Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini dell'interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell'art. 139, comma primo, cod. proc. civ., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine. (Ved. Cass. civ., sent. 14 novembre 1978 n. 5246, rv. 395011; Cass. civ., 23 gennaio 1979 n. 516, rv. 396633; Cass. civ., 20 gennaio 1983 n. 565, rv. 425338; Cass. civ., 9 febbraio 2007 n. 2919, rv. 596837).
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- 1. Prescrizione della pena pecuniaria: la notifica della cartellahttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Massima a cura di Gian Luigi Gatta PRESCRIZIONE DELLA PENA - MULTA - Notificazione della cartella esattoriale - Rilevanza quale atto interruttivo della prescrizione - Esclusione. In assenza di un'espressa previsione normativa, la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione del pagamento della somma concernente la multa, non costituisce una causa di interruzione della prescrizione di tale pena pecuniaria. La disciplina dettata in materia di prescrizione della pena, infatti, non contempla alcuna causa né di sospensione né di interruzione, a differenza di quanto espressamente prevedono gli artt. 159 e 160 c.p. in tema di prescrizione del reato. Riferimenti normativi: c.p., …
Leggi di più… - 2. La notifica della cartella è atto interruttivo della prescrizione penale delle pene pecuniarieDott. Francesco Rubera · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2008, n. 19336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19336 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1252
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 028192/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LUPO FARO MARIA N. IL 14/08/1957;
avverso ORDINANZA del 29/06/2007 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Iannelli Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 29 giugno 2007 la Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione, pronunciando sulla opposizione del condannato (così da questa Corte, giusta sentenza 27 marzo 2007, n. 14036, riqualificato il ricorso proposto), ha confermato la propria ordinanza 7 luglio 2006 di rigetto della istanza di estinzione per prescrizione della pena della multa di L. trenta milioni, inflitta, unitamente alla pena detentiva di anni sette di reclusione, a Lupo Faro Maria, giusta sentenza della ridetta Corte 10 dicembre 1990 (irrevocabile il 30 gennaio 1992). Il giudice della esecuzione ha motivato che la notificazione della cartella esattoriale, spedita pel pagamento dell'art. del campione penale acceso per l'incasso della pena pecuniaria in questione, aveva tempestivamente e utilmente interrotto, in data 9 dicembre 2003, il termine prescrizionale di anni quattordici (ragguagliato a quello della pena detentiva congiuntamente irrogata) e decorrente dal passaggio in giudicato della condanna.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cristoforo Fileccia, mediante atto recante la data dell'11 luglio 2007, depositato il 12 luglio 2007. Il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per non aver l'ufficiale notificatore previamente tentato la consegna (oltre che presso la casa di abitazione del destinatario) anche presso il "posto di lavoro" del Lupo, assertivamente "noto a tutti" tra i naturali di Cinisi, comune di residenza;
e, così contestata la verificazione dell'effetto interruttivo, insiste per la declaratoria della prescrizione della pena pecuniaria, essendo spirato il termine di prescrizione di quattordici anni dal passaggio in giudicato della condanna.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 29 dicembre 2007, rileva: la prescrizione è stata utilmente interrotta con la notificazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della cartella esattoriale emessa per la riscossione della multa;
affatto legittimo è il ricorso alla procedura della notificazione, mediante deposito dell'atto nella casa comunale, a fronte della impossibilità di procedere alla notifica presso l'abitazione del destinatario, e senza necessità di reiterare previamente il tentativo di consegna presso il luogo di lavoro;
infatti la indicazione contenuta nell'articolo c.p.c. "non è cumulativa, bensì alternativa", sicché l'esito infruttuoso del tentativo di notificazione, presso l'uno ovvero, indifferentemente, presso l'altro dei luoghi ridetti, abilità l'agente notificatore a esperire la procedura sussidiaria del deposito presso la casa comunale.
4. - Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte "il destinatario di un atto di notificazione è considerato irreperibile - con la conseguente possibilità di effettuare la notificazione nelle forme dell'art. 140 c.p.c. - quando sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi previsti in via alternativa nell'art. 139 c.p.c., comma 1 (casa di abitazione, ufficio o luogo dell'esercizio dell'industria o del commercio, nel comune di residenza del destinatario), senza necessità che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine" (Sez. 3^, 20 gennaio 1983, n. 565, massima n. 425338, cui adde: Sez. Lavoro, 14 novembre 1978, n. 5246, massima n. 395011; 23 gennaio 1979, n. 516, massima n. 396633; e da ultimo: Sez. 5^, 9 febbraio 2007, n. 2919, massima n. 596837). L'effetto interruttivo, tempestivamente e utilmente conseguito alla rituale notificazione della cartella esattoriale relativa al pagamento della pena pecuniaria, ne impedisce la prescrizione. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008