Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 495 cod. pen., e non il reato di false dichiarazioni sulla propria identità, di cui all'art. 496 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia giudiziaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale e del cartellino fotosegnaletico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 43718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43718 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1412
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013334/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TA ZO, N. IL 03/09/1975;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DR. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Gialanella chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. VENETO chiedeva l'accoglimento del ricorso o breve rinvio per produrre documentazione. FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di condanna emessa dal tribunale della stessa città nei confronti di SA ZO in relazione ai reati di cui agli artt. 495 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art.
9. Rilevava che le false generalità fornite dall'imputato erano divenute parte integrante di un atto pubblico e precisamente del verbale di identificazione redatto dalla P.G. e del cartellino fotosegnaletico;
inoltre, la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era provata in atti dal fatto che la notifica del ripristino della misura di prevenzione era intervenuta in data 28/5/2001, quindi prima dell'accertamento. La pena appariva congrua tenuto conto dei gravi precedenti penali e della gravita del comportamento.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva illogicità della motivazione in quanto era basata su un errore di fatto, costituito dalla circostanza che la notifica del ripristino della misura della sorveglianza speciale non era avvenuta il 28/5/2001, bensì il 9/7/2001 come risultava dal biglietto di convocazione appunto per tale data, con la conseguenza che al momento dell'accertamento l'imputato non era ancora stato sottoposto alla misura di prevenzione. Inoltre, la motivazione della sentenza sulla congruità della pena appariva apodittica e generica. Deduceva anche erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 495 c.p. in quanto mancava la prova del dolo richiesto dal reato e, al massimo, poteva essere contestata la fattispecie di cui all'art. 496 c.p.. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Dall'esame degli atti emerge con assoluta chiarezza che il giorno 28/5/2001 era stato redatto un verbale, firmato dall'imputato, nel quale gli veniva comunicato il ripristino delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale e, pertanto, nel momento in cui era stata rilevata la violazione egli era ben consapevole degli obblighi che gli erano stati imposti. Il biglietto di invito emesso il 9/7/2001 non poteva che riferirsi al successivo ripristino della misura dopo l'arresto avvenuto per la violazione accertata il 5/7/2001. Inoltre, l'aver fornito false generalità al pubblico ufficiale all'atto della redazione del verbale di identificazione costituiva certamente il reato di cui all'art. 495 c.p. divenendo tali dichiarazioni parte integrante del cartellino fotosegnaletico (Sez. F. 14 settembre 2001 n. 37868, rv. 220199); il dolo del reato risultava provato dalla circostanza che lo scopo perseguito dall'imputato era proprio quello che non venisse rilevata la violazione alla sorveglianza speciale.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007