Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 2419
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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In tema di riconsegna dell'immobile locato mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 comma secondo cod. civ., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere tale consegna nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell'immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l'esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente.

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  • 1Conduttore non paga i danni? Locatore può rifiutare la consegnaAccesso limitato
    Enrica Maria Crimi · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 2419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2419
Data del deposito : 17 marzo 1999

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