Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 1
A seguito della riforma dell'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un'unica tabella di sostanze stupefacenti, la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti diverse integra un unico reato.
Commentari • 3
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 34789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34789 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/04/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1069
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40332/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LE, nato a [...] il [...];
TT DA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 18 ottobre 2007 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Verona;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Vittorio Martusciello, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE AS e DA TO ricorrono contro la sentenza in epigrafe con cui il G.u.p. del Tribunale di Verona ha loro applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., rispettivamente la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa, per avere entrambi illecitamente detenuto a fine di spaccio n. 148 pasticche di ecstasy, grammi 1,08 di anfetamine e grammi 97,46 di hashish, inoltre, il solo TO, per avere detenuto, sempre al fine di cessione, n. 109 pasticche di ecstasy e grammi 10,80 di hashish.
Gli imputati, con distinti ricorsi, hanno censurato la sentenza per avere ritenuto la continuazione in relazione a condotte di detenzione avente ad oggetto generi di sostanze stupefacenti diversi, ma facenti parte della medesima tabella, a seguito delle modifiche apportate con la L. n. 49 del 2006, con conseguente necessità di far riferimento ad una unica condotta ed escludere la continuazione conteggiata nella determinazione della pena.
Il solo AS, inoltre, lamenta la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., assumendo la totale estraneità ai fatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo comune ai due ricorsi è fondato.
Questa Sezione con la sentenza del 20 dicembre 2007, n. 1735, Tawali, ha già affrontato il problema sulla configurabilità del reato continuato in caso di detenzione, per fine di spaccio, di sostanze stupefacenti di tipo diverso, dopo le profonde modifiche apportate alla disciplina del D.P.R. n. 309 del 1990 dalla L. n. 49 del 2006, e alle conclusioni di quella decisone il Collegio ritiene di aderire. Nella vigenza della normativa sugli stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990, anteriore alla riforma introdotta con la L. n. 49 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione era consolidata nel ritenere che nel caso di detenzione a fine di cessione a terzi di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 e in quelle 2 e 4 dell'art. 14 D.P.R. cit., sussistesse concorso di reati e non assorbimento dell'uno nell'altro, con la conseguenza che l'imputato rispondeva di due diversi delitti eventualmente unificati con il vincolo della continuazione nella ipotesi in cui ne ricorressero i presupposti (tra le tante: Sez. 6, 16 aprile 2003, Poppi;
Sez. 4, 21 febbraio 1997, Buttazzo). Al contrario, quando due o più sostanze appartenevano alla medesima tabella o a tabelle omogenee, si riteneva ricorresse un solo reato. La distinzione, che allora trovava riscontro nella differenza utilizzata nel lessico comune tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", si fondava su una ratio decidendi che individuava nel fatto distinte azioni tipiche con diversa oggettività giuridica, rimarcata dal differente trattamento sanzionatorio. In sintesi, si sosteneva che il commercio illecito di "droghe pesanti" recava in sè una maggiore offensività rispetto a quello di "droghe leggere" con riferimento ai beni presidiati dalle norme penali sia individuali che collettivi, riconducibili alla salute e all'ordine pubblico. Tale soluzione, pacifica in giurisprudenza, aveva destato non poche perplessità in dottrina, che ravvisava un concorso apparente di norme coesistenti da risolversi con il criterio dell'assorbimento, dovendo ritenersi l'esistenza di un reato unico: l'ipotesi configurava infatti, in concreto, un fatto unitario, con la conseguenza che la fattispecie minore (meno grave) da un punto di vista del disvalore sociale doveva rimanere assorbita in concreto nella più grave delle norme incriminatoci, con esclusione di qualsiasi ipotesi di concorso.
Sono note le scelte del legislatore del 2006, che ha escluso qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti nell'unica attuale tabella 1 contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 come novellato, sulla base della considerazione che la detenzione a fini di commercio di qualsiasi sostanza drogante abbia la medesima efficacia lesiva dei beni protetti dalla normativa, come reso evidente anche dalla unificazione del trattamento sanzionatorio ormai indifferenziato. L'unità della disciplina normativa, ad avviso della Corte, ha fatto venir meno la base giuridica sulla quale si fondava la distinzione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", con la conseguenza che oggi deve pervenirsi a una diversa soluzione del problema. L'azione consisterne nella contestuale detenzione di droghe di qualsiasi tipo non può che dar luogo alla realizzazione di un unico reato, non essendo più qualificabile il criterio basato su una diversità di tabelle corrispondenti a una diversa gravita del reato ritenuta dal legislatore, criterio che sembra essere talco che potesse legittimare la giurisprudenza sopra richiamata, formatasi sotto la disciplina della previgente normativa.
Ne consegue che la sentenza di patteggiamento che contiene un aumento di pena per il computo della continuazione si risolve in un provvedimento di applicazione di pena illegale nella parte di riferimento Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.
Il motivo di ricorso proposto dal solo AS è assorbito dall'accoglimento del primo motivo comune ai ricorrenti, con il conseguente annullamento della decisione impugnata, che travolge nella sua interezza la sentenza di "patteggiamento".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008