Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
Il risarcimento che dà luogo alla circostanza attenuante dell'integrale risarcimento del danno deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2009, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 17/12/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 3226
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 06656/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC GI, n. in Nemi il 24.10.1951;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 25.9.2007;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. MASTROGIROLAMO Romano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 25 settembre 2007 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 15 dicembre 2005 del Tribunale di Latina, con la quale GI AC, riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia (con entrambi i benefici di legge) per imputazione di cui all'art. 589 c.p.. Si contestava all'imputato di avere, per colpa, cagionato la morte di LO IG, perché, alla guida di un autocarro, procedendo a velocità elevata e comunque non commisurata alle condizioni del luogo, aveva determinato una collisione tra la parte anteriore destra del proprio mezzo ed un motociclo condotto dal IG, che, fermo sul margine interno della carreggiata nello stesso senso di marcia dell'autocarro, si apprestava ad effettuare una manovra di svolta a sinistra: nell'occorso il conducente del motociclo riportava lesioni che lo avevano poi tratto a morte.
Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di responsabilità, i giudici dell'appello, richiamata la integrativa sentenza di primo grado, ricordavano che il sinistro era avvenuto sulla S.S. Appia, all'altezza di un incrocio, e ritenevano di "condividere la ricostruzione dell'incidente effettuata dal consulente del P.M. D'Atino Marco sulla base ed in armonia con i rilievi tecnici eseguiti sul posto dalla Polizia Stradale, in quanto aderente alle modalità e circostanze riferite dal teste oculare RE I". Chiarivano, quindi, che il motociclo condotto dalla vittima "si trovava al centro della strada, fermo, in attesa che transitasse sull'incrocio esso TT, onde svoltare alla sua sinistra ed immettersi nella via Falchetta. Nella circostanza sopraggiungeva da tergo del motociclo l'autocarro condotto dall'imputato, che lo tamponava, urtando con lo spigolo anteriore destro nella parte latero - posteriore sinistra della Honda, determinando la caduta a terra di quest'ultimo mezzo": "la motocicletta era stata trascinata in avanti dall'autocarro per 71 metri, adagiata sulla fiancata destra, mentre il IG, sbalzato a seguito dell'urto, veniva proiettato a 4 metri, oltre l'inizio della prima traccia di caduta della moto";
l'esame del cronotachigrafo evidenziava che l'imputato procedeva ad una velocità di 84 km/h.. L'urto, come detto, "si era verificato tra lo spigolo anteriore destro del paraurti dell'autocarro e la fiancata posteriore sinistra del motociclo ...", concludendosi "che l'imputato viaggiasse a cavallo della mezzeria e, avvistata la presenza del motociclo al centro della carreggiata, abbia frenato, sbandando e deviando alla sua sinistra, senza riuscire ad evitare la collisione". 1 giudici del merito ricordavano anche la diversa "ricostruzione dell'incidente effettuata dal consulente dell'imputato ...", il quale aveva desunto la diversa dinamica del sinistro "dalla ubicazione dei danni riportati dai veicoli ...", e rilevavano che "tale ubicazione dei danni è perfettamente compatibile con la ricostruzione dell'incidente effettuata dal consulente del P.M. ...". La Corte territoriale rigettava, inoltre, la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, "in quanto prima del giudizio di primo grado non era intervenuto l'integrale risarcimento dei danni, come si evince dalla nota in data 10.12.2002 del liquidatore della Rasservice, che inviava n. 6 assegni ... in acconto dell'eventuale maggior danno ... ed infatti i congiunti del defunto IG si costituivano in dibattimento parte civile".
2.0. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore. Richiamati i motivi di appello a suo tempo proposti, denunzia:
a) il vizio di motivazione. Premesso che "la vicenda processuale ... si incentrava su tre fondamentali risultanze istruttorie" (la consulenza tecnica disposta dal P.M, la consulenza tecnica della difesa, la testimonianza del teste TT), assume che la Corte territoriale si sarebbe "limitata ad affermare di condividere la consulenza del P.M. ... senza minimamente esporre le ragioni tecnico - scientifiche e giuridiche che a tale giudizio l'hanno indotta", avendo la consulenza tecnica della difesa, dell'ing. De Angelis Ernesto, "ricostruito la dinamica del sinistro ... con assoluto rigore logico e scientifico ...". Richiama il contenuto di tale consulenza e rileva che "il giudice d'appello ... avrebbe dovuto motivare circa le ragioni in base alle quali debbano ritenersi convincenti le argomentazioni tecniche del consulente del P.M. e non quelle dell'ing. De Angelis ...". Soggiunge che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un "ulteriore vizio di illogicità della motivazione ...", giacché "ha dato credito alla sentenza di primo grado ed alla testimonianza resa dal teste TT, secondo il quale la moto era ferma ..., ma poi afferma che la moto aveva iniziato da poco a svoltare a sinistra, avendo una bassissima velocità ed una certa inclinazione verso sinistra ...";
b) il vizio di "mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall'imputato". Rileva che nella fase dibattimentale di primo grado si era rinnovata una richiesta di perizia "tesa alla esatta e veritiera ricostruzione della dinamica del sinistro ..."; tale richiesta era stata reiterata con i motivi di appello, ma "la Corte d'Appello, del pari, non ha ritenuto di dover disporre perizia, ancora una volta sollecitata";
c) il vizio di motivazione per "travisamento della prova". Rilevato che le consulenze tecniche avevano offerto "due diverse ricostruzioni della dinamica del sinistro ..., pur affermando entrambi i consulenti, che, al momento della collisione tra i due veicoli, il motociclo era in movimento ed in posizione inclinata perché stava convergendo verso sinistra", deduce che "tale circostanza ... non è stata presa in considerazione ... nella sentenza di appello che si fonda, invece, sul presupposto che il motociclo, al momento della collisione, fosse fermo, in tal modo privilegiando la deposizione del teste TT ...", non potendo tale affermazione essere considerata "prevalente sugli accertamenti tecnici di entrambi i consulenti ...";
d) vizi di violazione di legge e di motivazione, perché illegittimamente era stata ritenuta la sua responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio";
e) il vizio di violazione di legge, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Rileva al riguardo che "l'inizio del giudizio ebbe luogo all'udienza dibattimentale del 3.6.2003 e non prima" e che le parti offese si costituirono parte civile il 21.5.03 ... prima della prima udienza dibattimentale fissata al 3.6.03". "Non sembra potersi dubitare che l'espressione prima del giudizio ... si riferisca, nella ipotesi di rinvio a giudizio da parte del G.U.P., all'inizio del giudizio in sede dibattimentale".
2.1. Il ricorrente ha prodotto, per mezzo del difensore, una memoria:
premesso che, "per scrupolo difensivo, non può omettere di affrontare una sopravvenuta problematica giuridica che ... potrebbe incidere sulla data di scadenza del termine prescrizionale ...", e richiamato un "breve excursus storico" sull'istituto delle attenuanti generiche, sostiene che "le attenuanti generiche investono l'intero reato codificato e, quindi, (incidono) sull'intero arco sanzionatorio ...", giacché "la 'quantita' di reato che ne deriva ... diviene punibile soltanto con una sanzione che, per effetto delle concesse attenuanti generiche, deve essere certamente inferiore al massimo edittale previsto dal codice penale ...; ne deriva che il giudizio di equivalenza fra le concesse attenuanti speciali e la contestata aggravante speciale, non può operare solamente sul minimo edittale, ma deve esplicare il proprio effetto riduttivo della quantità del reato e, quindi, anche della quantità della pena erogabile nel massimo rispetto al reato e alla pena previsti dal codice in quanto quest'ultima si è rivelata incongrua, perché eccessivamente rigorosa ...". Ne inferisce che, "poiché il fatto di cui è processo risale al 28 dicembre 2001, va, per esso, applicata la norma più favorevole fra quella prevista dal previgente art. 589 c.p. ... e quella prevista dall'art. 589 c.p. novellato ...", ed il giudice del merito, "concedendo le attenuanti generiche non può averle, per così dire, concentrate ed assorbite soltanto nel giudizio di equivalenza, sottraendone l'effetto riduttivo della pena prevista nel massimo di 5 anni ...": in definitiva, "ritiene potersi affermare che il reato de qua, per effetto delle concesse attenuanti generiche, ricada nella previsione di cui all'art. 157 c.p., n. 4, e art. 160 c.p., u.c., previgente (oppure art. 157 c.p., comma 1, art. 157 c.p.,
n. 4 e art. 161 c.p., comma 2 novellati)....". MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0. Il motivo nuovo prospettato nella suindicata memoria difensiva è del tutto destituito di fondamento.
Invero, trattandosi innanzitutto di fatto commesso il 28 dicembre 2001, nessun dubbio può sorgere sulla circostanza che si applichi il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 589 c.p., comma 2, nella sua lettura previgente alla novella normativa di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2.
Ciò posto, quanto al termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., la sentenza di primo grado venne emessa il 15 dicembre 2005,
quindi dopo l'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, pubblicata sulla G.U. del 7 dicembre 2005, n. 285, ed entrata in vigore il giorno successivo (art. 10, 1 comma), che ha innovato il precitato art. 157 c.p.. Ai sensi dello stesso art. 10, comma 2, "ferme restando le disposizioni dell'art. 2 c.p. quanto alla altre disposizioni della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti". Il comma 3 della stessa norma recava che "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in appello o avanti alla Corte di Cassazione...".
Tale disposto normativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2006, n. 393, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado, nonché". A seguito di tale pronuncia del Giudice delle leggi, la norma deve, quindi, leggersi: "ad eccezione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".
Posto, dunque, che il processo che occupa non era ancora pendente in grado di appello al momento in cui entrarono in vigore le nuove disposizioni legislative, dovrebbero applicarsi tali nuove norme, se i termini di prescrizione risultassero più brevi. Così, tuttavia, non è. Difatti, ai sensi del previgente art. 157, comma 1, n. 3, il termine di prescrizione era di dieci anni, e, ai sensi dei commi 2 e 3, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge ..." e "nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69". Ai sensi del novellato art. 157 c.p., ordinariamente "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ...". Tale termine, tuttavia, è raddoppiato, ai sensi del comma 6, "per i reati di cui agli artt. 449 e 589, commi 2, 3, e 4..." (la previsione del quarto comma è stata introdotta dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1). Stabilisce, inoltre, la nuova norma
(comma 2) che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato ..., senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti ..." e che (comma 3) "non si applicano le disposizioni dell'art. 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del comma 2". In conclusione: per il novellato art. 157 c.p. il termine di prescrizione ordinario, per il reato in questione, è di anni dodici (salvo eventuali sospensioni ed interruzioni, ai sensi degli artt.159 e 160 c.p.); per il previgente art. 157, il termine di prescrizione è di dieci anni. Ai sensi di tale ultima disposizione normativa, più favorevole, non è ancora decorso il termine ordinario prescrizionale di legge;
ne', peraltro, esso sarebbe decorso anche ai sensi del nuovo disposto normativo. Uguale sarebbe, per il previgente e nuovo testo normativo, il termine massimo di prescrizione di quindici anni, ai sensi dell'art. 160, u.c. (dieci anni più la meta;
ovvero dodici anni più un quarto).
3.1. Tanto chiarito, il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, in punto di responsabilità, sono infondati.
La sentenza impugnata, difatti, ha ritenuto di condividere la ricostruzione del fatto come effettuata dal consulente tecnico del P.M., anche alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste TT RE, come già ritenuto dal giudice di prime cure. La integrativa sentenza di primo grado aveva rilevato che "tale ricostruzione (desunta dai rilievi della Polizia Stradale e dagli accertamenti del consulente tecnico) ... veniva dedotta da alcuni elementi certi: il motociclo si abbatteva al suolo al centro della carreggiata ... non venivano rilevate tracce di frenata ...; dopo la traccia di abbattimento, le tracce di leggera scalfittura metallica e gommosa con andamento destrorso, proseguivano in avanti sino a sotto il corpo del IG, di seguito nella corsia di destra, proseguivano le tracce di leggera scalfittura metallica e gommosa oblique a destra, terminanti a ridosso della banchina di destra, sulla quale vi era il motociclo ...; l'impatto si era verificato tra lo spigolo anteriore destro del paraurti dell'autocarro e la fiancata posteriore sinistra del motociclo ..., ciò che faceva ritenere che al momento dell'impatto il motociclo avesse una posizione parallela all'asse stradale, o comunque con angolo molto limitato (circa 15) ...;
inoltre è risultato che il punto d'impatto sul motociclo era situato ad un'altezza di 0,55 metri da terra, mentre lo stesso punto sull'autocarro a 0,65, differenza che faceva ritenere che al momento dell'impatto l'autocarro fosse in fase di frenata ...; deducendo da ciò, deve ritenersi che al momento dell'impatto l'autocarro viaggiasse a cavallo della mezzeria, e a causa dello sbandamento dovuto alla frenata, a cagione dell'avvistamento del motociclo al centro della carreggiata, abbia impattato il motociclo, deviando a sinistra ...". Aveva, quindi, ritenuto il primo giudice "perfettamente condivisibil(i) la consulenza e le considerazioni svolte dal D'AT (consulente del P.M.), rilevando che queste erano in tutto confermate dalle dichiarazioni del teste TT, il quale aveva dichiarato "di aver visto la moto ferma al centro della carreggiata, in attesa del suo passaggio, per poi svoltare a sinistra ...; ha dichiarato poi di aver visto, a distanza di 100 metri circa dalla moto ferma, il mezzo dell'imputato proveniente da direzione a lui opposta sbandare e, guardando tramite lo specchietto laterale, di averlo visto sbandare ulteriormente e poi di aver sentito l'urto ...". Da tanto il primo giudice aveva del tutto logicamente inferito che "deve ritenersi con certezza che la moto fosse ferma al centro della carreggiata, pronta per la svolta a sinistra ..." e che la collisione era avvenuta mentre "la moto stessa, ... stava intraprendendo la svolta a sinistra, essendosi liberata la corsia opposta alla propria, a seguito del passaggio del TT ..."; le "tracce sulla parte laterale sinistra del motociclo e non proprio posteriore" erano del tutto spiegabili con il fatto che "la moto aveva iniziato da poco a svoltare a sinistra, avendo una bassissima velocità e una certa inclinatura verso sinistra ..., che pienamente giustifica i danni riportati sia dalla moto che dall'autocarro ...":
in sostanza, certo è stato ritenuto che "il IG fosse fermo al centro della carreggiata, in attesa di svoltare a sinistra ...", come attesta anche la sentenza ora impugnata;
la circostanza che - secondo quanto al riguardo chiarito dal primo giudice - la collisione sia avvenuta quando la moto aveva iniziato da poco a svoltare a sinistra, avendo una bassissima velocità e una certa inclinatura verso sinistra ...", non elide affatto la colpa dell'imputato, che "tamponava" la moto "urtandol(a) con lo spigolo anteriore destro nella parte latero - posteriore sinistra ...": e nessuna logica contraddizione è dato riscontrare in tale ricostruzione fattuale. I giudici del merito, poi, non hanno mancato affatto di esaminare e delibare anche le diverse conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico dell'imputato De Angelis: la sentenza impugnata ha ricordato che "il De Angelis deduceva tale (diversa) dinamica dalla ubicazione dei danni riportati dai veicoli ..." ed ha rilevato che, di contro, "tale ubicazione dei danni è perfettamente compatibile con la ricostruzione dell'incidente effettuata dal consulente del P.M. ...": conclusione, questa, del tutto logica, giacché - sostanziandosi la tesi difensiva, avvalorata dal consulente tecnico di parte, nella affermazione che "la motocicletta non si trovava al centro della carreggiata, ma al contrario procedeva sulla destra della propria corsia ed all'improvviso, essendosi reso conto il conducente della necessità di svoltare a sinistra, abbia repentinamente deviato a sinistra, essendosi accorto di aver superato l'incrocio, andando a collidere con l'autocarro che sopraggiungeva da dietro, che nulla aveva potuto per evitare l'impatto" (pagg. 2 - 3 della sentenza di primo grado) -, siffatta tesi è radicalmente smentita, tra l'altro, dal teste TT, le cui dichiarazioni, ritenute del tutto attendibili, non si appalesano affatto affrancate dal rilievo dei danni subiti dai due mezzi, posto che tale diversa tesi difensiva era stata dedotta solo dalla "ubicazione dei danni", a giusta ragione ritenuta dalla sentenza impugnata "perfettamente compatibile con la ricostruzione dell'incidente effettuata dal consulente del P.M. ...".
3.2 Quanto al secondo motivo di gravame, concernente la "mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall'imputato", è dirimente considerare che è principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che la perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non è sussumibile nel concetto di prova decisiva, ed il relativo diniego non è quindi sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4^ 22 gennaio 2007, n. 14130; id., Sez. 4^, 5 dicembre 2003, n. 4981/2004; id., Sez. 6^, 18 giugno 2003, n. 37033; id., Sez. 6^, 12 febbraio 2003, n. 17629; id., Sez. 4^, 12 dicembre 2002, n. 9279/2003; id., Sez. 5^, 6 aprile 1999, n. 12027).
3.3. Infondato si appalesa, infine, anche l'ultimo rilievo gravatorio, concernente il punto dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. È d'uopo al riguardo chiarire che, ai sensi di tale norma, l'integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio": tale fase processuale è disciplinata dagli artt. 465 c.p.p. e ss., ed è stato, perciò, costantemente chiarito da questa
Suprema Corte che tale risarcimento debba intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, questo fungendo da limite temporale invalicabile per poter l'imputato beneficiare di tale attenuante (cfr. ex ceteris, Cass., Sez. 4^, 4 marzo 1991, n. 9582; e sotto il vigore del previgente codice di rito Cass., Sez. 2^, 24 settembre 1987, n. 4652; id., Sez. 4^, 30 aprile 1985, n. 5570; id., Sez. 5^, 9 dicembre 1977, n. 1651/1978; id., Sez. 2^, 12 aprile 1977, n. 12472; id., Sez. 1^, 24 febbraio 2976, n. 10850). Nella specie, la sentenza impugnata ha richiamato al riguardo una nota del liquidatore della "Rasservice", "in data 10.12.2002", rilevando che alla stregua di questa "non era intervenuto l'integrale risarcimento dei danni" e spiegandone le ragioni. A quella data non era ancora iniziato il giudizio (il decreto che lo disponeva è del 28 febbraio 2003); la prima udienza venne celebrata il 3 giugno 2003 ed in questa udienza fu presente la parte civile, che formulò anche istanze istruttorie;
in tale sede, quindi, non si addusse ne' tampoco si comprovò l'avvenuto integrale risarcimento del danno, tenuto conto di quanto ritenuto dai giudici del merito in riferimento a quella succitata nota. È solo all'udienza del 18 dicembre 2003 che, per le parti civili, "l'avv. De Angelis Pietro, sost. dell'avv. Orlando Mariani ... dichiara di revocare la cost. di p.c. perché le parti sono state risarcite ...". Tale dichiarazione è, dunque, intervenuta dopo l'apertura del dibattimento, in una udienza successiva a quella in cui tale adempimento era stato effettuato, nella quale non era evidentemente ancora intervenuto il poi attestato risarcimento del danno: ed in ogni caso, attese le cadenze processuali indicate, nessuna prova è stata dedotta dal ricorrente che prima dell'apertura del dibattimento (all'udienza del 3 giugno 2003, nella quale, come si è detto, furono presenti le parti civili che insisterono anche nelle loro richieste istruttorie) sia intervenuto quell'integrale risarcimento del danno del quale si da atto, poi, solo nella successiva udienza del 18 dicembre 2003. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010