Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 28733
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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In tema di ordinanza cautelare, non sussiste alcuna nullità allorquando sia indicato come luogo di adozione del provvedimento, rientrante nel concetto di data ai sensi dell'art. 111 cod. proc. pen., una città diversa dalla sede del giudice ma pur sempre rientrante nella circoscrizione giudiziaria cui il magistrato sia addetto. (Applicando il principio la corte ha ritenuto perfettamente integrata il requisito della data con l'indicazione di Treviso quale luogo di emissione del provvedimento, trattandosi di ordinanza del g.i.p. del tribunale di Venezia che aveva agito con competenza distrettuale ai sensi dell'art. 328 comma 1 bis cod.proc.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 28733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28733
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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