Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
La questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 39188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39188 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1551
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 6878/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di S.G. , nato ad (omesso) ,
P.F. , nato a (omesso) , Pi.Pa.
, nata a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 17 dicembre del 2008;
Udita la relazione svolta dal presidente dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori degli imputati IS GI MA e AM IT, quest'ultimo anche come sostituto processuale dell'avvocato S. , i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
letti i ricorsi e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Sassari,con sentenza del 17 febbraio del 2008,confermava quella resa con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Tempio Pausania, con cui S.G. , P.F. e Pi.Pa. , erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili:i primi due del delitto di cui all'art. 609 quater c.p., per avere compiuto sulla minore degli anni XX Pi.Vi. atti sessuali costituiti da toccamenti delle parti intime e da rapporti orali;
la terza di induzione alla prostituzione della sorella minore Pi.Vi. e di sfruttamento della prostituzione della medesima;
fatti commessi in (omesso) .
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, per quanto ancora rileva in questa fase,a seguito di segnalazioni dei servizi sociali del Comune di (omesso), in relazione alla situazione di degrado in cui versava il nucleo familiare al quale apparteneva la minore Pi.Vi. (nata a (omesso)
), venne aperta una procedura presso il tribunale per i minori di Sassari per l'affidamento della minore predetta. All'esito dei prescritti accertamenti, la ragazza venne affidata a So.Gi. residente ad (omesso) .
Alcuni mesi dopo l'affidamento la minore confidò all'affidataria di essere stata oggetto di attenzioni sessuali da parte di S.A. . In particolare raccontò che a partire dall'estate del XXXX aveva compiuto e subito atti sessuali con S.G. , P.F.
e con altri, poi prosciolti. La minore precisò che gli incontri con il S. erano retribuiti e le somme erano incassate dalla sorella Le confidenze all'affidataria furono confermate all'ispettrici di Polizia il (omesso) ed annotate su fogli scritti e sottoscritti dalla stessa minore. Tali fogli vennero acquisiti agli atti.
A seguito di tali dichiarazioni venne emessa ordinanza di custodia cautelare a carico degli attuali ricorrenti e di altri. Nell'(omesso) ,la minore, sentita nelle forme dell'incidente probatorio, ritrattò le confidenze all'affidataria e le dichiarazioni rese alla polizia sostenendo di avere inventato tutto per fare del male alla sorella e per vendicarsi del S. che aveva respinto le sue avances di prestazioni sessuali.
Tanto premesso in fatto, la corte distrettuale, richiamata la motivazione della sentenza impugnata e l'accertamento peritale sulla capacità di testimoniare della minore, ritenne attendibili le originarie accuse perché le stesse erano state riscontrate da numerose testimonianze analiticamente indicate nella sentenza di primo grado e richiamate dalla Corte.
Ricorrono per cassazione i tre condannati per mezzo dei rispettivi difensori.
Il P. deduce insufficiente o omessa motivazione per essersi la Corte limitata a richiamare la sentenza impugnata senza considerare specificamente i rilievi mossi con l'atto d'impugnazione in ordine alla suggestività delle domande poste alla minore,
all'inattendibilità delle originarie dichiarazioni ed al mancato rinvenimento delle videoregistrazioni originali delle interviste effettuate dall'ispettrice di polizia. Precisa che i riscontri testimoniali indicati dalla corte sono generici perché nessuno dei testimoni aveva assistito direttamente a fatti o a circostanze tali da fare presumere l'esistenza di rapporti sessuali tra la minore ed il P. .
Il S. lamenta:
mancanza ed illogicità della motivazione per avere la corte omesso di valutare le specifiche censure mosse con i motivi di appello e di apprezzare la testimonianza dell'affidataria la quale aveva evidenziato che la minore era solita dire bugie;
che aveva avuto occasione di vedere in casa della madre o della sorella materiale pornografico ed aveva sottolineato che proprio in quel periodo c'era stato uno scandalo in un paese vicino, dove una bambina di circa dodici anni era stata violentata da dodici uomini;
aveva inoltre omesso di esaminare le censure con cui si era sottolineato che le trascrizioni dei colloqui con l'ispettrice di polizia contenevano tutta una serie di tagli ed erano state effettuate su cassette non originali;
sul punto la corte si è limitata a richiamare la deposizione della Sp. , la quale aveva ribadito la piena correttezza e regolarità dei colloqui;
la corte aveva altresì omesso di apprezzare le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva affermato che la minore ,spesso mandata dalla madre, si recava da lui a chiedere l'elemosina e si fermava a guardare la televisione;
le testimonianze richiamate dalla corte come motivi di riscontro non forniscono alcuna certezza e, d'altra parte, la corte non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alla circostanza che le originarie indagini dei carabinieri non avevano raggiunto alcun risultato a carico del S. ;
violazione degli artt. 129 e 335 c.p.p. per l'improcedibilità dell'azione penale a seguito della ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609 quater, u.c. originariamente contestata:
omessa valutazione delle prove contrarie per avere la corte omesso di esaminare le doglianze relative alla valutazione della ritrattazione di Pi.Vi. .
La Pi. deduce:
mancanza di motivazione sotto diversi profili: a) per essersi la corte limitata a richiamare la sentenza impugnata senza esaminare le specifiche censure ad essa mosse con riferimento alle modalità con le quali era stato condotta l'escussione della minore ed all'invalidità delle trascrizioni per la mancata sottoscrizione del verbale in ogni foglio;
violazione di legge per l'inutilizzabilità patologica delle trascrizioni delle dichiarazioni rese dalla minore alla polizia le quali non riportavano fedelmente quanto avvenuto durante i colloqui e comunque i relativi verbali non erano stati sottoscritti alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale;
omessa motivazione sulla ritenuta inattendibilità della ritrattazione nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull'attendibilità delle originarie dichiarazioni rivelatesi inconcludenti nei confronti di dieci accusati;
mancanza di motivazione sulla ritenuta attendibilità delle originarie dichiarazioni che erano invece frutto di domande suggestive.
IN DIRITTO
Tutti i ricorsi, che contengono censure in larga misura comuni, vanno respinti perché infondati.
Preliminare è l'esame della censura relativa alla mancanza di querela. Essa risulta inammissibilmente dedotta per la prima volta in questa sede perché la sua verifica presuppone un accertamento fattuale sull'effettiva mancanza della querela non consentito a questa Corte.
Il giudice di legittimità diventa anche giudice del fatto e può quindi accedere al fascicolo solo se viene dedotta una nullità o inutilizzabilità degli atti. La mancanza di querela non è assimilabile ne' all'una ne' all'altra. In ogni caso i reati sessuali erano perseguibili d'ufficio per la connessione con reati perseguibili d'ufficio(induzione alla prostituzione e sfruttamento della prostituzione della minore).
Con riferimento agli altri motivi va premesso che nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (Cass. n. 38824 del 2008; nn. 919 e 31080 del 2004). È pacifico, poi, che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi). Ciò premesso, si rileva che la tesi difensiva si fonda sulla ritenuta inattendibilità delle originarie dichiarazioni della vittima perché frutto di domande suggestive, di propensione della parte lesa a dire bugie come confermato dall'affidataria nonché sul fatto che la minore potrebbe essere stata influenzata da un episodio simile verificatosi in un paese vicino dove una minore era stata abusata da diversi uomini.
Tale tesi risulta smentita dai giudici del merito,i quali nella parte narrativa hanno sottolineato che l'indagine aveva avuto origine dalla segnalazione di un'educatrice familiare la quale, riferendosi a notizie apprese dai vicini di casa, aveva fatto riferimento ad attenzioni sessuali delle quali era rimasta vittima la minore. Il Tribunale per i minori, espletati gli accertamenti del caso, ha disposto l'affidamento della minore a So.Gi. . È ben vero che inizialmente non erano emersi elementi di prova a carico del S. ritenuto uno degli autori degli abusi, perché le persone che avevano segnalato il fatto, non avevano ovviamente assistito agli atti sessuali, ma è altrettanto certo che l'accusa non ha avuto origine da dichiarazioni indotte della minore. Questa successivamente, spontaneamente, ha confidato all'affidataria di essere stata vittima di abusi. L'esame da parte delle ispettrici si è svolto in un secondo momento quando il fatto era stato già spontaneamente svelato dalla minore. La tesi avanzata con i motivi d'appello e ribadita in questa sede sarebbe stata plausibile se l'accusa avesse avuto origine non da dichiarazioni spontanee rese dalla minore all'affidataria, ma da domande direttamente poste dalle ispettrici. Quindi il riferimento a domande suggestive è improprio. Nella fattispecie il problema che le dichiarazioni accusatorie della vittima poneva era quello dell'attendibilità intrinseca dell'accusa e non della suggestività delle domande. Tale problema è stato affrontato e risolto con motivazione adeguata dai giudici del merito i quali,peraltro, hanno posto a fondamento delle affermazioni di responsabilità le dichiarazioni della parte lesa solo nella parte in cui erano riscontrate da altri elementi.
Per quanto concerne la censura relativa all'omessa motivazione sulla ritenuta inattendibilità della ritrattazione i giudici del merito hanno evidenziato la palese incongruenza della giustificazione addotta a sostegno della ritrattazione avendo la minore, in un primo momento, affermato di avere inventato tutto per fare del male alla sorella e per vendicarsi del S. che non aveva accettato le sue avances sessuali ed in un secondo momento,dopo avere chiesto in appello di essere esaminata,aveva sostenuto che era stata l'ispettrice Sp. a suggerire quello che doveva dire. Inoltre hanno sottolineato che la ritrattazione era stata effettuata dopo l'arresto ed era stata determinata dal senso di colpa della minorenne per il coinvolgimento dei congiunti. Trattandosi di rito abbreviato legittimamente i giudici hanno privilegiato le originarie dichiarazioni
Relativamente alla dedotta inutilizzabilità delle trascrizioni dei colloqui con le ispettrici colloqui che sono stati anche registrati, va premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, alla Procura erano state trasmesse sia le trascrizioni che le cassette contenenti le videoregistrazioni. Queste ultime però non sono state reperite. Di conseguenza la perizia è stata espletata su altre cassette nelle quali la polizia aveva riversato il contenuto di quelle originali. Ciò premesso, si rileva che la trascrizione delle dichiarazioni rese dalla minore alle ispettrici di polizia non è inutilizzabile solo perché il verbale che la contiene non è stato firmato in ogni foglio, ma solo alla fine, perché la fonte di prova è costituita dalla registrazione del colloquio e comunque la firma apposta in calce al verbale è sufficiente ad individuare l'autore della trascrizione.
L'assunto secondo il quale la trascrizione non sarebbe fedele alla registrazione è stato smentito dall'ispettrice e, d'altra parte, il ricorrente, che ha dedotto l'infedeltà della trascrizione, non ha indicato in modo specifico,come era suo onere per il principio dell'autosufficienza del ricorso, l'elemento ritenuto difforme. Gli stralci delle trascrizioni indicati nel ricorso sono diretti a dimostrate la ritenuta suggestività delle domande o l'insistenza delle ispettrici nel vincere la ritrosia della teste , ma non la difformità del dichiarato rispetto al trascritto . In ogni caso è assorbente il rilievo che i fatti riferiti alle ispettrici di polizia su suggerimento dell'affidataria,sono stati riportati su fogli scritti e sottoscritti dalla stessa parte lesa e sono stati allegati agli atti. L'autenticità di tale documento e la sua corrispondenza con le dichiarazioni rese alla polizia non risulta contestata Quindi nella fattispecie non si poneva e non si pone ne' il problema di suggestività delle domande, come già accennato, ne' quello del travisamento delle dichiarazioni della vittima proprio perché la notitia criminis risulta anche da dichiarazione spontaneamente scritta e sottoscritta dalla parte lesa.
Per quanto concerne i motivi relativi alla dedotta illogicità della motivazione, si rileva che gli stessi sono in larga misura inammissibili perché si risolvono in censure in fatto sull'apprezzamento delle prove. In ogni caso sono infondati. Invero,richiamato il principio esposto all'inizio in ordine all'integrazione delle motivazioni delle due sentenze conformi, si osserva che i giudici del merito, come già accennato, hanno sottolineato che le accuse mosse originariamente dalla vittima agli attuali ricorrenti, sono state riscontate da altre testimonianze. In particolare per quanto concerne il P. si sono richiamate le testimonianze delle persone che avevano visto diverse volte la minore allontanarsi a bordo dell'autovettura del predetto il quale era solito condurre la ragazza, nella campagna circostante e riportarla dopo alcune ore. Al rientro la bambina aveva sempre con sè giocattoli o denaro.
Per quanto concerne la posizione della Pi. e del S. si sono richiamate le deposizioni di p.m. e Pa.Gi.
le quali avevano notato numerose volte Pi.Pa. accompagnare la sorella presso l'abitazione del S. dove la ragazza si tratteneva per qualche ora;
quella di St.Is. la quale aveva dichiarato di avere visto in una circostanza la minore entrare nella casa del S. e di avere constatato, in quell'occasione, che la porta dell'abitazione era insolitamente chiusa con la chiave e che Pi.Vi. ne era uscita dopo circa 15 minuti con un sacchettino contenente la somma di L. 10.000; quella di C.F. che aveva assistito ad una contrattazione tra il S. e Pi.Pa. : il primo aveva offerto la somma di L. trentamila mentre la seconda aveva preteso quella di lire cinquantamila;
alla fine il S. aveva dato a Pi. la somma pretesa dicendole però: "porta anche lei". Le dichiarazioni richiamate dai giudici del merito e dianzi evidenziate non possono considerarsi generiche o equivoche solo perché i testimoni non hanno assistito ai rapporti sessuali Tale dichiarazioni assumono invece univoco valore probatorio se si collegano con le originarie dichiarazioni della persona offesa. La fonte primaria non è costituita dalle dichiarazioni dei testimoni anzidetti ,ma da quelle della persona offesa che sono state riscontrate puntualmente da quanto i testimoni hanno potuto constatare personalmente.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.; Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre del 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010