Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 2
L'Automobil Club provinciale si articola sul territorio mediante delegazioni cui è legato da un rapporto di natura privatistica e risponde, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni provocati a terzi dalle medesime, in forza dei poteri convenzionali di controllo sulla loro attività, o per "culpa in eligendo" per l'affidamento della delegazione (nella specie, il giudice di merito aveva affermato la responsabilità solidale del delegato provinciale e dell'Automobil Club provinciale per i danni derivati al privato - che si era rivolto al primo per il disbrigo della pratica - dalla trasmissione al PRA della richiesta di radiazione di un veicolo con un ritardo di quattro anni).
L'A.C.I. è un ente parastatale cui è delegata la gestione del PRA; per l'esercizio delle relative funzioni sono istituiti gli uffici provinciali dell'ACI, i quali sono diversi e distinti dagli Automibil Club provinciali, enti pubblici economici federati nell'ACI, che perseguono finalità di ordine generale nel settore della circolazione e dell'automobilismo e che nella loro autonomia si articolano sul territorio mediante delegazioni - "dirette" o "indirette" a seconda che siano gestite da personale dell'Automobil Club o da privati - e legate all'Automobil Club provinciale da un rapporto di tipo privatistico; conseguentemente, l'attività prestata dai delegati in favore di terzi non si configura come proiezione di funzioni pubblicistiche proprie dell'ACI, che pertanto non è legittimato passivo nella causa di risarcimento del danno per ritardato disbrigo da parte della delegazione della pratica di cancellazione dal PRA.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10705 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.C.I. - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TINI GIULIANA, A.C.R. AUTOMOBILE CLUB ROMA, MINISTERO DELLE FINANZE, ANZINI AUGUSTO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 16726/99 proposto da:
TINI GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato LAURO PEPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE NUNZIATA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.C.I. AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA, A.C.R. AUTOMOBIL CLUB DI ROMA, MINISTERO DELLE FINANZE, ANZINI AUGUSTO;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 17797/99 proposto da:
AUTOMOBILE CLUB ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 3, presso l'avvocato FRANCESCO NUNZIO DISTEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, TINI GIULIANA, MINISTERO DELLE FINANZE, ANZINI AUGUSTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5235/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cammareri, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, NI, l'Avvocato Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e riportandosi agli scritti;
udito per il resistente, A.C.I. di Roma, l'Avvocato Di Stefano, che si è riportato agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'AC di Roma;
il rigetto del ricorso incidentale di NI NA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13 - 20 marzo 1996, NA NI conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Roma, l'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club di Roma ed il Ministero della Finanze, per sentirli condannare in solido a tenerla indenne dalle somme richiestele, ovvero già versate, a titolo di tassa di possesso di un autoveicolo di sua proprietà: precisava che in data 20 giugno 1989 aveva consegnato alla delegazione AC di Roma, P.zza Teofrasto, le targhe di detto veicolo per la radiazione del medesimo dal PRA, versando l'importo di lire 54.900 per il costo dell'operazione e che, successivamente, aveva pagato la tassa di possesso relativa al secondo quadrimestre dello stesso anno 1989.
La NI esponeva che aveva poi ricevuto avviso di pagamento della tassa anche per gli anni successivi, venendo così a conoscenza del fatto che la pratica di radiazione dal PRA risultava presentata solo il 21 dicembre 1993:della colpevole inerzia del delegato AC dovevano rispondere anche i preponenti uffici dell'AC e dell'CR. Tali enti, costituitisi in giudizio, eccepivano la carenza di legittimazione passiva, perché il delegato GU NI era soggetto dotato di autonoma organizzazione imprenditoriale ed obbligatosi, verso le stesse convenute, a svolgere l'attività sotto la propria responsabilità. Chiesta ed ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa l'NI, quest'ultimo restava contumace. Il giudice adito, con sentenza del 30 dicembre 1996, estrometteva dal giudizio l'AC e l'CR , condannando l'NI a tenere indenne la NI dal pagamento delle somme dovute al Ministero delle Finanze a decorrere dal 20 giugno 1989.
La NI proponeva appello, resistito dall'AC e dall'CR: il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 marzo 1999, riformava la decisione impugnata, condannando l'AC e l'CR, in solido tra loro e con GU NI, a tenere indenne la NI per le somme anzidette, a far data dal 20 giugno 1989.
Il Tribunale osservava che, se per un verso si può condividere la tesi dell'autonomia delle delegazioni AC rispetto all'ente delegante, in quanto soggetti distinti sotto il profilo imprenditoriale ed operativo - materiale, per altro verso ciò non è configurabile per gli aspetti connessi alla funzionalità ed all'organizzazione territoriale del servizio di gestione del P.R.A., perché l'attribuzione di poteri ai delegati non esime l'AC da ogni responsabilità per l'attività da loro compiuta.
Premesso che, sulla base delle norme relative al servizio P.R.A.,la giurisprudenza ha affermato la natura di ufficio statale di quest'ultimo, affidato all'A.C.I., i giudici romani ne traevano la conseguenza che l'AC e l'RC erano legittimati passivamente nel giudizio promosso dalla NI, atteso che l'attività materiale devoluta ai delegati AC riguarda la corretta tenuta del PRA ed è finalizzata all'adempimento del dovere pubblicistico affidato allo stesso AC: ne deriva che l'attività prestata all'esterno dalle delegazioni AC costituisce proiezione delle funzioni pubblicistiche proprie dell'AC e che, in ogni caso, tale appare ai fruitori del servizio, nei quali si forma il ragionevole convincimento della diretta riferibilità all'AC di detta attività e, quindi, di maggiore affidamento ed aspettativa di certezza delle operazioni richieste.
Secondo il Tribunale, ciò comporta un dovere di vigilanza e di diligenza, da parte dell'AC, sull'attività svolta dai delegati e nella scelta dei medesimi e, pertanto, una sua concorrente reponsabilità nell'ipotesi di inosservanza di tale dovere: i rapporti interni tra AC e delegazioni non possono riflettersi sui rapporti con gli utenti, soccorrendo anche il principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c., alla cui stregua sorge la responsabilità del preposto all'organizzazione di un'attività o servizio per i fatti dolosi o colposi posti in essere dai soggetti inseriti a vario titolo nell'organizzazione medesima, ovvero da terzi di cui il debitore si avvalga nell'adempimento della prestazione, indipendentemente - in tali ipotesi - dall'autonomia organizzativa del terzo collaboratore, in presenza di poteri di controllo e vigilanza.
Per la cassazione di tale sentenza l'AC ha proposto ricorso, affidato ad un unico, articolato motivo. L'CR ha proposto controricorso e ricorso incidentale con un motivo. A sua volta, la NI resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato. L'Automobile Club Roma ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentali vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Sempre in via preliminare, va rilevato che l'atto notificato dall'Automobile Club Roma il 28.9/1.10.1998 - denominato "controricorso e ricorso incidentale" - è soltanto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 22 marzo 1999, da qualificarsi incidentale perché proposto successivamente a quello dell'Automobile Club d'Italia: a tale conclusione si perviene sulla base del tenore letterale dell'atto medesimo ("controricorso per contestare in toto il contenuto della sentenza avverso la quale è stato proposto gravame e ciò per il seguente motivo......"), nonché del suo effettivo contenuto, mancando una contrapposizione al ricorso proposto dall'AC ed essendovi soltanto la critica alla sentenza di merito, relativamente alla posizione dell'CR, tant'è che, al termine dell'illustrazione del motivo, si precisa che l'CR "propone ricorso incidentale per la violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge........".
Trattandosi di ricorso incidentale, deve contenere - a pena di inammissibilità - il requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., da ritenersi soddisfatto quando nel contesto dell'atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorrere ad altre fonti od atti del processo, compresi il ricorso principale e la sentenza impugnata, una chiara visione dell'oggetto dell'impugnazione medesima, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, sì da rendere immediatamente percepibile il significato delle censure sollevate ("ex plurimis", Cass. 7707/2000, 4937/2000, 5492/99). Di ciò non vi è traccia nell'atto in questione, assolutamente privo di qualsiasi riferimento al fatto sostanziale e processuale come sopra inteso, onde il motivo di impugnazione risulta comprensibile soltanto alla stregua della sentenza del tribunale e del ricorso principale: conseguentemente, il ricorso incidentale proposto dall'CR va dichiarato inammissibile.
Con l'unico motivo, denunciando violazione dello statuto approvato con d.p.r. 881/50, della legge n. 70/75, degli artt. 11 r.d.l. 436/27, 1228 e 2049 c.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente principale AC censura la sentenza impugnata per non avere considerato che v'è autonomia soggettiva e giuridica di esso AC, da un lato, e degli Automobile Club provinciali dall'altro, il primo essendo soltanto la federazione che associa i secondi: non solo, ma l'AC si articola territorialmente mediante uffici provinciali, che gestiscono il PRA e della cui attività l'ente risponde ai sensi dell'art. 25 r.d.l. 436/27. Secondo il ricorrente, le delegazioni costituiscono una forma organizzativa degli Automobile Club provinciali: la delegazione c.d. indiretta (ossia, composta da personale non appartenente ai ruoli dell'Automobile Club provinciale e gestita, quindi, da un soggetto privato) è legata allo stesso Automobile Club provinciale da un contratto assimilabile all'appalto di servizio e non sussiste, pertanto, alcuna proiezione di funzioni pubblicistiche proprie dell'Automobile Club d'Italia.
In definitiva, l'AC risponde soltanto dell'operato dei propri uffici provinciali, che sono diversi e distinti dagli Automobile Club provinciali. Non vale, poi, richiamare gli artt. 1228 e 2049 c.c., dovendosi considerare che, affinché il debitore si avvalga dell'attività dell'ausiliare, occorre che tale attività sia a disposizione del debitore medesimo: ipotesi non configurabile con riferimento all'AC, del tutto estraneo al rapporto Automobile Club provinciale - delegazione.
La censura è fondata.
A termini di statuto (approvato con d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881, modificato con d. m. 24 marzo 1981, in G.U. 13 aprile 1981, n. 102),l'Automobile Club d'Italia è la federazione che associa gli Automobile Club provinciali, oltre che gli enti o le associazioni volontariamente aderenti, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano: il r.d. 24 novembre 1934 n. 2323 lo ha elevato ad ente pubblico ed è stato compreso dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 tra gli enti preposti a servizio di pubblico interesse di cui alla tabella IV della stessa legge.
A mente dell'art. 11 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, "presso ogni sede provinciale dell'AC è istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione". I successivi articoli disciplinano il contenuto del registro, le relative annotazioni e cancellazioni, il rilascio di certificati. L'art. 23 stabilisce che l'AC "esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate.....". Ai sensi dell'art. 25, inoltre, l'AC "è responsabile dell'operato dei suoi funzionari [che hanno la qualità di pubblici ufficiali ex art. 24 dello stesso regio decreto legge: n.d.r.], tanto verso terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti: 1)dall'omissione nei pubblici registri automobilistici delle iscrizioni e delle annotazioni, come pure degli errori incorsi nei medesimi............; 3) dalle cancellazioni indebitamente operate". Giova ricordare che una particolare tutela è prevista dall'art. 40 dl r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 (contenente disposizioni di attuazione e transitorie del r.d. l . 436/1927), secondo cui "la parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni............., nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'AC.................., può ricorrere al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'AC.........presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio.......". Il presidente, sentito il pubblico ministero, emette i provvedimenti ritenuti opportuni.
Alla stregua di tale normativa, questa Corte ha già avuto modo di affermare, per un verso, che la peculiare commissione tra profili associativi statutaria e gestione del PRA delegata dallo Stato, oltre che dall'esazione della tassa di possesso, portano a collocare l'AC tra i c.d. enti parastatali e, per altro verso, che il PRA non è autonomo soggetto giuridico, ma ufficio gestito dall'AC, di talché non ha la capacità di assumere la qualità di parte del processo (Cass. 7569/2000, 984/97, 4322/94). Dal quadro statutario e normativo come sopra delineato va tratta un'ulteriore conseguenza: gli uffici provinciali dell'AC, istituiti per l'esercizio delle funzioni relative al PRA sono diversi e distinti dagli Automobile Club provinciali, federati nell'AC e che sono enti pubblici non economici, perseguendo - prevalentemente con strumenti di tipo pubblicistico - finalità di ordine generale nel settore della circolazione e dell'automobilismo.
La distinzione tra uffici provinciali dell'AC ed Automobile Club provinciali (che portano il nome della località in cui hanno la sede) è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, ove alla funzione di dirigente dell'ufficio provinciale AC vengano a sommarsi le funzioni di direttore di Automobile Club provinciale, al rapporto di impiego si affianca un distinto ed autonomo rapporto (C.S., Sez. VI, 31 ottobre 1991, n. 786). Nell'ambito della loro autonomia, gli Automobile Club provinciali si articolano sul territorio mediante delegazioni, "dirette" o "indirette", a seconda che siano gestite con personale dipendente dall'Automobile Club, ovvero da privati, legati al medesimo Automobile Club provinciale da un rapporto di natura privatistica. Dalla gestione del PRA per il tramite degli uffici provinciali dell'Aci, dalla piena autonomia - rispetto a quest'ultimo - degli Automobile Club provinciali e dall'assenza di un rapporto tra AC e delegazioni, discende che l'attività prestata dai delegati in favore di terzi non può configurarsi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, come proiezione di funzioni pubblicistiche proprie dell'AC (quella, cioè, della tenuta del PRA), esercitate con articolazioni dirette.
La circostanza che il delegato - si ribadisce, dell'Automobile Club provinciale e non dell'AC - riscuota dal privato, per il disbrigo della pratica, emolumenti dovuti per la radiazione del veicolo dal PRA non è certamente sufficiente a far ritenere che detto delegato svolga la funzione pubblica di tenuta del registro, tanto più che, rivolgendosi ad una normale agenzia di pratiche automobilistiche, il privato deve comunque corrispondere determinati importi connessi alla cancellazione.
Omettendo di indagare sull'effettivo rapporto tra AC, uffici provinciali del medesimo ed Automobile Club provinciali, il giudice di merito ha operato - quanto alla responsabilità nei confronti della NI per il comportamento omissivo tenuto dal delegato NI - un'indebita equiparazione tra AC ed Automobile Club Roma: ha ritenuto, cioè, comunque riconducibili all'AC le conseguenze della condotta tenuta da un soggetto (il titolare della delegazione) del tutto estraneo alla sua organizzazione e con il quale non instaura alcun rapporto, a differenza di quanto fa l'Automobile Club provinciale.
Ma v'è di più: lo stesso Tribunale di Roma non ha considerato che nel caso di specie il fatto generatore del danno subito dalla NI non era concretamente rapportabile al servizio di tenuta del PRA, ma al vistoso ritardo con il quale il delegato NI aveva trasmesso la pratica, sì da determinare le richieste alla NI di pagamento della tassa di possesso anche per gli anni successivi. Viene radicalmente esclusa, quindi, la configurabilità di una responsabilità dell'AC per un fatto estraneo al servizio PRA: ne' vale addurre il principio enucleabile dagli artt. 1228 e 2049 c.c., una volta escluso qualsiasi rapporto tra lo stesso AC ed il titolare della delegazione.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente alla ritenuta responsabilità dell'Automobile Club d'Italia nei confronti della NI. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine alla corresponsabilità dell'Automobile Club Roma, insieme all'NI. In difetto di (valida) impugnazione, rimane fermo il richiamo - operato dal giudice di merito - al principio tratto dall'art. 2049 c.c., che è stato comunque applicato correttamente: quand'anche non si volesse ritenere, infatti, che dalla convenzione stipulata la l'CR ed il delegato NI derivassero al primo poteri di controllo sull'attività svolta dal secondo (che, invece, sarebbero configurabili, soprattutto in relazione al tipo di "rappresentanza" ed alle modalità di esternazione dell'attività del delegato), non si potrebbe negare una "culpa in eligendo" per l'affidamento della delegazione.
Nella sentenza impugnata si pone esattamente in evidenza che, a tal fine, non rileva l'autonomia organizzativa del delegato: la responsabilità ex art. 2049 c.c., invero, prescinde da ciò, coma dalla continuità dell'incarico, dalla formalizzazione di esso in contratti di lavoro, di collaborazione o simili, considerando sufficiente che la condotta produttiva di danno sia stata resa possibile o comunque agevolata dall'attività od anche dal solo atto demandato (cfr. Cass. 2734/94). Si è visto, poi, che nel caso di specie perde rilievo anche la circostanza che l'CR non abbia alcuna funzione diretta con riferimento alla tenuta del PRA, che spetta all'AC: la responsabilità del delegato NI, che trova fonte nel rapporto negoziale instaurato con la NI, deriva non da condotta riferibile alla funzione di tenuta del PRA, ma dall'aver fatto pervenire la richiesta di radiazione del veicolo con un ritardo di oltre quattro anni, di talché non si vede quale incidenza possa avere, al fine di escludere la corresponsabilità dell'CR, il fatto che quest'ultimo non svolga la funzione di tenuta del PRA.
Inoltre, il vincolo di solidarietà nell'obbligazione non viene meno a causa della diversità di titolo della responsabilità, ossia della fonte dalla quale l'obbligazione dell'CR e dell'NI deriva, come anche in ragione della diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni, in relazione al principio secondo cui l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, tuttavia non configura un rapporto unico ed inscindibile, ma rapporti giuridici distinti (tra le altre, cfr. Cass. 1322/2000, 1415/99, 5082/90 e, segnatamente, Cass. 13022/95, in tema di solidarietà per titoli di responsabilità diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale).
Resta, all'evidenza, assorbito il ricorso incidentale proposto dalla NI nella sola ipotesi che fosse stata ravvisata la violazione delle norme di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., dal momento che tale violazione non è riscontrabile nella sentenza del Tribunale di Roma. Per effetto della cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla responsabilità dell'AC e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. Civ.; va rigettata, quindi, la domanda proposta dalla NI nei confronti dello stesso AC, mentre rimane ferma la condanna in solido dell'CR e dell'NI. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio tra la NI e l'Automobile Club d'Italia. Al contrario, l'CR e l'NI vanno condannati in solido alla rifusione, in favore della stessa NI, delle spese, liquidate come in dispositivo per l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale CR ed assorbito quello incidentale NI;
cassa parzialmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell'Automobile Club d'Italia.
Condanna l'NI e l'CR in solido alle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessive lire 1.418.000, di cui lire 373.800 per diritti e spese e lire 1.044.200 per onorari;
quanto al giudizio di gravame, in complessive lire 3.500.000, di cui lire 980.000 per diritti e lire 2.300.000 per onorari;
quanto alla fase di legittimità, in lire 125.000, oltre lire 2.500.000 per onorari.
Compensa interamente le spese per il rapporto processuale tra la NI e l'AC.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.