Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
In tema di ordinanza cautelare, non sussiste alcuna nullità allorquando sia indicato come luogo di adozione del provvedimento, rientrante nel concetto di data ai sensi dell'art. 111 cod. proc. pen., una città diversa dalla sede del giudice ma pur sempre rientrante nella circoscrizione giudiziaria cui il magistrato sia addetto. (Applicando il principio la corte ha ritenuto perfettamente integrata il requisito della data con l'indicazione di Treviso quale luogo di emissione del provvedimento, trattandosi di ordinanza del g.i.p. del tribunale di Venezia che aveva agito con competenza distrettuale ai sensi dell'art. 328 comma 1 bis cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 28733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28733 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 30/05/2001
1. Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIETRO A. SIRENA - Consigliere - N. 3078
3. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 14172/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AI ME
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Venezia in data 16.2.2001
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. Dr. A.M. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
AI ME ricorre avverso l'ordinanza in data 16.2.2001 con la quale il tribunale del riesame di Venezia ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309. Denuncia:
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, di cui difettano gli elementi costitutivi. La censura è infondata.
Premesso che i rilievi del ricorrente concernenti la ricostruzione del quadro gravemente indiziario effettuata nel provvedimento impugnato (che si integra con quello genetico: sez. un., 17.4.1996, Moni, rv 205257) si sostanziano in censure di merito, come tali non consentite in questa sede, rileva il collegio come del tutto corretta appaia, nei limiti propri della fase delle indagini preliminari in cui fatti ed imputazione si caratterizzano per la loro fluidità, la qualificazione giuridica di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti attribuita al sodalizio, del quale è stata posta in evidenza la stabilità, caratterizzata dalla consapevolezza, in capo agli indagati, delle reciproche condotte convergenti verso il medesimo fine;
ha già affermato in proposito questa Corte che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune;
e che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati- scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (sez. 1^, 12.11.1997, PM in proc. Cuomo, rv 210186). - violazione dell'art. 292, comma 2, lett. E) c.p.p., per l'assenza nell'ordinanza cautelare del requisito, richiesto a pena di nullità, dell'indicazione del luogo (rientrante nel concetto di "data", secondo il disposto dell'art. 111 c.p.p.) in cui è stato adottato il provvedimento;
rileva in proposito il ricorrente che nella specie risulta indicata in calce alla predetta ordinanza, come luogo dell'adozione, la città di Treviso e non quella di Venezia, sede del giudice per le indagini preliminari: con la conseguenza, da un lato, che ove tale indicazione risultasse conforme al vero l'invalidità deriverebbe dalla circostanza che il provvedimento è stato adottato fuori dalla circoscrizione giudiziaria in cui il magistrato è addetto e quindi in un luogo in cui non è legittimato ad emettere provvedimenti giurisdizionali, e da un altro, che se il luogo di emissione fosse effettivamente Venezia, l'erronea indicazione renderebbe questo del tutto incerto, dovendosi ritenere apodittica ed immotivata la conclusione, cui è pervenuto il tribunale del riesame, che essa sia il frutto di un mero errore materiale.
La doglianza è manifestamente infondata.
Premesso che l'ordinanza cautelare de qua reca in calce la dizione "Treviso, 25 gennaio 2001", rileva il collegio che il requisito della "data" del provvedimento, richiesto a pena di nullità dall'art. 292 c.p.p. e comprendente, secondo il disposto dell'art. 111.1 c.p.p.,
oltre che l'indicazione del giorno, mese e anno, anche quella del luogo in cui l'atto è compiuto, risulta in tal modo perfettamente integrato;
non può fondatamente sostenersi, infatti, contrariamente a quanto reputa il ricorrente, che l'emissione del provvedimento in Treviso, anziché in Venezia, sede del giudice, determini l'invocata invalidità, sia perché non è prevista da nessuna disposizione una sanzione processuale per l'ipotesi che l'ufficio del giudice operi in sede diversa da quella di residenza, sia perché tale evenienza neppure è riscontrabile nel caso di specie, rientrando comunque la città di Treviso nella circoscrizione giudiziaria in cui il magistrato è addetto, avendo il giudice agito nelle funzioni di g.i.p. "distrettuale" ai sensi dell'art. 328.1 bis c.p.p. Ove poi si accedesse, come il tribunale del riesame, alla più logica conclusione che il luogo di emissione del provvedimento sia stato effettivamente Venezia e che l'indicazione di Treviso sia il frutto di un mero errore materiale, da questo nessuna conseguenza invalidante comunque deriverebbe, sia perché l'incertezza riguarderebbe l'alternativa fra due luoghi nei quali per quanto appena detto, il giudice era comunque legittimato ad agire, sia perché dal globale tenore del documento e dagli atti a questo connessi detta incertezza si supera agevolmente a favore di Venezia, sicché non può configurarsi, operando la clausola di salvezza di cui all'art. 111.2. c.p.p., la nullità prevista dall'art. 292.2, lett. E) c.p.p.
- violazione dell'art. 592 c.p.p., per avere il tribunale della libertà pronunciato condanna al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione nonostante una parziale modifica favorevole del provvedimento cautelare, in relazione al quale è stata esclusa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. A) dell'art.274 c.p.p. La doglianza è fondata.
Risulta invero dal testo del provvedimento impugnato che il tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, delle esigenze cautelari di cui alla lettera A) dell'art. 274 c.p.p., pur non dando atto di tale conclusione nel dispositivo;
tuttavia, trattandosi di provvedimento camerale emesso nelle forme dell'ordinanza, il dispositivo non assume una specifica autonomia rispetto alla motivazione, alla quale è legittimo richiamarsi per desumere il contenuto della statuizione del giudice (sez. 1^, 3.3.2000, Bucinca, rv 215816; sez. un., 12.5.1995, PM in proc. Sciancalepore, rv 201028), con la conseguenza che deve ritenersi effettivamente esclusa in sede di riesame, in favore del ricorrente, la sussistenza delle esigenze cautelari concernenti il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova.
Ne deriva che erroneamente sono state poste a carico dell'istante le spese del giudizio di impugnazione, il cui esito è stato per lui parzialmente favorevole;
la relativa statuizione deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento di riesame. Rigetta nel resto. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001