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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17224 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI OU nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 02/12/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL EA IA IO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/12/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco del 05/09/225, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OU UI, applicandogli la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di Accoglienza “Il Boschetto”, con l’applicazione degli strumenti di controllo elettronico di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. 2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, Penale Sent. Sez. 4 Num. 17224 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/04/2026 2 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di reiterazione del reato, fondandole unicamente su un’analisi retrospettiva delle condotte criminose poste in essere dall’indagato, senza aver valutato la condizione attuale del medesimo;
che, invero, attualmente il UI svolge all’interno della comunità, dove era già ristretto per altra causa, lavoretti di volontariato, senza che vi siano state segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine; che, dunque, mancano le condizioni di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari 2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’adeguatezza della misura scelta, rappresentando come il Tribunale non abbia motivato sulle ragioni per le quali è stata ritenuta inadeguata qualsiasi altra misura meno afflittiva e che non abbia tenuto conto del fatto che da cinque mesi l’indagato ha dato prova di autocontrollo dei propri impulsi criminali, rispettando la misura applicata in altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la 3 rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01). 1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente in entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi al tema delle esigenze cautelari – siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. 1.2.1. In particolare, il provvedimento impugnato, in punto di pericula libertatis, ha valorizzato lo svolgimento per un considerevole arco temporale dei traffici illeciti, le modalità professionali della condotta criminosa, anche in considerazione dell’utilizzo di una utenza telefonica dedicata ai contatti con gli acquirenti, “il ruolo di leader e coordinatore nella gestione della rete di spaccio del gruppo criminale” e l’assenza di redditi alternativi a quelli provenienti dai commerci degli stupefacenti;
ha, dunque, ritenuto concreto ed attuale il percolo di commissione di reati della stessa indole, anche in considerazione del fatto che non è dedito ad alcuna attività lavorativa. Con tali circostanze, il motivo non si confronta, condannandosi all’inammissibilità. 1.2.2. In punto di adeguatezza della misura, il Tribunale ha ritenuto che la personalità fortemente trasgressiva del ricorrente non desse garanzie in ordine al rispetto di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, tenuto conto che ha già violato di recente in altro procedimento la misura non custodiale del divieto di dimora, proprio al fine di proseguire l’attività di spaccio. Dunque, 4 anche sotto questo profilo, l’ordinanza del Tribunale del riesame risulta congruamente motivata. In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Donato D’Auria TE RA
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/12/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco del 05/09/225, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OU UI, applicandogli la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di Accoglienza “Il Boschetto”, con l’applicazione degli strumenti di controllo elettronico di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. 2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, Penale Sent. Sez. 4 Num. 17224 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/04/2026 2 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di reiterazione del reato, fondandole unicamente su un’analisi retrospettiva delle condotte criminose poste in essere dall’indagato, senza aver valutato la condizione attuale del medesimo;
che, invero, attualmente il UI svolge all’interno della comunità, dove era già ristretto per altra causa, lavoretti di volontariato, senza che vi siano state segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine; che, dunque, mancano le condizioni di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari 2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’adeguatezza della misura scelta, rappresentando come il Tribunale non abbia motivato sulle ragioni per le quali è stata ritenuta inadeguata qualsiasi altra misura meno afflittiva e che non abbia tenuto conto del fatto che da cinque mesi l’indagato ha dato prova di autocontrollo dei propri impulsi criminali, rispettando la misura applicata in altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la 3 rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01). 1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente in entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi al tema delle esigenze cautelari – siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. 1.2.1. In particolare, il provvedimento impugnato, in punto di pericula libertatis, ha valorizzato lo svolgimento per un considerevole arco temporale dei traffici illeciti, le modalità professionali della condotta criminosa, anche in considerazione dell’utilizzo di una utenza telefonica dedicata ai contatti con gli acquirenti, “il ruolo di leader e coordinatore nella gestione della rete di spaccio del gruppo criminale” e l’assenza di redditi alternativi a quelli provenienti dai commerci degli stupefacenti;
ha, dunque, ritenuto concreto ed attuale il percolo di commissione di reati della stessa indole, anche in considerazione del fatto che non è dedito ad alcuna attività lavorativa. Con tali circostanze, il motivo non si confronta, condannandosi all’inammissibilità. 1.2.2. In punto di adeguatezza della misura, il Tribunale ha ritenuto che la personalità fortemente trasgressiva del ricorrente non desse garanzie in ordine al rispetto di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, tenuto conto che ha già violato di recente in altro procedimento la misura non custodiale del divieto di dimora, proprio al fine di proseguire l’attività di spaccio. Dunque, 4 anche sotto questo profilo, l’ordinanza del Tribunale del riesame risulta congruamente motivata. In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Donato D’Auria TE RA