Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2086
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Sentenza 13 febbraio 2002

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In tema di rilascio dell'immobile locato, l'adozione da parte del Conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti - in particolare il sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo -, mentre l'unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare liberazione del conduttore dall'obbligo di pagamento del canone - è costituito dall'offerta formale di riconsegna, ai sensi dell'art. 1216 cod. civ..

Affinché l'attività di insegnamento o di istruzione possa considerarsi esercitata in forma di impresa, sì da costituire titolo per la percezione dell'indennità di avviamento, non è sufficiente che sia intesa alla realizzazione di un lucro, ma è, altresì, necessario che costituisca il risultato di un'organizzazione aziendale, e cioè di un complesso strumentale di fattori materiali e personali che fungano da supporto indispensabile e non secondario del servizio di istruzione offerto al pubblico. (Nella specie, l'immobile locato era adibito a scuola di danza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2086
    Data del deposito : 13 febbraio 2002

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