Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2008, n. 19336
CASS
Sentenza 24 aprile 2008

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Ai fini dell'interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell'art. 139, comma primo, cod. proc. civ., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine. (Ved. Cass. civ., sent. 14 novembre 1978 n. 5246, rv. 395011; Cass. civ., 23 gennaio 1979 n. 516, rv. 396633; Cass. civ., 20 gennaio 1983 n. 565, rv. 425338; Cass. civ., 9 febbraio 2007 n. 2919, rv. 596837).

Commentari2

  • 1Prescrizione della pena pecuniaria: la notifica della cartella
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  • 2La notifica della cartella è atto interruttivo della prescrizione penale delle pene pecuniarie
    Dott. Francesco Rubera · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2008, n. 19336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19336
Data del deposito : 24 aprile 2008

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