Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
La notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato e sia stata eseguita mediante consegna al difensore non sostituisce anche quella, autonomamente spettante a quest'ultimo al fine dell'espletamento del suo mandato e relativa all'avviso della data di udienza. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato, in modo da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell'atto per l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione del decreto per il giudizio di appello eseguita al difensore dell'imputato in una sola copia e senza indicazione, nella relazione, della doppia qualità rivestita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22829 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 638
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 022299/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON UG N. IL 06/07/1942;
avverso SENTENZA del 05/12/2002 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Francesco De Miras;
La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 5-12-2002 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 12-1-1995, riduceva la pena inflitta a NF UG a mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'articolo 216 legge fall., per aver quale imprenditrice dichiarata fallita con sentenza del 30-8-1990, distratto in danno dei creditori attrezzature ed arredi d'ufficio, tra cui un telefax, oltre ad una autovettura Alfa 164, beni tutti pertinenti all'esercizio dell'impresa.
Ha proposto ricorso la NF per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio d'Appello. Ha sostenuto che nonostante fosse risultato in un tentativo di notifica del 7-10-2002 l'impossibilità di raggiungere l'imputata perché "sloggiata" dalla sua abitazione, inspiegabilmente il 12-11-2002 si è provveduto alla notifica per posta allo stesso indirizzo di via Piave 3 di Porto S. Giorgio, con deposito all'ufficio postale del piego non ritirato. Si sarebbe invece dovuto seguire la procedura degli irreperibili. La censura è fondata.
Infatti, risulta dagli atti che la notifica dell'atto di citazione in appello non si è potuta effettuare nel domicilio dichiarato dall'imputata, perché trasferita altrove. Andava pertanto applicato l'articolo 161 comma 4^ c.p.p., effettuando la notificazione mediante consegna al difensore. L'indicata consegna non va confusa con l'avviso con il quale il difensore, viene informato della data dell'udienza al fine di poter espletare il suo mandato. L'articolo 161 comma 4^, prevede che il difensore assuma la particolare veste di consegnatario, e che garantisca la conoscenza dell'atto da parte del suo difeso. Trattandosi di due diverse funzioni, è necessario per la validità della notifica, che al difensore siano recapitati due copie dell'atto introduttivo del giudizio, o che comunque risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore, che essa è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio della persona imputata, in modo che il difensore sappia di essere stato informato non soltanto quale difensore, ma anche nella veste di consegnatario per la impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato o eletto. Quindi l'aver notificato il decreto per il giudizio d'appello, al difensore d'ufficio della NF in una sola copia e senza indicazione nella relata della doppia qualità, viola la norma contenuta nell'articolo 161 c.p.p., perché deve ritenersi che il difensore non sia stato informato nella funzione di consegnatario per conto dell'imputata, e che quest'ultima quindi non abbia avuto legale notizia del giudizio nei suoi confronti celebrato in grado di appello. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004