Sentenza 2 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2001, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
REGISTRAZIONE виздо 1 62/ 01 DA REPUBBLICA ITALIANA ESENTE IN NOME DEL POL LO ALL LA CORTE S RE D CASSAZIONE Oggetto Regolamento on SEZIONE TERZA CIVILE compture d'ufficio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9689/00 Dott. Vito GIUSTINIANI -- Presidente 4 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 13680 Dott. Michele VARRONE - - Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO - Ud.29/01/01 -Dott. Alberto TALEVI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di MESSINA, con ordinanza del 10/05/00, nella causa iscritta al n°. 5199/99 vertente tra CA OM NE LL MARIA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si2001 183 dichiari l'inammissibilità della richiesta d'ufficio 1 del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza in data 10 maggio 2000 il Giudice di Pace di Messina ha richiesto regolamento di competenza di ufficio in relazione all'ordinanza 18 giugno 1999 con la quale il Pretore di Messina, nel giudizio di 1 opposizione proposto da ON SO
contro
IM LL RI, iscritto al n, 5199/99 R.G.A.C., gli aveva rimesso la causa ritenendolo competente per valore. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva questo Corte che, con sentenza n. 7128 del 21 luglio 1998 le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che "il provvedimento adottato dal giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. - sia esso di prosecuzione procedimento di opposizione innanzi al sé del a norma degli artt. 175 e seguenti all'esecuzione, c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto costituisce atto ordinatorio del processo competente - esecuitivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti 2 in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza”. Tale principio, affermato con riferimento al ricorso per regolamento di competenza, non può chiaramente non valere anche per la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. che deve ritenersi ammissibile solo quando il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza о comunque con pronuncia a carattere decisorio, esplicito о implicito, suscettibile di acquistare efficacia definitiva, e che non può да ravvisarsi nel caso di adozione di provvedimenti ordinatori, inidonei a pregiudicare la decisione della causa (v. in termini: Cass. 91/1984, 96/7145, 99/11273 e 99/13951). Ed atteso quanto sopra, risulta evidente che nel caso che ci occupa il Pretore di Messina, nel rimettere, quale giudice della esecuzione, gli atti al Giudice di Pace, ha fatto applicazione del disposto dell'art. 616 c.p.c., esercitando, secondo il chiaro orientamento giurisprudenziale delle S.U., i propri poteri ordinatori del processo di esecuzione e senza adottare pronuncia a carattere decisorio, con una semplice indicazione del giudice competente, 3 indispensabile agli immediati effetti traslativi del giudizio, ma inidonea a vincolare il giudice designato ai fini della determinazione della competenza. Per l'effetto la richiesta di regolamento di dichiaratadeve esserecompetenza d'ufficio inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE LieveMofinance IL CANCELLIERE C1 Giovanni TT Depositata in Cancelleria -2 MAG. 2001 Oggi, lì A O IL CANCELLIERE . Giovanni TT . . R P U E S T REGISTRAZIONE R O C 食 DA ESENTE