Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento intervenga prima delle formalità di apertura del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 41765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41765 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
4 17 65 /09 REPUBBLICA ITALIANA 41465
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
FERRUA Presidente Udienza pubblica Dott. GIULIANA
1. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere del 09/07/09
SENTENZA 2. RAFFAELLO FEDERICO Consigliere N.1481 3. " ANIELLO NAPPI Consigliere
R.G.N.13174/09 4. " PAOLO OLDI Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S ENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EO NI N. IL 03/01/1970
avverso la SENTENZA del 23/01/2009
CORTE DI APPELLO di TORINO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O-
scar Cedrangolo
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
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Con sentenza in data 23 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Torino, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Novara in composizione monocratica, ha riconosciuto LA De TT responsabile dei delitti di lesione volontaria pluriaggravata in danno di SA OL e minaccia aggravata in dan- no della stessa e di NO OL, unificati dal vincolo della continuazione;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, che ha ridotto nell'entità pur ritenendo inapplicabile il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche a causa della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
In fatto era accaduto che il De TT, nel corso di un alterco, avesse u-
sato un manico di scopa metallico per colpire SA OL, e seguitando a bran- dirlo avesse anche minacciando di morte la stessa SA OL e NO OL.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difenso- re, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante riferita all'uso di arma impropria, sostenendo di aver impugnato il manico di scopa dopo averlo estemporaneamente raccolto nel corso del diverbio. Attraver-
so l'esclusione dell'aggravante si attende la declaratoria di estinzione del reato, essendovi stata remissione di querela.
Col secondo motivo lamenta l'ingiustificata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. per il risarcimento del danno operato dopo la sentenza di primo grado, assumendo di non aver potuto provvedervi prima del dibattimento, malgrado l'accordo raggiunto con la persona offesa, a causa della riduzione dei tempi determinata dal giudizio direttissimo.
Col terzo motivo si duole che la Corte d'Appello abbia erroneamente ri- tenuto di non poter riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche a motivo della contestata recidiva, per avere omesso di considerare che l'applicazione del corrispondente aumento di pena era come è meramente facoltativa.
Il ricorso è inammissibile, attesa la sua manifesta infondatezza.
Per quanto riguarda il primo motivo basti osservare che, alla stregua di ripetute enunciazioni giurisprudenziali, devono considerarsi armi improprie tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostan- ze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (v. per
الله 2 tutte Cass. 10 novembre 2005 n. 170/06); né rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo e occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la con- figurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 585 c. II n. 2 c.p. non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110 (Cass.
9 febbraio 2006 n. 9388). Nella fattispecie concreta l'uso di un manico di scopa metallico come strumento idoneo a ledere l'integrità fisica della persona offesa configura l'aggravante dell'uso di arma impropria, rendendo il reato perseguibi- le d'ufficio a norma del secondo comma dell'art. 582 c.p..
Quanto al secondo motivo, si osserva non esservi alcuna ragione giuridi- camente plausibile per ritenere che l'inciso "prima del giudizio", contenuto nel-
l'art. 62 n. 6 c.p., non debba trovare applicazione nel caso di adozione del rito direttissimo. La giurisprudenza di legittimità si è già espressa in senso conforme, con l'affermare che "ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risar- cimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento" (Cass. 21 marzo 1994 n. 6155); nel caso di specie, pertanto, ineccepibilmente la Corte di merito ha ritenuto tardivo il risarcimento effettuato nelle more del giudizio di appello, osservando che nei termini di legge era tutt'al più intervenuta una mera promessa di pagamento, priva come tale dei requisiti dell'integralità e della ef- fettività.
Infine, la manifesta infondatezza del terzo motivo discende dall'ovvia considerazione per cui, se è pur vero che anche nel caso di recidiva qualificata il giudice può superare il divieto di formulazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti, attraverso l'esercizio della facoltà di esclusione dell'aumento di pena per la recidiva, è altrettanto vero che nel caso di specie la Corte d'Appello ha ri- tenuto di non doversi avvalere di detta facoltà, avuto riguardo alla tipologia dei reati precedentemente commessi dal De TT, sintomatici di una spiccata atti- tudine al ricorso alla violenza fisica: donde la correttezza giuridica della decisio- ne adottata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
3 $1. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa del-
le Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST.
Paul CSI.
Depositata in Cancelleria
UIT 2009Roma, li
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WELLIERE R
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Carmela Lanzuise aujuus
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