Sentenza 3 ottobre 2002
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In tema di omessa convocazione dell'assemblea, la nuova formulazione dell'art. 2631 cod.civ. introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in sostituzione dell'art. 2630, comma secondo, n. 2, cod.civ., ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo. La nuova e più favorevole disciplina non pone alcuna distinzione con riferimento al tipo di società cui appartengano gli amministratori o i sindaci cui l'omissione sia imputata e deve, pertanto, trovare immediata applicazione anche nell'ipotesi di sindaci di società cooperativa che abbiano omesso di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. (Nel caso di specie, riguardante l'omessa convocazione dell'assemblea di soci di una cooperativa a r.l. per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Suprema Corte ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2002, n. 36343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36343 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 03/10/2002
1. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1022
3. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 010320/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) AN AU n. il 30/03/1953;
2) AN RG n. il 28/04/1943;
3) HE LL n. il 04/03/1945:
avverso SENTENZA del 11/12/2001 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per annullamento della sentenza, senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN AU, AN RG ed HE LL hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore e con unico atto, avverso la sentenza 11.12.2001 della Corte di Appello di Trieste, confermativa del giudizio di loro colpevolezza pronunciato dal Gip del Tribunale di Pordenone, con sentenza 30.10.2000, in ordine al reato di cui all'art. 2632 comma 1 n. 2 cod. civ., addebitandosi agli imputati, nella qualità di sindaci di società cooperativa a responsabilità limitata S.R.C.M. corrente in Pordenone, di avere omesso la tempestiva convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1995.
Quali mezzi di annullamento, i ricorrenti hanno denunciato:
1) violazione ed errata applicazione degli artt. 2632 comma 1 n. 2 cod. civ., 2406 e 2516 cod. civ., art. 14 disp. sulla legge in generale, sul rilievo che l'art. 2632 cod. civ., dettato per i sindaci delle società per azioni, non richiama ne' l'art. 2516 stesso codice ne' altri riferibili alle società cooperative, di tal che l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci di tali società sarebbe penalmente indifferente, e la Corte territoriale avrebbe avallato una inammissibile estensione della norma alla fattispecie per via analogica;
2) erronea applicazione degli artt.2632 cod. civ., 43 cod. pen. e 47 cod. pen. ovvero vizio di motivazione, con riferimento al dolo del ritenuto reato, sul rilievo che i sindaci, non ravvisata vera inerzia degli amministratori nella scelta di rinviare l'approvazione del bilancio per la rilevata impossibilità di presentarlo nei termini di legge (in conseguenza del trasferimento del Registro delle Imprese dal Tribunale alla Camera di Commercio e per il difetto della modulistica, delle istruzioni per la compilazione etc...), si erano considerati esonerati dall'obbligo di supplenza, sicché, in definitiva, il giudice di merito avrebbe dovuto cogliere l'ipotesi dell'errore sul fatto che esclude la punibilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49 cod. pen., non avendo l'omissione procurato alcun pregiudizio alla società (le delibere di rinvio dell'approvazione del bilancio erano state adottate dalla maggioranza dei soci); e, infine, hanno dedotto la sopravvenuta prescrizione del reato.
All'odierna udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La richiesta del Procuratore Generale deve essere accolta, atteso che il DLGS 11.4.2002 n. 61 ha introdotto, nel corpus di riforma degli illeciti societari, una speciale disciplina di quelli commessi mediante omissione, prevedendo nel nuovo art. 2631 cod. civ. che l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci da parte degli amministratori e sindaci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto - nei termini previsti o, in difetto di previsione, nei trenta giorni dal momento di conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione - è punita con mera sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6,197 o aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
La sopravvenutà e più favorevole norma, che non pone distinzione con riferimento al tipo di società cui appartengano gli amministratori ed i sindaci cui l'omissione va imputata, deve trovare immediata applicazione anche alla fattispecie, sicché l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 620 lett. a) cod. proc. pen. (e senza che sia consentito l'esame dei motivi di ricorso che tutti presuppongono la commissione di un fatto riconducibile ad ipotesi di reato), deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 3 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002