), alla ricostruzione dei fatti (pagg. 20-21), alla pretesa im- 5 ги з putazione del decreto di trasferimento (pag. 20), al tema della discarica abusiva (pag. 21 e pag. 24), alla gestione dei fondi (pag. 26), alle vicende penali ri- soltesi con il proscioglimento (pag. 20). Nei limiti del devoluto, pertanto, l'indagine di secondo grado ha preso in esame tutte le questioni pro- poste in motivazione adeguata, rispetto alla quale, nel resto, il mezzo di doglianza sostanzialmente si risolve nella inammissibile richiesta di una valutazione dcl materiale probatorio secondo criteri diversi da quelli, logici e coerenti, esposti nella impugnata sentenza. Con il secondo motivo di impugnazione -deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 31 e segg. della legge fallimentare nonché, sotto profilo diverso da quello di cui al primo motivo, il difetto di motiva- zione della sentenza- il ricorrente deduce che il giu- dice di merito in base ai doveri ed al grado di dili- genza che la legge impone al curatore fallimentare, non avrebbe dovuto ritenere legittimo il comportamento del- lo ZA in ordine ai fatti da esso istante denun- ciati, la cui divulgazione col mezzo della stampa dove- va, perciò, essere ritenuta lecita espressione del di- ritto di cronaca e di critica trattandosi di fatti rea- li. Con il terzo motivo di impugnazione -deducendo la 6 зи violazione dei principi relativi alla giurisdizione en- dofallimentare nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione sul punto- il ricorrente censura la sentenza impugnata perché essa si sarebbe basata sul contenuto di precedenti decisioni del tribunale e sul provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del cu- ratore, senza considerare che detti provvedimenti esau- della procedura rivano la loro efficacia all'interno concorsuale e non potevano fare stato all'infuori di essa. I due motivi -che vanno esaminati congiuntamente, in quanto con essi, sotto profili diversi, si censura la ricostruzione dei fatti, la compiuta valutazione del contenuto di precedenti provvedimenti giudiziali nonché il concreto accertamento dell'attitudine offensiva del- le divulgazioni giornalistiche nella ritenuta assenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica- non hanno alcun pregio. In tema di responsabilità civile per notizie diffu- a mezzo stampa, deve questa Corte ribadire il prin- se cipio (da ultimo: Cass. n. 7025/2001; Cass. n. 13685/2001) secondo cui la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli iscritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedi- menti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, zur 7 l'apprezzamento in concreto della valenza delle espres- sioni usate quale lesiva dell'altrui reputazione, l'esclusione della sussistenza dell'esimente costituisconodell'esercizio di cronaca e di critica accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità in quanto sor- retti da argomentata motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto. Nella specie, la motivazione della sentenza della Corte di merito, circa i punti censurati, è sorretta da un "iter" logico ineccepibile, che considera le espres- sioni usate, isolatamente considerate e nel generale contesto in cui sono inserite, quale aggressione morale diretta a colpice la onorabilità del soggetto cui si riferiscono;
basata su fatti non corrispondenti alla realtà né riconducibili all'ufficio di curatore falli- mentare, ma preordinati allo scopo di danneggiare la persona dello ZA;
esposta in termini tali da trascendere il requisito anche della continenza onde la esclusione del legittimo esercizio della cronaca e del- la critica. Infondato, inoltre, anche l'ultima censura, con deducendo la violazione delle norme di cui la quale, agli artt. 2056 e 1226 cod. civ. nonché il difetto di motivazione sul punto, il ricorrente assume che la 8 л и з Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione equitativa del danno senza adeguata giustificazione, limitandosi a constatare soltanto la "gravità del di- scredito sociale" e la “intensità del dolo" dell'agente, senza altro accertamento circa la effetti- va diffusione dei citati organi di stampa nell'ambiente di vita e di lavoro del resistente. I criteri posti a base della liquidazione del danno sono, infatti, del tutto idonei a sorreggere la deter- minazione del pregiudizio patito, secondo parametri conformi alla norma dell'art. 1226 cod.civ., dovendosi ritenere che, quando la diffamazione è compiuta a mezzo stampa su quotidiani anche a diffusione solamente loca- le (siccome è il caso di specie), l'elemento della co- municazione a più persone della notizia diffamatoria in danno di soggetto, che vive e lavora nel luogo medesi- mo, deve considerarsi "in re ipsa", giacchè la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore possibilità e si rivolge specificamente a quei consociati, dai quali proprio viene poi il "discredito sociale" connesSO al suo contenuto lesivo dell'altrui reputazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giu- dizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 9 и з
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 225/00 oltre € 2000 (duemila) per onorari. Roma, 13 febbraio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Jum al 16 DIRETTORE OF CANCELLERIA Umberto Cicero TIONE Depositata in Cancelleria 01 AGO. 2002 suans IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Ambe 1097/29.11 SHOT 30,93 ROMA 2 TOT. 160,10 | GENZIA SE 2007 4 39656 10 CEN ANTA/10 ger Area Servic p. ¡Dotussa Maria Grazia DIKEPOY Il Responsabile Servizio A Cudiziari (Dr. M. RACCIOHINI) T A R E T 10