Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto, atteso che, diversamente, sussiste l'onere specifico del ricorrente di porre a disposizione tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto della eccezione proposta (Fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata eccepita la mancanza di una specifica volontà punitiva nella querela, che, tuttavia, non era stata acquisita al processo, nè prodotta dalla parte).
Commentari • 5
- 1. G.L. Gatta | Querela (riforma Cartabia)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Riforma Cartabia e procedibilità: se manca la querela, la Corte deve annullare senza rinvioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023
La massima In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all' art. 85, comma 1 del citato d.lg. , la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che …
Leggi di più… - 3. Cleptomania: valido motivo di assoluzione per il reato di furto?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2023
- 4. Processo penale, reati divenuti perseguibili a querela, disciplina transitoria, ricorso inammissibile, persona offesa, avviso, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2018
- 5. L’applicazione del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 al vaglio delle Sezioni uniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 settembre 2018
In presenza di un ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2018, il corso della prescrizione non resta sospeso. (Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: D.lgs., 10 aprile 2018, n. 36, art. 12) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Catania, in data 30 novembre 2017, parzialmente modificava quella di primo grado e, per l'effetto – confermato il giudizio di responsabilità in ordine al …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2015, n. 44774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44774 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
447 74/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1255 Dott. GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere -N. 29964/2015 Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI ST - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI LB N. IL 12/02/1959 CA ST N. IL 19/08/1956 avverso la sentenza n. 231/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehage edche ha concluso per it lifetto is eventuale dichiarationed fiscctione Udito, per 14 parté civile, l'Avv A. tampieronm oot h.m. Viduello Udit i difensor Avv. Espon'ts que l'accoglimento nel ricouse ( Mostarius 29964/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. EF AR e ER GG erano imputati di concorso in truffa aggravata in danno del casinò municipale di Venezia (per avere acquistato fiches con la dazione di un assegno recante l'importo di 20.000 euro, privo di provvista e di non lecita provenienza, che avevano garantito: il 27.10.06) e in calunnia (in danno del prenditore dell'assegno, vice direttore giochi di quel casinò, con la denuncia sporta presso il commissariato P.S. di Firenze il 6.11.06). Il Tribunale di Firenze con sentenza del 24.4.13, esclusa per entrambi la contestata recidiva specifica infraquinquennale, condannava i due imputati alle pene di giustizia. La Corte d'appello toscana (sent. 28.11.14) confermava la condanna di AR per entrambi i reati e di GG per la sola truffa (assolvendolo dal concorso in calunnia), rideterminando nei suoi confronti la pena e confermando anche le statuizioni civili in favore di casinò di Venezia gioco spa e della persona offesa IM RP (il vice direttore).
2. I ricorsi.
2.1 Con atto formalmente personale AR enuncia motivi di: -1. erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., perché sarebbe mancata da parte sua alcuna condotta di induzione in errore, essendosi limitato a consegnare gli assegni al coimputato per motivi di lavoro, senza recarsi né al casinò né a Venezia;
-2. mancanza di querela;
-3. erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestata violazione del comma 2 n. 2 dell'art. 640 cod. pen., "incomprensibile" in relazione alla fattispecie concreta;
-4. erronea applicazione dell'art. 368, 61 n. 2 cod. pen., per omessa motivazione sull'elemento psicologico anche in relazione alla dazione degli assegni solo a garanzia;
-5. erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., essendo entrambi i reati prescritti prima della sentenza d'appello, il "lungo periodo di sospensione dei termini" considerato dai Giudici d'appello essendo dovuto solo al "comportamento delle controparti", il ricorrente non avendo mai avanzato, per sé o per il difensore, richieste di rinvio per legittimo impedimento. 29964/15 RG 2 2.2 A mezzo dei difensori GG enuncia unico motivo di violazione dell'art. 157 in relazione all'art. 640 cod. pen.: la Corte d'appello non avrebbe argomentato sulla richiesta di dichiarazione di prescrizione di tale reato proposta in sede di conclusioni anche dalla parte pubblica, né avrebbe argomentato sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante che, nei termini numerici in cui è stata concretamente contestata (640, comma 2 n. 2) non si attaglierebbe in alcun modo alla fattispecie. In ogni caso, né l'imputato né il difensore avrebbero mai proposto richieste di rinvio per impedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende, con la rifusione delle spese di difesa sostenute dalle costituite parti civili per il grado, liquidate come da dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto complessivamente per esso assolta.
4. Sono innanzitutto manifestamente infondati i comuni motivi che deducono l'intervenuta prescrizione dei reati prima della deliberazione d'appello: correttamente la Corte d'appello ha deliberato nel merito. Ai fisiologici sette anni sei mesi dalle date di contestata consumazione vanno infatti aggiunti i periodi di giorni sessanta (ud. 4.7.11, legittimo impedimento imp. GG e avv. Mori), giorni sessanta (ud. 6.2.12, leg. imp. GG), giorni quarantanove (leg. imp. coimputato AG e suo difensore avv. Giorni (ud. 21.5.12), giorni sessanta (ud. 9.7.12, leg. imp. coimp. AG: all'udienza successiva del 12.11.12 la posizione di AG è stata separata). Anche i rinvii per impedimento legittimo dell'originario coimputato AG e del suo difensore vanno computati nel complessivo termine di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. pen., non risultando agli atti (né d'altronde essendo stata dedotta nei ricorsi) alcuna opposizione, o richiesta di separazione, degli odierni ricorrenti e dei rispettivi difensori (Sez. F. sent. 49132/13, per tutte).
5. L'originaria inammissibilità anche degli altri motivi rende irrilevante l'ulteriore tempo trascorso dalla deliberazione d'appello all'odierna udienza.
5.1 Quanto al reato di truffa, il primo motivo del ricorso AR è infatti manifestamente infondato e generico: la Corte d'appello richiama il patto scritto tra 1 rr 29964/15 RG 3 i due con cui AR autorizzava GG a utilizzare assegni tratti sul suo conto per consentirgli di giocare al casinò di Venezia e che, in caso di vincita, prevedeva la corresponsione al secondo di una percentuale. Gli assegni, riferiscono i Giudici del merito, erano stati consegnati senza la sottoscrizione, che sarebbe avvenuta successivamente da parte di soggetto all'evidenza non legittimato (p. 6 sent. app.). Il ricorso ignora l'argomentazione, in sé del tutto immune da manifesta illogicità o contraddittorietà. Il secondo e il terzo motivo vanno ovviamente trattati insieme, il secondo essendo consequenziale all'accoglimento del terzo. Entrambi i motivi sono nuovi, perché il tema della procedibilità non è stato proposto né in primo né in secondo grado e viene introdotto solo con il ricorso, tuttavia in termini assertivi, in particolare quanto alla manifestazione o meno di specifica volontà punitiva (nel fascicolo processuale non risultando inserito correttamente rispetto alla contestazione della forma aggravata l'atto originario - che ha dato luogo al procedimento, che la Corte pertanto non può conoscere con l'immediatezza propria del giudizio di legittimità e che avrebbe dovuto essere allegato o individuato con espressa indicazione della sua specifica collocazione nell'ambito del fascicolo del procedimento, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso). Ciò conduce all'inammissibilità di entrambi i motivi sotto due aspetti. E' vero che il tema della qualificazione giuridica (e delle sue implicazioni procedurali) può esser proposto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Ma quando, come nella fattispecie, l'apprezzamento della doglianza presuppone un compiuto accertamento di fatto, l'individuazione di atti specifici e il loro apprezzamento di merito (per esempio sull'idoneità o meno di una determinata espressione a manifestare intento punitivo specifico) e la questione non è stata posta tempestivamente al giudice del merito (che è l'unico ad avere sia il fisiologico potere di pieno accesso a tutti gli atti sia la cognizione per il discrezionale apprezzamento del loro contenuto per i fini, probatori o processuali, pertinenti) è peculiare onere del ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezione proposta (per tutte, Sez. 6 sent. 10373/02 e Sez.3 sent. 21922/08). Nel caso concreto, poi ed ancor prima, evidente l'errore materiale nell'indicazione del n. 2 in luogo del n. 1 del capoverso dell'art. 640, da apprezzarsi in relazione alla riferita, nell'imputazione, riconducibilità del casinò alla municipalità di Venezia, il ricorrente, proprio perché non aveva proposto tempestivamente la 9 дя 29964/15 RG 4 questione ai Giudici del merito, avrebbe dovuto argomentare specificamente, e con il necessario pertinente sostegno documentale, sulla natura esclusivamente privata dell'ente casinò municipale all'epoca dei fatti (v. Sez. 6 sent. 41676/12, pur riguardante il differente profilo della qualificazione giuridica soggettiva di chi operi in casinò municipale). In altri e conclusivi termini: il sistema processuale offre piena tutela allo svolgimento di efficaci e discrezionali difese, dando alla parte interessata ogni possibilità di proporre tempestivamente, ai Giudici competenti in relazione alla peculiarità del contenuto della difesa contingente, le proprie deduzioni. Quando tuttavia il processo ha superato le fasi del merito nel silenzio della parte interessata, la proposizione di questioni nuove, in rito o in mero diritto sostanziale, è possibile davanti alla Corte di legittimità nei soli limiti della cognizione propria, che si caratterizza specialmente per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne nel merito il contenuto e, quindi, per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto: altrimenti sussiste l'onere specifico del ricorrente di porre a disposizione della Corte tutti gli elementi indispensabili per tale ricostruzione in fatto, presupposta dall'eccezione che viene proposta. Mai è pertanto possibile un annullamento con rinvio che abbia una valenza solo esplorativa rispetto ad una deduzione assertiva della parte, che pur in astratto avrebbe idoneità ad influire sulla definizione del processo. Ciò rileva anche per il pur genericissimo cenno alla questione, non esplicitamente enunciata ma incidentalmente dedotta nell'unico motivo del coimputato GG.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere alle parti civili RP IM e SI di Venezia gioco spa le spese sostenute nel presente grado che liquida in complessivi euro 4200 oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso in Roma, il 8.10.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giovanni Conti Carlo Citterio Litteris q urti DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposto