CASS
Sentenza 1 giugno 2023
Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2023, n. 23928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23928 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO SI nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ZZ SI, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/11/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 27/04/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, riducendo la pena inflittagli per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce 1.1. "Violazione art. 628 3-4 co. c.p. in riferimento ad art. 606 lett. b) c.p.p.". Il primo motivo di ricorso si rivolge all'interpretazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., al cui riguardo il ricorrente sostiene che il regime edittale ivi previsto non è applicabile nel caso in cui ricorrano più circostanze aggravanti tutte comprese nel n. 1 dell'art. 628, comma terzo, cod.pen., attesa l'omogeneità delle ipotesi ivi previste. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23928 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/01/2023 In particolare, sostiene che ritenere l'applicazione dell'aggravante dell'art. art. 628, comma 4, cod.pen. quando ricorrono più circostanze aggravanti tra quelle previste dall'art. 628, comma terzo, n. 1 cod.pen., comporta la «previsione di un ulteriore aumento di pena, per effetto di un'aggravante ad effetto speciale che inasprisce una pena già aggravata da altra circostanza ad effetto speciale», così configurando «un fenomeno normativo affatto sconosciuto al nostro ordinamento». 1.2. "Violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. - 125 3° co. cpp, in riferimento ad art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente censura la motivazione sottesa alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., al cui riguardo osserva che «la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla "congruità dell'offerta riparatoria", sottrae al giudizio del danneggiato dal reato la possibilità di ritenere congrua ed adeguata l'offerta formulata dal reo;
nel caso in esame, come contraddittoriamente risulta dalla motivazione della sentenza, il danneggiato ha ritenuto congrua la somma offerta a titolo risarcitorio, tanto da rilasciare quietanza al difensore dell'imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le ipotesi di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod.pen. sono considerate in maniera unitaria e omogenea dal legislatore, così che quando nel fatto concreto ricorrano due o più tra le circostanze quivi previste, dovrebbe applicarsi un solo aumento di pena, sia pure nei limiti dell'art. 63, comma quarto, cod.pen.. Da tale preliminare considerazione trae la conseguenza che, in ipotesi siffatta, non trova applicazione l'art. 628, comma quarto, cod.pen.. 1.2. L'assunto difensivo, in realtà, va nel senso contrario con quanto già spiegato da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 29792 del 09/10/2020 (Sez. 2 -, Panaro, Rv. 279817 - 01), là dove chiarisce che la disposizione in esame deve essere letta alla luce dei principi dettati in tema di concorso apparente di norme. Si legge, infatti, nella sentenza ora menzionata: «naturalmente, la possibile concorrenza presuppone risolta a monte la diversa eventualità della continenza (art. 68 cod. pen.) o della specialità (art. 15 cod. pen.); ma non è questo il caso delle aggravanti descritte al n. 1 del comma terzo (cit.), che rappresentano altrettante ipotesi diverse di maggior disvalore espresso nel differente manifestarsi, essendo evidente che "agire nella violenza" travisati, in più persone riunite o armati, rappresenta modalità differenti di manifestare la propria carica criminale, disvalore penale ed accresciuta capacità intimidatrice od offensiva, atta ad incutere timore nella vittima o a superare l'eventuale sua resistenza. Ebbene, nessuna -delle tre epifanie criminali "contiene" l'altra, nessuna è speciale rispetto all'altra, nessuna assorbe in sé il disvalore e lo spregio dell'altra. Non vi è pertanto ragione di negare che alla concorrenza delle diverse ipotesi aggravanti debba corrispondere una più severa risposta retributiva (minima) della sanzione (agire riuniti in più persone compresenti, travisate nell'aspetto e armate, costituisce anche una notevolissima facilitazione nel guadagnare il risultato voluto e va più gravemente sanzionato rispetto all'azione condotta da una sola persona armata o travisata o unita ad altri). In questi sensi depone l'argomento della interpretazione letterale e la stessa sistematica codicistica». Va dunque richiamato e ribadito il principio di diritto affermato nella sentenza ora citata, nel senso che: «l'intervento novellatore del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato al quarto comma dell'art. 628 cod. pen. un contenuto nuovo, affermando che "se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni...", indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.. Consegue che ciascuno dei numeri interni al catalogo del ridetto terzo comma contiene una disposizione a più norme autonome ed eventualmente concorrenti». Tali principi sono quelli illustrati dalla Corte di appello per disattendere l'identico motivo di gravame, che il ricorrente ha reiterato senza impiegare argomentazioni utili a superare l'insegnamento di questa Corte, correttamente richiamato dalla Corte di merito. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene -in sostanza- che la valutazione della congruità dell'offerta riparatoria astrattamente utile ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. è prerogativa esclusiva del danneggiato, preclusa al giudice quando la persona lesa si sia dichiarata soddisfatta dal ristoro ricevuto. In realtà -al contrario- questa Corte ha già spiegato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa», (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509 - 01). La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto. La Corte di appello, infatti, ha negato la configurabilità della circostanza attenuante rilevando che l'importo offerto era palesemente inidoneo al soddisfacimento dei danni morali e materiali subiti dal danneggiato e osservando che l'offerta risarcitoria non risultava sintomatica di una reale resipiscenza. A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo del giudice dell'appello, che - correttamente- ha puntualizzato che l'offerta (attuata con l'invio di un vaglia postale) era tardiva, in quanto successiva alla sentenza di primo grado. A tal proposito va ricordato che «in tema di applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, la previsione normativa dell'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, implica che tale riparazione deve essere avvenuta, per intero, prima che si inizi il giudizio e, quindi, prima che si apra il dibattimento», (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009 Ud., dep. il 2010, Iacchelli, Rv. 246303; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41765 del 09/07/2009, De Matteo, Rv. 245167; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9582 del 04/03/1991, Di Pierri, Rv. 188204; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 37299 del 28/06/2019, Senatore;
Sez. 4, Sentenza n. 12798 del 22/03/2012, Rizzolo). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ZZ SI, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/11/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 27/04/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, riducendo la pena inflittagli per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce 1.1. "Violazione art. 628 3-4 co. c.p. in riferimento ad art. 606 lett. b) c.p.p.". Il primo motivo di ricorso si rivolge all'interpretazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., al cui riguardo il ricorrente sostiene che il regime edittale ivi previsto non è applicabile nel caso in cui ricorrano più circostanze aggravanti tutte comprese nel n. 1 dell'art. 628, comma terzo, cod.pen., attesa l'omogeneità delle ipotesi ivi previste. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23928 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/01/2023 In particolare, sostiene che ritenere l'applicazione dell'aggravante dell'art. art. 628, comma 4, cod.pen. quando ricorrono più circostanze aggravanti tra quelle previste dall'art. 628, comma terzo, n. 1 cod.pen., comporta la «previsione di un ulteriore aumento di pena, per effetto di un'aggravante ad effetto speciale che inasprisce una pena già aggravata da altra circostanza ad effetto speciale», così configurando «un fenomeno normativo affatto sconosciuto al nostro ordinamento». 1.2. "Violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. - 125 3° co. cpp, in riferimento ad art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente censura la motivazione sottesa alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., al cui riguardo osserva che «la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla "congruità dell'offerta riparatoria", sottrae al giudizio del danneggiato dal reato la possibilità di ritenere congrua ed adeguata l'offerta formulata dal reo;
nel caso in esame, come contraddittoriamente risulta dalla motivazione della sentenza, il danneggiato ha ritenuto congrua la somma offerta a titolo risarcitorio, tanto da rilasciare quietanza al difensore dell'imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le ipotesi di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod.pen. sono considerate in maniera unitaria e omogenea dal legislatore, così che quando nel fatto concreto ricorrano due o più tra le circostanze quivi previste, dovrebbe applicarsi un solo aumento di pena, sia pure nei limiti dell'art. 63, comma quarto, cod.pen.. Da tale preliminare considerazione trae la conseguenza che, in ipotesi siffatta, non trova applicazione l'art. 628, comma quarto, cod.pen.. 1.2. L'assunto difensivo, in realtà, va nel senso contrario con quanto già spiegato da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 29792 del 09/10/2020 (Sez. 2 -, Panaro, Rv. 279817 - 01), là dove chiarisce che la disposizione in esame deve essere letta alla luce dei principi dettati in tema di concorso apparente di norme. Si legge, infatti, nella sentenza ora menzionata: «naturalmente, la possibile concorrenza presuppone risolta a monte la diversa eventualità della continenza (art. 68 cod. pen.) o della specialità (art. 15 cod. pen.); ma non è questo il caso delle aggravanti descritte al n. 1 del comma terzo (cit.), che rappresentano altrettante ipotesi diverse di maggior disvalore espresso nel differente manifestarsi, essendo evidente che "agire nella violenza" travisati, in più persone riunite o armati, rappresenta modalità differenti di manifestare la propria carica criminale, disvalore penale ed accresciuta capacità intimidatrice od offensiva, atta ad incutere timore nella vittima o a superare l'eventuale sua resistenza. Ebbene, nessuna -delle tre epifanie criminali "contiene" l'altra, nessuna è speciale rispetto all'altra, nessuna assorbe in sé il disvalore e lo spregio dell'altra. Non vi è pertanto ragione di negare che alla concorrenza delle diverse ipotesi aggravanti debba corrispondere una più severa risposta retributiva (minima) della sanzione (agire riuniti in più persone compresenti, travisate nell'aspetto e armate, costituisce anche una notevolissima facilitazione nel guadagnare il risultato voluto e va più gravemente sanzionato rispetto all'azione condotta da una sola persona armata o travisata o unita ad altri). In questi sensi depone l'argomento della interpretazione letterale e la stessa sistematica codicistica». Va dunque richiamato e ribadito il principio di diritto affermato nella sentenza ora citata, nel senso che: «l'intervento novellatore del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato al quarto comma dell'art. 628 cod. pen. un contenuto nuovo, affermando che "se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni...", indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.. Consegue che ciascuno dei numeri interni al catalogo del ridetto terzo comma contiene una disposizione a più norme autonome ed eventualmente concorrenti». Tali principi sono quelli illustrati dalla Corte di appello per disattendere l'identico motivo di gravame, che il ricorrente ha reiterato senza impiegare argomentazioni utili a superare l'insegnamento di questa Corte, correttamente richiamato dalla Corte di merito. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene -in sostanza- che la valutazione della congruità dell'offerta riparatoria astrattamente utile ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. è prerogativa esclusiva del danneggiato, preclusa al giudice quando la persona lesa si sia dichiarata soddisfatta dal ristoro ricevuto. In realtà -al contrario- questa Corte ha già spiegato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa», (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509 - 01). La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto. La Corte di appello, infatti, ha negato la configurabilità della circostanza attenuante rilevando che l'importo offerto era palesemente inidoneo al soddisfacimento dei danni morali e materiali subiti dal danneggiato e osservando che l'offerta risarcitoria non risultava sintomatica di una reale resipiscenza. A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo del giudice dell'appello, che - correttamente- ha puntualizzato che l'offerta (attuata con l'invio di un vaglia postale) era tardiva, in quanto successiva alla sentenza di primo grado. A tal proposito va ricordato che «in tema di applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, la previsione normativa dell'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, implica che tale riparazione deve essere avvenuta, per intero, prima che si inizi il giudizio e, quindi, prima che si apra il dibattimento», (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009 Ud., dep. il 2010, Iacchelli, Rv. 246303; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41765 del 09/07/2009, De Matteo, Rv. 245167; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9582 del 04/03/1991, Di Pierri, Rv. 188204; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 37299 del 28/06/2019, Senatore;
Sez. 4, Sentenza n. 12798 del 22/03/2012, Rizzolo). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente