Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
A seguito della riforma dell'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un'unica tabella di sostanze stupefacenti, la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti diverse (nella specie, cocaina ed hashish) integra un unico reato.
Commentari • 3
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2007, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2306
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21723/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI BI n. in Tunisia il 19 dicembre 1973; e AY HA n. in Tunisia il 21 aprile 73;
nel procedimento nei confronti dei medesimi;
avverso la sentenza di applicazione pena Tribunale di Bologna del 28 febbraio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna applicava a LI BI e YE HA, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro tremila di multa al primo e di anni uno di reclusione ed Euro 2.600,00, al secondo, in ordine al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina (in Bologna il 12 febbraio 2007).
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che si dolgono della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., e della ritenuta continuazione, perché la contestazione di due diversi tipi di stupefacenti avrebbe dovuto dar luogo alla contestazione di un unico reato a seguito della riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un'unica tabella di sostanze stupefacenti.
Il difensore di LI deposita memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, insiste nella violazione dell'art.81 c.p., e D.P.R., art. 73, e sulla mancanza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è destituito di specificità e comunque è manifestamente infondato, atteso che il giudice ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla relazione della p.g.
in sede di convalida e di giudizio direttissimo, ai verbali di sequestro e di arresto e alla consulenza tecnica tossicologica. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Nella vigenza della normativa sugli stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990, anteriore alla riforma introdotta con L. n. 49 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione era consolidata
(non constano decisioni difformi) nel ritenere che le previsioni di cui del D.P.R. cit., art. 73, commi 1 e 4, concretassero due distinti e autonomi reati, ontologicamente diversi, di modo che, nel caso di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 e in quelle 2 e 4 dell'art. 14 stesso decreto, sussistesse concorso di reati e non assorbimento dell'uno nell'altro, con la conseguenza che l'imputato rispondeva di due diversi delitti eventualmente unificati con il vincolo della continuazione nella ipotesi in cui ne ricorressero i presupposti (tra le tante: Sez. 6, u.p. 16 aprile 2003, Poppi;
Sez. 4, u.p. 21 febbraio 1997, Buttazzo). Al contrario, quando due o più sostanze appartenevano alla medesima tabella o a tabelle omogenee, ricorreva un solo reato. La distinzione, che allora trovava riscontro nella differenza utilizzata nel lessico comune tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", si fondava su una ratio decidendi che individuava nel fatto distinte azioni tipiche con diversa oggettività giuridica, rimarcata dal differente trattamento sanzionatone In sintesi, si sosteneva che il commercio illecito di "droghe pesanti" recava in sè una maggiore offensività rispetto a quello di "droghe leggere" con riferimento ai beni presidiati dalle norme penali sia individuali che collettivi, riconducibili alla salute e all'ordine pubblico.
Tale soluzione, pacifica in giurisprudenza, aveva destato non poche perplessità in dottrina, sosteneva che dovesse ravvisarsi un concorso apparente di norme coesistenti da risolversi con il criterio dell'assorbimento, dovendo ritenersi l'esistenza di un reato unico:
l'ipotesi configurava infatti, in concreto, un fatto unitario, con la conseguenza che la fattispecie minore (meno grave) da un punto di vista del disvalore sociale doveva rimanere assorbita in concreto nella più grave delle norme incriminatrici, con esclusione di qualsiasi ipotesi concorso.
Sono note le scelte del legislatore del 2006 che ha escluso qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti nell'unica attuale tabella I contenuta nel D.P.R. cit., art. 14, sulla base della considerazione che la detenzione a fini di commercio di qualsiasi sostanza drogante abbia la medesima efficacia lesiva dei beni protetti dalla normativa, come reso evidente anche dalla unificazione del trattamento sanzionatorio ormai indifferenziato.
La unità della disciplina normativa in parte qua, ad avviso della Corte, ha fatto venir meno la base giuridica sulla quale si fondava la distinzione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", con la conseguenza che oggi deve pervenirsi a una diversa soluzione del problema. L'azione consistente nella contestuale detenzione di droghe di qualsiasi tipo non può che dar luogo alla realizzazione di un unico reato, non essendo più giustificabile il criterio basato su una diversità di tabelle corrispondenti a una diversa gravità del reato ritenuta dal legislatore, criterio che sembra essere l'unico che potesse legittimare la giurisprudenza sopra richiamata, formatasi sotto la disciplina della previgente normativa.
Ne consegue che la sentenza di patteggiamento che contiene un aumento di pena per il computo della continuazione si risolve in un provvedimento di applicazione di pena illegale nella parte di riferimento.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008