CASS
Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO ST LO RO nato a [...] il [...] TRE RE FABRIZIO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6141 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di IE LO Lo PR e ZI RE Re con riferimento ai reati di furto di automobile, aggravato dall'esposizione a pubblica fede della stessa e dall'uso della violenza (su maniglia della portiera e nottolino d'accensione), e possesso ingiustificato di grimaldelli (avvinti ex art. 81 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza d'appello negli interessi di IE LO Lo PR e ZI RE Re sono stati proposti ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su uno e tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'omesso esame da parte del giudice di merito, quale punto decisivo, delle censure d'appello deducenti l'errore nell'aver ritenuto la fattispecie di furto procedibile d'ufficio e non a querela di parte, pur trattandosi, a detta degli appellanti (attuali ricorrenti) di mero furto d'uso, avendo gli imputati sottratto l'automobile per farne momentaneo uso in quanto colti dalle forze dell'ordine nel possesso della vettura parcheggiata in una via a poca distanza dal iocus commissi delicti, al fine, per la difesa di ZI RE Re, di asportare taluni elementi di essa (tra cui gli pneumatici). 2.2. Con i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di ZI RE Re si deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto escludere l'aumento per la contestata recidiva, in quanto facoltativa, così comminando una pena inferiore (motivo secondo), oltre che considerare assorbito nel reato di furto la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. 3. La sola Procura generale ha discusso e concluso, nei termini di cui in epigrafe, in ragione dell'assenza della difesa degli imputati richiedente la trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di entrambi i ricorsi sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza non solo del decorso del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., successivamente alla sentenza d'appello, in ragione di una valida istaurazione del rapporto processuale, ma anche, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità del reato a querela. 1.1. Circa il secondo dei profili di cui innanzi, necessita chiarire che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. 2 L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 1.2. Nel caso di specie, ancorché non vi sia querela in atti, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del n. 36 del 2018. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2018), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni di legittimità (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 1.3. L'argomentazione, mutatis mutandis, si attaglia perfettamente anche al caso in esame consentendo quindi di escludere che il procedimento sia «pendente» in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla citata sentenza Sez. U, n. 12602, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla '3 abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento si veda anche Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente rilevato dalla citata sentenza Sez. U, n. 40150, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568); sicché, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 2018, Salatino, cit., pag. 16 della motivazione). 1.4. In conclusione, come già argomentato con riferimento allo specifico intervento legislativo anche da Sez. 4., n. 2658 del 11/01/2023, IT (non massimata), consegue che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale 4 inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 2. Premesso quanto innanzi, in merito alle proposte doglianze e con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 2), le censure sono inammissibili in quanto fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.), dovendosi quindi il relativo motivo considerare non specifico ma soltanto apparente perché tale da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimís, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.1. Tutte le censure, peraltro, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Nella specie, il giudice d'appello è infatti lungi dall'aver omesso l'esame dei motivi d'appello deducenti la mancata derubricazione in furto d'uso (cui sarebbe dovuta seguire la declaratoria d'improcedibilità per mancanza di querela). La Corte territoriale ha difatti confermato la procedibilità d'ufficio trattandosi non di furto d'uso essendosi gli imputati impossessati della vettura 5 parcheggiata sulla pubblica via, mediante l'effrazione della maniglia dello sportello oltre che del meccanismo d'accensione, non con il solo scopo di fare momentaneo uso del bene, comunque non restituito alla persona offesa ma rinvenuto in altra via sempre nel possesso degli imputati. A quanto innanzi è stato correttamente aggiunto che la tesi difensiva per cui gli imputati avrebbero agito al fine solo di impossessarsi di componenti della vettura (tra cui gli pneumatici) conferma l'inconfigurabilità del mero furto d'uso che, invece, necessita del solo scopo di fare uso momentaneo del bene. 3. Parimenti inammissibili sono i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di ZI RE Re. 3.1. La prima delle due censure è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., integrando un «non motivo» in quanto, nonostante la formulazione della rubrica, non deduce alcuna violazione della disciplina dell'aumento per la recidiva ma si limita a effettuare una mera riproposizione astratta dei principi in materia per poi in termini aspecifici prospettare che il giudice d'appello avrebbe dovuto escludere l'aumento per la contestata recidiva, in quanto facoltativa, così comminando una pena inferiore. 3.2. Il terzo motivo, invece, prospetta per la prima volta in sede di legittimità, quale questione di fatto mai sottoposta al giudice d'appello, quella della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi fattuali al ricorrere dei quali la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. è assorbita dal reato di furto (come esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità: ex plurimis, Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lamonaca, Rv. 278371). 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 sighére estens -r n e Il Pres te
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6141 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di IE LO Lo PR e ZI RE Re con riferimento ai reati di furto di automobile, aggravato dall'esposizione a pubblica fede della stessa e dall'uso della violenza (su maniglia della portiera e nottolino d'accensione), e possesso ingiustificato di grimaldelli (avvinti ex art. 81 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza d'appello negli interessi di IE LO Lo PR e ZI RE Re sono stati proposti ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su uno e tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'omesso esame da parte del giudice di merito, quale punto decisivo, delle censure d'appello deducenti l'errore nell'aver ritenuto la fattispecie di furto procedibile d'ufficio e non a querela di parte, pur trattandosi, a detta degli appellanti (attuali ricorrenti) di mero furto d'uso, avendo gli imputati sottratto l'automobile per farne momentaneo uso in quanto colti dalle forze dell'ordine nel possesso della vettura parcheggiata in una via a poca distanza dal iocus commissi delicti, al fine, per la difesa di ZI RE Re, di asportare taluni elementi di essa (tra cui gli pneumatici). 2.2. Con i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di ZI RE Re si deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto escludere l'aumento per la contestata recidiva, in quanto facoltativa, così comminando una pena inferiore (motivo secondo), oltre che considerare assorbito nel reato di furto la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. 3. La sola Procura generale ha discusso e concluso, nei termini di cui in epigrafe, in ragione dell'assenza della difesa degli imputati richiedente la trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di entrambi i ricorsi sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza non solo del decorso del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., successivamente alla sentenza d'appello, in ragione di una valida istaurazione del rapporto processuale, ma anche, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità del reato a querela. 1.1. Circa il secondo dei profili di cui innanzi, necessita chiarire che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. 2 L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 1.2. Nel caso di specie, ancorché non vi sia querela in atti, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del n. 36 del 2018. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2018), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni di legittimità (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 1.3. L'argomentazione, mutatis mutandis, si attaglia perfettamente anche al caso in esame consentendo quindi di escludere che il procedimento sia «pendente» in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla citata sentenza Sez. U, n. 12602, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla '3 abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento si veda anche Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente rilevato dalla citata sentenza Sez. U, n. 40150, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568); sicché, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 2018, Salatino, cit., pag. 16 della motivazione). 1.4. In conclusione, come già argomentato con riferimento allo specifico intervento legislativo anche da Sez. 4., n. 2658 del 11/01/2023, IT (non massimata), consegue che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale 4 inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 2. Premesso quanto innanzi, in merito alle proposte doglianze e con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 2), le censure sono inammissibili in quanto fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.), dovendosi quindi il relativo motivo considerare non specifico ma soltanto apparente perché tale da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimís, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.1. Tutte le censure, peraltro, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Nella specie, il giudice d'appello è infatti lungi dall'aver omesso l'esame dei motivi d'appello deducenti la mancata derubricazione in furto d'uso (cui sarebbe dovuta seguire la declaratoria d'improcedibilità per mancanza di querela). La Corte territoriale ha difatti confermato la procedibilità d'ufficio trattandosi non di furto d'uso essendosi gli imputati impossessati della vettura 5 parcheggiata sulla pubblica via, mediante l'effrazione della maniglia dello sportello oltre che del meccanismo d'accensione, non con il solo scopo di fare momentaneo uso del bene, comunque non restituito alla persona offesa ma rinvenuto in altra via sempre nel possesso degli imputati. A quanto innanzi è stato correttamente aggiunto che la tesi difensiva per cui gli imputati avrebbero agito al fine solo di impossessarsi di componenti della vettura (tra cui gli pneumatici) conferma l'inconfigurabilità del mero furto d'uso che, invece, necessita del solo scopo di fare uso momentaneo del bene. 3. Parimenti inammissibili sono i motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di ZI RE Re. 3.1. La prima delle due censure è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., integrando un «non motivo» in quanto, nonostante la formulazione della rubrica, non deduce alcuna violazione della disciplina dell'aumento per la recidiva ma si limita a effettuare una mera riproposizione astratta dei principi in materia per poi in termini aspecifici prospettare che il giudice d'appello avrebbe dovuto escludere l'aumento per la contestata recidiva, in quanto facoltativa, così comminando una pena inferiore. 3.2. Il terzo motivo, invece, prospetta per la prima volta in sede di legittimità, quale questione di fatto mai sottoposta al giudice d'appello, quella della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi fattuali al ricorrere dei quali la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. è assorbita dal reato di furto (come esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità: ex plurimis, Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lamonaca, Rv. 278371). 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 sighére estens -r n e Il Pres te