Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22829
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Sentenza 15 aprile 2004

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La notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato e sia stata eseguita mediante consegna al difensore non sostituisce anche quella, autonomamente spettante a quest'ultimo al fine dell'espletamento del suo mandato e relativa all'avviso della data di udienza. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato, in modo da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell'atto per l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione del decreto per il giudizio di appello eseguita al difensore dell'imputato in una sola copia e senza indicazione, nella relazione, della doppia qualità rivestita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22829
    Data del deposito : 15 aprile 2004

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