Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10705
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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L'Automobil Club provinciale si articola sul territorio mediante delegazioni cui è legato da un rapporto di natura privatistica e risponde, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni provocati a terzi dalle medesime, in forza dei poteri convenzionali di controllo sulla loro attività, o per "culpa in eligendo" per l'affidamento della delegazione (nella specie, il giudice di merito aveva affermato la responsabilità solidale del delegato provinciale e dell'Automobil Club provinciale per i danni derivati al privato - che si era rivolto al primo per il disbrigo della pratica - dalla trasmissione al PRA della richiesta di radiazione di un veicolo con un ritardo di quattro anni).

L'A.C.I. è un ente parastatale cui è delegata la gestione del PRA; per l'esercizio delle relative funzioni sono istituiti gli uffici provinciali dell'ACI, i quali sono diversi e distinti dagli Automibil Club provinciali, enti pubblici economici federati nell'ACI, che perseguono finalità di ordine generale nel settore della circolazione e dell'automobilismo e che nella loro autonomia si articolano sul territorio mediante delegazioni - "dirette" o "indirette" a seconda che siano gestite da personale dell'Automobil Club o da privati - e legate all'Automobil Club provinciale da un rapporto di tipo privatistico; conseguentemente, l'attività prestata dai delegati in favore di terzi non si configura come proiezione di funzioni pubblicistiche proprie dell'ACI, che pertanto non è legittimato passivo nella causa di risarcimento del danno per ritardato disbrigo da parte della delegazione della pratica di cancellazione dal PRA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10705
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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