CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28817 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ABC BEACH S.R.L. (RINUNCIANTE) avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28817 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023, il Tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse della ABC BEACH s.r.l. contro l'ordinanza del 31 maggio 2022 del G.i.p. del medesimo Tribunale che, a precisazione di un precedente provvedimento di revoca parziale di sequestro preventivo, aveva indicato le opere sulle quali mantenere il vincolo. L'inammissibilità è stata dichiarata perché, nelle more del procedimento di impugnazione, il sequestro era stato integralmente revocato e il provvedimento di revoca era stato eseguito. 2. Il difensore di BE AM, legale rappresentante della ABC BEACH s.r.I., ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame deducendone la nullità per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. conseguente alla mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Nel merito, il ricorrente lamenta vizi di motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe irragionevolmente ritenuto la carenza dell'interesse all'impugnazione. Il ricorrente sostiene che tale interesse persisteva, atteso che il sequestro era stato impugnato per motivi diversi da quelli che avevano portato alla revoca e, in ogni caso, il provvedimento di revoca era stato impugnato dal pubblico ministero. 3. In data 27 aprile 2023 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore della società e dal legale rappresentante della stessa in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dal fatto che l'appello proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento di revoca del sequestro preventivo è stato respinto con provvedimento non più soggetto ad impugnazione. 4. Il Procuratore generale, preso atto della rinuncia, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorrente ha specificato le ragioni sottese alla rinuncia precisando che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo è divenuto definitivo il 27 aprile 2023. Si deve, pertanto, ritenere che la rinuncia derivi da una effettiva e sopravvenuta carenza di concreto interesse a coltivare l'impugnazione, per cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure ai pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ' determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, non potendosi configurare in questo caso una ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28817 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023, il Tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse della ABC BEACH s.r.l. contro l'ordinanza del 31 maggio 2022 del G.i.p. del medesimo Tribunale che, a precisazione di un precedente provvedimento di revoca parziale di sequestro preventivo, aveva indicato le opere sulle quali mantenere il vincolo. L'inammissibilità è stata dichiarata perché, nelle more del procedimento di impugnazione, il sequestro era stato integralmente revocato e il provvedimento di revoca era stato eseguito. 2. Il difensore di BE AM, legale rappresentante della ABC BEACH s.r.I., ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame deducendone la nullità per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. conseguente alla mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Nel merito, il ricorrente lamenta vizi di motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe irragionevolmente ritenuto la carenza dell'interesse all'impugnazione. Il ricorrente sostiene che tale interesse persisteva, atteso che il sequestro era stato impugnato per motivi diversi da quelli che avevano portato alla revoca e, in ogni caso, il provvedimento di revoca era stato impugnato dal pubblico ministero. 3. In data 27 aprile 2023 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore della società e dal legale rappresentante della stessa in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dal fatto che l'appello proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento di revoca del sequestro preventivo è stato respinto con provvedimento non più soggetto ad impugnazione. 4. Il Procuratore generale, preso atto della rinuncia, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorrente ha specificato le ragioni sottese alla rinuncia precisando che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo è divenuto definitivo il 27 aprile 2023. Si deve, pertanto, ritenere che la rinuncia derivi da una effettiva e sopravvenuta carenza di concreto interesse a coltivare l'impugnazione, per cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure ai pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ' determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, non potendosi configurare in questo caso una ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore